Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9634 del 13/04/2021

Cassazione civile sez. trib., 13/04/2021, (ud. 11/01/2021, dep. 13/04/2021), n.9634

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina A.P. – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. SAIEVA Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 2382/2016 R.G. proposto da:

IMPRESA G.G. S.r.l., rappresentata e difesa dall’avv.

Antonio Pimpini del Foro di Chieti, ed elettivamente domiciliata in

Roma, Via Savoia, n. 80, presso lo studio dell’avv. Elettra Bianchi;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro-tempore,

rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato,

presso i cui uffici è domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, n.

12;

– resistente –

Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Campania, n. 5615/28/2015, pronunciata il 8.6.2015 e depositata il

10.6.2015;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio

dell’11 gennaio 2021 dal consigliere Giuseppe Saieva.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. La Commissione tributaria provinciale di Napoli accoglieva il ricorso proposto dall’Impresa G.G. s.r.l. avverso l’avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle Entrate a seguito di verifica fiscale eseguita dalla Guardia di Finanza per gli anni d’imposta 2007, 2008 e 2009, determinando, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, maggiori ricavi ai fini IRES ed IRAP per un ammontare complessivo di Euro 333.000,00 ed un maggiore imponibile IVA, ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54; accertamenti dai quali derivavano maggiori imposte dirette (IRES ed IRAP) per complessivi Euro 107.625,00 (rispettivamente Euro 91.575,00 + Euro 16.050,00) e maggiori imposte indirette (IVA) per complessivi Euro 13.320,00, oltre interessi, sanzioni ed oneri accessori.

2. La Commissione tributaria regionale della Campania, con sentenza n. 5615/28/2015, depositata il 10.6.2015, accoglieva l’appello interposto dall’Ufficio, ritenendo che i finanziamenti ricevuti dalla società per oltre 300 mi1a Euro in un solo anno, mediante versamenti in contanti degli stessi soci sul conto corrente dell’impresa, in assenza di qualsiasi supporto documentale, evidenziavano un’irregolare tenuta della contabilità e consentivano all’ufficio di procedere ad accertamento induttivo, anche in base a presunzioni semplici, secondo il disposto del capoverso del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39.

3. Avverso tale decisione la società contribuente ha quindi proposto ricorso per la cassazione affidato a due motivi; l’Agenzia delle entrate resiste, riservandosi di partecipare alla discussione orale.

4. Il ricorso è stato fissato nella camera di consiglio dell’11 gennaio 2021, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c., e art. 380 bis 1 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo la società ricorrente deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, e dell’art. 345 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, avendo la C.T.R. accolto l’appello dell’ufficio sulla base di circostanze e fatti nuovi rispetto a quelli introdotti nel giudizio; in particolare, sarebbero stati dedotti nel giudizio di appello elementi nuovi “non evidenziati neppure nel processo verbale di constatazione e nel conseguente avviso di accertamento oggetto dell’impugnazione”, talchè l’appello dell’amministrazione finanziaria risultava inammissibile.

1.1. Il motivo è inammissibile.

1.2. Invero costituisce principio consolidato quello secondo cui “il ricorso per cassazione debba contenere in sè tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito e, altresì, a permettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la necessità di far rinvio ed accedere a fonti esterne allo stesso ricorso e, quindi, ad elementi o atti attinenti al pregresso giudizio di merito, sicchè il ricorrente ha l’onere di indicarne specificamente, a pena di inammissibilità, oltre al luogo in cui ne è avvenuta la produzione, gli atti processuali ed i documenti su cui il ricorso è fondato mediante la riproduzione diretta del contenuto che sorregge la censura oppure attraverso la riproduzione indiretta di esso con specificazione della parte del documento cui corrisponde l’indiretta riproduzione” (cfr. Cass. Sez. 5, 15/07/2015, n. 14794; Sez. 1, 12/07/2016, n. 14182).

1.3. Nella specie, gli elementi e le questioni di cui si lamenta la deduzione dinanzi ai giudici di appello non risultano compiutamente indicati nel ricorso con conseguente impossibilità per la Corte di verificare che le questioni sottoposte all’esame dei giudici di appello fossero effettivamente nuove, oltre che di valutare la fondatezza dei motivi stessi senza dover procedere all’esame dei fascicoli d’ufficio o di parte (v. Cass. Sez. 5, 07/12/2017, n. 29368).

1.4. Il motivo, comunque, si appalesa inammissibile per difetto di specificità, in quanto le censure della società contribuente in ordine alla asserita proposizione di domande ed eccezioni nuove da parte dell’Ufficio, in violazione del D.Lgs. 546 del 1992, art. 57, si esauriscono nella prospettazione di questioni assolutamente generiche.

