Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9634 del 13/04/2017

Cassazione civile, sez. VI, 13/04/2017, (ud. 24/01/2017, dep.13/04/2017),  n. 9634

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 144/2016 proposto da:

M.E., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE

34, presso lo studio dell’avvocato PAOLO PANNELLA, rappresentata e

difesa dall’avvocato GIUSEPPE PISTONE;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5391/7/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CAMPANIA, depositata l’01/06/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 24/01/2017 dal Consigliere Dott. MAURO MOCCI.

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., delibera di procedere con motivazione sintetica ed osserva quanto segue.

M.E. propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, che aveva accolto l’appello dell’Agenzia delle Entrate contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Napoli. Quest’ultima, a sua volta, aveva accolto il ricorso della contribuente avverso l’avviso di liquidazione per le imposte di registro, ipotecaria e catastale relative ad una sentenza della Corte d’Appello di Napoli.

Nella decisione impugnata, la CTR ha affermato che l’avviso di rettifica e liquidazione conteneva i criteri astratti per consentire al contribuente di esercitare i diritti di difesa e che legittimamente l’Ufficio aveva proceduto alla determinazione dell’imponibile, sulla base del valore di comune commercio dei beni.

Il ricorso è affidato a due motivi, entrambi proposti ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5.

Col primo, si denuncia l’omesso esame del fatto che l’avviso di liquidazione mancava di motivazione circa la procedura seguita dall’Ufficio. Col secondo, si lamenta il mancato esame del fatto che l’avviso di liquidazione non aveva indicato i criteri seguiti per la determinazione del valore commerciale dei beni in Euro 950.000.

Assume la ricorrente che la CTR avrebbe omesso di trattare lo svolgimento del processo di secondo grado e delle richieste avanzate dalle parti in sede di appello.

L’intimata si è costituita con controricorso.

Il ricorso è nel suo complesso infondato.

Entrambi i motivi s’infrangono contro la considerazione che l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, deve essere interpretato, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (Sez. U., n. 8053 del 07/04/2014).

Il ricorso va, in definitiva, rigettato.

Il problema riguardante l’interpretazione dell’avviso di liquidazione integra le gravi ed eccezionali ragioni idonee a disporre la compensazione delle spese di lite.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 24 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 13 aprile 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA