Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9633 del 22/04/2010

Cassazione civile sez. I, 22/04/2010, (ud. 22/01/2010, dep. 22/04/2010), n.9633

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITRONE Ugo – Presidente –

Dott. FIORETTI Francesco Maria – Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – rel. Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 3655-2005 proposto da:

T.S. (C.F. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIALE BRUNO BUOZZI 68, presso l’avvocato

GAGLIARDINI ALESSANDRO, che lo rappresenta e difende, giusta procura

a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO N. (OMISSIS) DELLA PUNTO CASA S.P.A. (C.F. (OMISSIS)),

in persona del Curatore Dott. D.C.S.G.,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE BRUNO BUOZZI 107, presso

l’avvocato DEL PRATO ENRICO, che lo rappresenta e difende, giusta

procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 09/12/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/01/2010 dal Consigliere Dott. RENATO BERNABAI;

udito, per il ricorrente, l’Avvocato DEL PRATO che ha chiesto il

rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PRATIS Pierfelice che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 29 ottobre 2004 l’avv. T. S. proponeva reclamo dinanzi al Tribunale di Roma, L. Fall., ex art. 26, avverso il decreto del giudice delegato del fallimento PUNTO CASA s.p.a. con cui era stato liquidato in complessivi Euro 4716,00, a fronte di una parcella di Euro 18.799,35, il compenso professionale spettantegli per l’assistenza e la rappresentanza prestate in favore della curatela nel corso di un procedimento monitorio, nella successiva fase di opposizione ex art. 645 c.p.c., e infine nel conseguente processo esecutivo.

Con decreto (definito ordinanza) 9 dicembre 2004 il Tribunale di Roma, in accoglimento parziale del reclamo, liquidava la somma complessiva di Euro 6.153,12, comprensiva delle spese generali e degli accessori di legge, e dichiarava irripetibili le spese processuali.

Motivava che il professionista non aveva impugnato il capo della sentenza emessa dal Tribunale di Roma, sezione distaccata di Castelnuovo di Porto, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, nella parte in cui aveva liquidato le spese ripetibili a carico del terzo soccombente: con la conseguenza che tale statuizione faceva quindi stato nei confronti della massa. Mentre, andava riconosciuta una maggiorazione per le ulteriori prestazioni svolte dal professionista, non prese in considerazione dal giudice delegato.

Avverso il provvedimento proponeva ricorso per cassazione, articolato in quattro motivi ed illustrato con successiva memoria, l’avv. T. con atto notificato il 9 febbraio 2005.

Deduceva:

1) la violazione dell’art. 24 Cost., comma 1, e artt. 81 e 100 c.p.c., nell’omesso rilievo che unica parte legittimata ad impugnare la pronunzia del pregresso giudizio di cognizione, sul punto delle spese processuali, era lo stesso fallimento Punto Casa, e non il suo difensore, in proprio;

2) la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. perche’ il tribunale, senza che fosse stata sollevata alcuna contestazione sulla qualita’ e quantita’ dell’attivita’ difensiva svolta, non si era limitato a maggiorare il compenso in relazione a prestazioni non prese in considerazione dal giudice delegato, ma aveva operato una seconda liquidazione complessiva che si risolveva in una sostanziale reformatio in peius, disapplicando, nella liquidazione delle voci aggiuntive, i medesimi parametri medi adottati dal giudice delegato;

3) la violazione degli artt. 2909, 2233 e 2234 c.c., del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, art. 61, della L. 13 giugno 1942, n. 794, art. 28, nonche’ del D.M. 8 aprile 2004, n. 127, art. 2, nell’erronea affermazione del vincolo da giudicato in ordine al compenso da liquidare al professionista per l’opera prestata in favore del fallimento;

4) l’inesistenza della motivazione e la violazione della L. 13 giugno 1142, n. 794, art. 24, del D.M. 5 ottobre 1994, n. 585 e del D.M. 8 aprile 2004, n. 127, dal momento che il tribunale aveva liquidato onorari perfino inferiori ai valori minimi tabellari, in assenza di contestazioni sulla spettanza degli stessi nella misura media gia’ riconosciuta dal giudice delegato.

Resisteva con controricorso il fallimento PUNTO CASA s.p.a., che eccepiva in via preliminare l’inammissibilita’ del ricorso.

All’udienza del 22 gennaio 2010 il P.G. precisava le conclusioni come da verbale, in epigrafe riportate.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

E’ infondata l’eccezione pregiudiziale d’inammissibilita’ del ricorso. Il provvedimento impugnato ha natura decisoria e definitiva ed e’ quindi soggetto al ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost., anche se solo per violazione di legge, secondo la previsione limitativa vigente ratione temporis.

Con il primo ed il terzo motivo, da esaminare congiuntamente per affinita’ di contenuto, il ricorrente deduce la violazione di legge, variamente articolata, nell’erronea affermazione del vincolo da giudicato in ordine al compenso da liquidare al professionista.

