Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9632 del 26/05/2020

Cassazione civile sez. VI, 26/05/2020, (ud. 19/09/2019, dep. 26/05/2020), n.9632

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10011-2018 proposto da:

CONDOMINIO (OMISSIS), in persona dell’Amministratore pro tempore,

rappresentato e difeso dall’avvocato Stefania Fiore ed elettivamente

domiciliato in Roma, Via Gaspare Spontini, n. 24, presso lo studio

dell’avvocato Alessandro Ciciarelli;

– ricorrente –

contro

M.F., in proprio e nella qualità di procuratore

generale di M.E. e di M.D. rappresentato e

difeso da se medesimo ed elettivamente domiciliato presso il proprio

studio in Roma, Piazza Prati degli Strozzi, n. 30;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 596/2018 del Tribunale di Milano, depositata

il 20/01/2018;

letta la proposta formulata dal Consigliere relatore ai sensi degli

artt. 376 e 380-bis c.p.c.;

letti il ricorso e il controricorso;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 19 settembre 2019 dal Consigliere Dott. Cosimo

D’Arrigo.

Fatto

RITENUTO

M.F., in proprio e quale procuratore generale di M.E. e M.D., agiva in giudizio, innanzi al Giudice di pace di Milano, per il risarcimento dei danni verificatisi nel loro immobile da una perdita attribuita al Condominio (OMISSIS).

Il Giudice di pace respingeva la domanda, rilevando che la stessa non era stata proposta nei confronti del predetto Condominio, bensì della O. s.a.s., il cui legale rappresentante O.G. era altresì amministratore del Condominio.

La decisione veniva impugnata dal M. e il Tribunale di Milano, in funzione di giudice d’appello, riformando la sentenza di primo grado, dichiarava la contumacia del Condominio in entrambi i gradi di giudizio e lo condannava al pagamento della somma di Euro 1.250,00 oltre accessori e spese legali.

Il Condominio ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi. Il M. ha resistito con controricorso.

Il consigliere relatore, ritenuta la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 380-bis c.p.c., (come modificato dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1-bis, comma 1, lett. e), conv. con modif. dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197), ha formulato proposta di trattazione del ricorso in camera di consiglio non partecipata.

Diritto

CONSIDERATO

In considerazione dei motivi dedotti e delle ragioni della decisione, la motivazione del presente provvedimento può essere redatta in forma semplificata, conformemente alle indicazioni contenute nelle note del Primo Presidente di questa Corte del 14 settembre 2016 e del 22 marzo 2011.

Con il primo motivo si deduce la violazione dell’art. 171 c.p.c., comma 3, e art. 291 c.p.c., verificatasi allorquando è stata dichiarata la contumacia del Condominio in entrambi i gradi di giudizio.

Con il secondo motivo si denuncia la violazione dell’art. 101 c.p.c., e dell’art. 24 Cost., consistita nell’aver violato il principio del contraddittorio e il diritto di difesa del Condominio convenuto.

I due motivi, strettamente connessi, possono essere esaminati congiuntamente.

Va premesso che la questione sottoposta all’esame della Corte nasce dalla circostanza che l’atto di citazione venne notificato al già menzionato O.G., amministratore del Condominio (OMISSIS), presso lo “studio O.” (che, a quanto pare, era anche la sede della O. s.a.s.).

Il Giudice di pace ritenne che tale notifica avesse comportato la vocatio in ius della O. s.a.s., evidentemente carente di legittimazione passiva, e pertanto rigettò la domanda.

Il Tribunale ha ritenuto, invece, che la citazione in giudizio era correttamente rivolta contro il Condominio e che la notifica era stata ritualmente effettuata presso lo studio dell’amministratore, a nulla rilevando la circostanza che il medesimo indirizzo costituisse pure la sede legale della O. s.a.s.

Sulla scorta di questa considerazione, ha dichiarato la contumacia del Condominio in entrambi i gradi di giudizio.

Sennonchè, come si evince chiaramente anche dall’intestazione della sentenza, il Condominio era ritualmente costituito quantomeno in grado d’appello, con il patrocinio legale dell’avvocato Stefania Fiore, presso cui era domiciliato. Addirittura, alla sentenza d’appello è allegato il foglio di precisazione delle conclusioni rassegnate dal Condominio.

