Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9632 del 22/04/2010

Cassazione civile sez. I, 22/04/2010, (ud. 21/01/2010, dep. 22/04/2010), n.9632

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – President – –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consiglie – –

Dott. FORTE Fabrizio – Consiglie – –

Dott. PICCININNI Carlo – Consiglie – –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – rel. Consiglie – –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 20574-2004 proposto da:

A.F. (c.f. (OMISSIS)), A.M. (c.f.

(OMISSIS)), P.V. (c.f. (OMISSIS)),

D.M.C. (c.f. (OMISSIS)), nella qualita’ di

eredi di D.M.L., PO.EN. (c.f.

(OMISSIS)), nella qualita’ di erede di D.L.,

D.G. (c.f. (OMISSIS)), G.A.

(c.f. (OMISSIS)), nella qualita’ di erede di DI.

G., D.P. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliati in ROMA, VIALE MAZZINI 6, presso lo STUDIO AVV. LUPIS,

rappresentati e difesi dall’avvocato FOLLIERI ENRICO, per i primi

quattro: giusta procura speciale per Notaio dott. VINCENZO AMABILE di

CASTELVETRANO – Rep. n. 34.754 del 17.09.04, e per gli altri:

GIOVANNI DE MARCHI di MILANO – Rep. n. 3667 del 14/9/2004;

– ricorrenti –

COMUNE DI MATTINATA (c.f. (OMISSIS)), in persona del Sindaco pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PAOLO EMILIO 57,

presso l’avvocato SERRA MARCO, rappresentato e difeso dall’avvocato

COTA ANTONIO, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 962/2003 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 30/09/2003;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/01/2010 dal Consigliere Dott. MARIA CRISTINA GIANCOLA;

udito, per i ricorrenti, l’Avvocato ENRICO ANTONIO FOLLIERI che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito, per il controricorrente, l’Avvocato ANTONIO COTA che ha

chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CICCOLO Pasquale Paolo Maria che ha concluso per l’accoglimento del

terzo motivo del ricorso, assorbiti gli altri motivi.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 2.11.2000, il Tribunale di Foggia, decidendo sulle domande proposte da D.M.L., D.L., D.G., Di.Gi., e D.P., con atto di citazione notificato il 2.03.1994 al Comune di Mattinata, respinta l’eccezione di prescrizione da quest’ultimo sollevata, condannava l’ente locale sia a risarcire il danno subito dalle attrici per la perdita del loro terreno, di cui, con decreto sindacale del 12.01.1984, era stata disposta l’occupazione d’urgenza per un quinquennio, attuata il 19.04.1984, e che era stato utilizzato per la realizzazione dell’opera pubblica (verde pubblico attrezzato), senza che fosse stato mai emanato il decreto di espropriazione, e sia a pagare L. 76.067.250 a titolo d’indennita’ di occupazione legittima, oltre alle spese processuali.

Con sentenza del 1.04-30.09.2003, la Corte di appello di Bari, decidendo sul gravame principale del Comune e sul gravame incidentale proposto da A.F., A.M., P.V. e D.M.C., eredi di D.M.L., Po.

E., erede di D.L., D.G., G.A., erede di Di.Gi., e D. P., accoglieva l’eccezione di prescrizione ribadita dal Comune di Mattinata e, conseguentemente, respingeva le domande introduttive, compensando le spese di entrambi i gradi di merito.

La Corte territoriale osservava e riteneva in sintesi:

che occorreva preliminarmente stabilire se si fosse in presenza di un’occupazione usurpativa o di un’occupazione acquisitiva, diverse essendo nei due casi le regole applicabili anche in tema di qualificazione dell’illecito e, quindi, di decorrenza della prescrizione del diritto al ristoro del connesso pregiudizio che si verteva in caso di cd. occupazione appropriativa e non usurpativa, dal momento che, con decreto n. 1130 del 4.07.1973, il Presidente della Giunta Regionale aveva approvato il Programma di Fabbricazione, che includeva la previsione della realizzazione dell’opera pubblica sul terreno delle parti attrici, come emerso dalla espletata CTU, il che implicava dichiarazione implicita della pubblica utilita’ di essa che l’occupazione d’urgenza, disposta con decreto sindacale del 12.01.1984, era stata attuata il 19.04.1984, dopo la scadenza del trimestre indicato nel provvedimento autorizzativo, che, pertanto, era divenuto inefficace – che, conseguentemente il termine quinquennale di prescrizione doveva farsi decorrere dal 17.12.1984, data di ultimazione dei lavori, e, quindi di realizzazione dell’illecito, d’indole istantanea con effetti permanenti, ragione per cui era decorso il 17.12.1989, circa quattro anni prima del 2.03.1994, data d’introduzione del presente giudizio.

Avverso questa sentenza A.F., A.M., P. V. e D.M.C., eredi di D.M.L., Po.En., erede di D.L., D.G., G.A., erede di Di.Gi., e D. P. hanno proposto ricorso per cassazione notificato il 23.09.2004, affidato a tre motivi ed illustrato da memoria. Il Comune di Mattinata ha resistito con controricorso notificato il 21.10.2004.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

A sostegno del gravame i ricorrenti denunziano:

1. “Violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5”.