1.5. Invero, il ricorso per cassazione deve contenere, a pena di inammissibilità (art. 366 c.p.c.), l’indicazione dei motivi per i quali si richiede la cassazione; motivi, che per costante giurisprudenza devono avere i caratteri di specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata. Viceversa, nel caso di specie, le doglianze della ricorrente si esauriscono in un excursus giurisprudenziale sulla inammissibilità delle deduzioni nuove in appello che non consentono di individuare quali fossero gli elementi di novità delle difese svolte in secondo grado dall’amministrazione finanziaria, nonchè l’effettiva improponibilità delle nuove eccezioni al fine di verificare che si trattasse di “eccezioni in senso stretto”, improponibili in secondo grado D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 57) ovvero di “eccezioni improprie” ovvero di mere contestazioni dei fatti costitutivi del credito tributario o delle censure del contribuente, che restano sempre deducibili (Cass. Sez. 5, sent. 17/05/2017, n. 12266).

2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce “violazione e falsa applicazione, dell’art. 2697 c.c., dell’art. 2427c.c., comma 19, e dell’art. 115 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, e per avere la C.T.R., in mancanza di prova della pretesa tributaria, deciso in difformità del principio di disponibilità della prova e iusta alligata et probata, nonchè ex art. 112 c.p.c., per difformità tra il chiesto e il pronunciato”. Lamenta in particolare la società ricorrente che la C.T.R., avrebbe deciso su un differente thema decidendum rispetto a quello tracciato originariamente dalle parti, avendo modificato perfino l’avviso di accertamento, nella parte in cui si affermava che solo un versamento di Euro 50.000,00 della sig.ra C., moglie del G.G., amministratore e socio dell’Impresa G.G. s.r.l., risultava effettuato mediante bonifico. La C.T.R., infatti, “contrariamente al vero ed a quanto riconosciuto nello stesso avviso”, avrebbe asserito che tutti gli altri importi sarebbero stati versati in contanti. Inoltre, a dire della ricorrente, l’assunto della C.T.R. sarebbe “smentito dallo stesso avviso di accertamento (v. pag. 4 di 18), sul quale si è instaurato il rapporto processuale tributario, nel quale si affermava che “la differenza di Euro 333.000,00 non provengono da disponibilità dirette del socio (id est: G.G.), ma da bonifici di soggetti terzi e, pertanto, non sono giustificabili come soci conto finanziamento”.

2.1. Anche detto motivo è inammissibile per due distinte ragioni.

2.2. In primo luogo, il prospettato travisamento del fatto controverso che, a dire della contribuente, emergerebbe dalla pagina n. 4 dell’avviso di accertamento, è dedotto in termini inammissibili in quanto, per ragioni di specificità del ricorso (in termini di autosufficienza), la ricorrente avrebbe dovuto riprodurre (anche indirettamente) la detta pagina n. 4 e le altre parti dell’atto impositivo strettamente d’interesse in questa sede al fine di rendere apprezzabile la doglianza (ex plurimis, Cass. sez. U, 27/12/2019, n. 34469, e Cass. sez. U, 19/04/2016, n. 7701; Cass. sez. 5, 30/09/2020, n. 20858; Cass. sez. 3, 27/05/2019, n. 14357; Cass. sez. 6-3, 24/05/2019, n. 14161; Cass. sez. 5, 13/11/2018, n. 29092; Cass. sez. 6-1, 27/07/2017, n. 18679, Cass. sez. 5, 12/04/2017, n. 9499; Cass. sez. 5, 15/07/2015, n. 14784; Cass. sez. 3, 09/04/2013, n. 8569, oltre che Cass. sez. 3, 03/07/2009, n. 15628); doglianza che si rivela inoltre inammissibile in quanto non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata. Nella specie infatti non risulta attribuita rilevanza decisiva alle modalità di versamento degli importi sul conto corrente della società (in contanti ovvero a mezzo bonifici), quanto all’assenza di documentazione in ordine alla provenienza e tracciabilità delle somme versate; elemento che consentiva da un lato di escludere la regolarità della contabilità e dall’altro di confermare la validità dell’accertamento induttivo cui aveva proceduto l’ufficio finanziario.

3. Nella sentenza impugnata non appare dunque ravvisabile alcun vizio di violazione di legge, avendo i Giudici di secondo grado correttamente applicato le disposizioni normative citate dalla contribuente, talchè il ricorso va dichiarato inammissibile.

4. Nulla per le spese non avendo l’ufficio finanziario svolto attività difensiva.

PQM

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 11 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 13 aprile 2021

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