Pertanto, è certo che il Tribunale è incorso in errore dichiarando la contumacia del Condominio anche per il grado di appello.

Costituisce, tuttavia, vero e proprio ius receptum (che può farsi risalire a Sez. 1, Sentenza n. 5837 del 30/06/1997, Rv. 505581 – 01) il principio secondo cui l’art. 360 c.p.c., n. 4, nel consentire la denuncia di vizi di attività del giudice che comportino la nullità della sentenza o del procedimento, non tutela l’interesse all’astratta regolarità dell’attività giudiziaria, ma garantisce solo l’eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in dipendenza del denunciato error in procedendo. Ed infatti, l’annullamento della sentenza impugnata si rende necessario solo allorchè nel successivo giudizio di rinvio il ricorrente possa ottenere una pronuncia diversa e più favorevole rispetto a quella cassata. Ne deriva che, ove la parte proponga ricorso per cassazione deducendo la nullità della sentenza impugnata, essa ha l’onere di indicare in concreto quali pregiudizio sia derivato da siffatta nullità processuale e quale diverso e migliore risultato avrebbe potuto effettivamente conseguire in assenza del vizio denunciato (Sez. 1, Sentenza n. 19759 del 09/08/2017, Rv. 645194 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 26157 del 12/12/2014, Rv. 633693 – 01; Sez. 2, Sentenza n. 3024 del 07/02/2011, Rv. 616771 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 4340 del 23/02/2010, Rv. 611709 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 4435 del 21/02/2008, Rv. 602016 – 01; Sez. 2, Sentenza n. 16630 del 27/07/2007, Rv. 599355 – 01; Sez. 2, Sentenza n. 12594 del 28/08/2002, Rv. 557150 – 01).

Tanto, trova conferma nel noto arresto giurisprudenziale secondo cui, in tema di ricorso per cassazione, la censura concernente la violazione dei “principi regolatori del giusto processo” e cioè delle regole processuali ex art. 360 c.p.c., n. 4, deve avere carattere decisivo, cioè incidente sul contenuto della decisione e, dunque, arrecante un effettivo pregiudizio a chi la denuncia, risultando altrimenti inammissibile ex art. 360-bis c.p.c., n. 2, (Sez. 3, Sentenza n. 22341 del 26/09/2017, Rv. 646020 – 03; conf. Sez. 6 L, Ordinanza n. 26087 del 15/10/2019, Rv. 655459 – 01).

Nel caso di specie, invece, il Condominio ricorrente non ha precisato quale pregiudizio abbia subito dall’essere stato erroneamente dichiarato contumace. In particolare, esso non lamenta di essere stato ritenuto la parte contro cui la causa era stata introdotta in primo grado e non lamenta, soprattutto, che l’essere stato dichiarato formalmente contumace nella sentenza d’appello abbia comportato il mancato esame delle difese svolte (quali risultano – si ribadisce – dal foglio di precisazione delle conclusioni allegato alla stessa sentenza). Perciò, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

In ogni caso i due motivi evocano atti processuali del giudizio di merito senza tuttavia fornirne l’indicazione specifica, così come invece richiesto – a pena di inammissibilità – dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6. Infatti, al fine di ritenere integrato il requisito della cosiddetta autosufficienza del motivo di ricorso per cassazione, quando esso concerna la valutazione da parte del giudice di merito di atti processuali o di documenti, è necessario specificare la sede in cui nel fascicolo d’ufficio o in quelli di parte essi siano rinvenibili, sicchè, in mancanza, il ricorso è inammissibile per l’omessa osservanza del disposto di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, (Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 22607 del 24/10/2014, Rv. 633219 – 01).

La dichiarazione di contumacia non viene censurata neppure sotto il profilo di un eventuale vizio di motivazione che, dopo la riforma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, può essere proposto sub specie di violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, nei limiti in cui l’apparato argomentativo sia assente, apparente o contraddittorio.

Per tali ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Le spese del giudizio di legittimità vanno poste a carico del ricorrente, ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 1, nella misura indicata nel dispositivo.

Ricorrono altresì i presupposti per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, sicchè va disposto il versamento, a carico della parte impugnante e soccombente, di un ulteriore importo pari al contributo unificato già dovuto per l’impugnazione proposta.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il Condominio ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 19 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2020

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