Il motivo e’ fondato.

La statuizione concernente il regolamento delle spese nell’ambito del giudizio contenzioso patrocinato dall’avv. T. non puo’ in alcun modo vincolare la successiva liquidazione del corrispettivo professionale dovuto dal fallimento da lui rappresentato. Per chiaro dettato normativo, la determinazione degli onorari nei confronti del cliente soggiace, infatti, a criteri legali diversi da quelli applicabile nei confronti del soccombente. Quest’ultima dipende, innanzitutto, dall’esito vittorioso della lite; ma puo’ essere perfino negata, in tutto o in parte, in forza di compensazione dettata da ragioni affatto estranee alla qualita’ della prestazione professionale, oggetto di un’obbligazione di mezzi.

Oltre a cio’, e’ esatta la doglianza circa la carenza di legittimazione del difensore ad impugnare la statuizione, se ritenuta inadeguata: legittimazione, che competeva, per contro, unicamente alla parte processuale, perfino nell’ipotesi – peraltro non ricorrente nella specie – di distrazione in favore del procuratore antistatario.

Sotto il profilo sostanziale, si deve poi osservare che la distinzione tra il rapporto processuale nella causa patrocinata dal difensore ed il rapporto contrattuale interno (ex artt. 2232 cod. civ. e segg.) corrente con il cliente, comporta altresi’ l’applicazione di criteri liquidativi diversi. Premesso, infatti, che gli onorari e i diritti sono indefettibilmente dovuti dal cliente indipendentemente dalla statuizione del giudice sulle spese giudiziali (D.M. Giustizia 8 aprile 2004, n. 127, art. 2, – Regolamento recante determinazione degli onorari, dei diritti e delle indennita’ spettanti agli avvocati per le prestazioni giudiziali, in materia civile, amministrativa, tributaria, penale e stragiudiziali) – e quindi anche nel caso di soccombenza dalla parte rappresentata o di compensazione delle spese di giudizio disposta dal giudice – la liquidazione degli onorari a carico del soccombente, ai sensi dell’art. 5 del medesimo regolamento, ha invece riguardo alla natura e al valore della controversia (nella misura ritenuta in sentenza:

ibidem, art. 6, primo comma), al numero e all’importanza delle questioni trattate ed al grado dell’autorita’ adita; laddove, per gli onorari a carico del cliente si puo’ tener conto del valore effettivo della controversia, quando essa risulti manifestamente diverso da quello presunto norma del codice di procedura civile (ibidem, art. 6, comma 2).

Ancora: il R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, art. 61, convertito, con modificazioni, in L. 22 gennaio 1934, n. 36 (Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore), prevede espressamente la possibilita’ che l’onorario nei confronti del cliente possa essere anche maggiore di quello liquidato a carico dalla parte condannata alle spese, in relazione alla specialita’ della controversia o al pregio o al risultato dell’opera prestata.

Da questo complesso contesto normativo discende l’inestensibilita’ dell’efficacia della statuizione sulle spese contenuta nella sentenza di merito al rapporto d’opera professionale corrente tra la parte ed il suo difensore.

Con il secondo e quarto motivo si censura la violazione di legge e l’inesistenza della motivazione, sotto il profilo che il tribunale avrebbe liquidato onorari perfino inferiori ai valori minimi tabellari, in assenza di contestazioni sulla spettanza degli stessi nella misura media gia’ riconosciuta dal giudice delegato.

Il motivo e’ inammissibile, involgendo un riesame di fatto della liquidazione, avente natura di merito, che non puo’ trovare ingresso in questa sede. Dal decreto impugnato non emerge la riduzione di voci specifiche gia’ liquidata dal giudice delegato, dal momento che il tribunale, dichiaratosi vincolato al giudicato sulla liquidazione operata nel processo di cognizione patrocinato dall’avvocato T., ha comunque operato una maggiorazione, seppur ridotta, del compenso acquisto dovuto, senza specificare l’imputazione della determinazione aggiuntiva.

Ne’ si era formata alcuna preclusione ob rem judicatam sull’adozione di un parametro medio di liquidazione degli onorari rispetto agli importi previsti dalla tariffa forense, priva di autonomia (quale questione a se’ stante) nell’ambito dell’apprezzamento complessivo della prestazione professionale in tutti i suoi elementi qualificanti.

Il decreto impugnato dev’essere quindi cassato nei sensi di cui in motivazione, con rinvio al Tribunale di Roma, in diversa composizione, anche per il regolamento delle spese della presente fase di legittimita’.

P.Q.M.

Accoglie il primo ed il terzo motivo, rigettati i residui, cassa il decreto impugnato in relazione alla censura accolta e rinvia la causa alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, anche per il regolamento delle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 22 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 22 aprile 2010

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