Sostengono che i giudici d’appello nel ritenere che la declaratoria di PU derivava per implicito dal vincolo imposto dal Programma di Fabbricazione hanno pronunciato d’ufficio su un’eccezione che poteva essere svolta solo dalla parte ed hanno violato il principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, cosi’ conclusivamente adottando una decisione contraria al loro interesse.

La censura non e’ fondata, dal momento che l’avversata conclusione costituiva espressione del potere dovere officioso della Corte distrettuale d’individuare e qualificare giuridicamente le connotazioni assunte in concreto dalla controversa vicenda, quali emerse dalla svolta istruttoria, onde pronunciarsi sugli appelli principale ed incidentale, come dalla medesima Corte ineccepibilmente sottolineato (cfr tra le numerose altre, Cass. 200210542).

2. “Violazione dei principi in tema di procedimento espropriativo (dichiarazione di pubblica utilita’) in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5”.

I ricorrenti si dolgono anche per il profilo motivazionale, che la riconduzione della vicenda acquisitiva all’istituto della cd.

occupazione appropriativa sia stata correlata all’implicita declaratoria di Pubblica Utilita’ dell’opera pubblica rinveniente dalla specifica previsione della sua realizzazione sul terreno dei ricorrenti, contenuta nel Programma di Fabbricazione, di cui al decreto n. 1130 del 4.07.1973, del Presidente della Giunta Regionale.

La censura e’ fondata.

In tema di cosiddetta occupazione appropriativa, l’acquisizione della proprieta’ alla mano pubblica – che opera per effetto della trasformazione irreversibile del fondo ad opera pubblica o ad uso pubblico – postula una dichiarazione di pubblica utilita’ formale o connessa ad un atto amministrativo che, per legge, produca tale effetto; pertanto, esulano dall’ambito operativo dell’istituto i comportamenti della P.A. non collegati ad alcuna dichiarazione formale di pubblica utilita’ (cosiddetta occupazione usurpativa), perche’ mai intervenuta o per essere essa venuta meno a seguito di annullamento o scadenza del termine di efficacia dell’atto in cui era contenuta (cfr. tra le altre, Cass. 200700869).

In mancanza di una valida dichiarazione di pubblica utilita’, la condotta dell’amministrazione di manipolazione del fondo di proprieta’ privata assume le connotazioni di mera attivita’ di fatto autonoma ed indipendente, senza nesso eziologico con le cause dell’illegittimita’, con la conseguenza, comune a qualsiasi occupazione senza titolo di beni altrui: a) che il proprietario conserva la titolarita’ del bene; b) che la perdurante occupazione dell’immobile da parte della p.a. ha carattere di fatto illecito permanente; c) che il proprietario suddetto, ove rinunci ad avvalersi della tutela reale e non mostri piu’ interesse per il suo fondo, ha diritto al risarcimento del danno da liquidare unicamente in base al criterio generale stabilito per qualsivoglia fatto illecito (cfr Cass. 200802746).

Nella specie, l’affermazione della Corte distrettuale della ricorrenza di una valida dichiarazione implicita di Pubblica Utilita’ appare generica, apodittica, non confortata dal l’argomentato richiamo dei presupposti che legittimavano tale avversata conclusione, la cui esistenza deve essere verificata.

In tema di espropriazione per pubblica utilita’, infatti, la dichiarazione di pubblica utilita’ – in assenza della quale l’occupazione di un immobile da parte della p.a. ha carattere usurpativo – quand’anche espressa nelle previsioni di piani o strumenti urbanistici generali, quali il Programma di Fabbricazione, con riguardo ad opere individuate od individuabili nella loro consistenza, destinazione ed ubicazione, ed in tale caso evidentemente da riconnettere a vincoli preordinati all’espropriazione, richiede in linea di principio, secondo le regole generali (se non derogate da specifiche previsioni normative, quali quelle introdotte dalla L. n. 167 del 1962 per i piani di zona, di peculiare configurazione), oltre alla esistenza e vigenza del suddetto vincolo, l’indicazione dei termini di inizio e compimento delle opere e delle espropriazioni, a norma della L. 25 giugno 1865, n. 2359, art. 13, termini la cui mancanza comporta la giuridica inesistenza della dichiarazione in argomento (in tema, cfr Cass. SU 199900460; Cass. SU, ord., 200702688 e da ultimo Cass. 200904202;

200913756).

All’accoglimento del secondo motivo di ricorso segue l’assorbimento del terzo motivo con cui i ricorrenti denunziano “Violazione della L. n. 1187 del 1968, art. 2 in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5”, sostenendo che in ogni caso la dichiarazione di pubblica utilita’ era venuta meno, essendo decorso il termine quinquennale di cui alla L. n. 1187 del 1968, art. 2 e quindi divenuto inefficace il vincolo preordinato all’esproprio, contenuto nel Programma di Fabbricazione.

Conclusivamente, respinto il primo motivo del ricorso ed accolto, invece, il secondo motivo, con assorbimento del terzo, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte di Appello di Bari, in diversa composizione, cui si demanda anche la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

La Corte rigetta il primo ricorso di ricorso, accoglie il secondo, assorbito il terzo, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte di appello di Bari, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 21 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 22 aprile 2010

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