Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9632 del 13/04/2021

Cassazione civile sez. trib., 13/04/2021, (ud. 17/12/2020, dep. 13/04/2021), n.9632

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – rel. Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello M. – Consigliere –

Dott. VENEGONI Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 258/14 R.G., proposto da:

L.M.R.B., rappresentata e difesa, giusta mandato in

margine al ricorso, dall’Avv. Giuseppe Giannì e dall’Avv. Giuseppe

Terracciano, elettivamente domiciliata, presso lo studio dell’Avv.to

Terracciano, sito in Roma, Piazza San Bernardo n. 101;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

Avverso la sentenza n. 101/38/13 della Commissione tributaria

Regionale della Lombardia, depositata in data 08/05/2013 e non

notificata;

udita la relazione svolta dal Consigliere Rosita d’Angiolella nella

camera di consiglio del 17 dicembre 2020.

 

Fatto

RITENUTO

che:

Con la sentenza in epigrafe, la commissione Tributaria Regionale della Lombardia (di seguito, CTR) respinse l’appello della contribuente, L.R.M.B., avverso la sentenza della commissione tributaria provinciale di Milano (di seguito, CTP), che aveva accolto parzialmente il ricorso della contribuente avverso l’avviso di accertamento, per l’anno 2006, con il quale l’Ufficio aveva rideterminato, con metodo sintetico, ai fini Irpef e relative addizionali, un maggior reddito imponibile rispetto a quello dichiarato (reddito accertato ammontante ad Euro 96.401,33, a fronte di quello dichiarato di Euro 22.703,00).

Nella parte del ricorso in cassazione riguardante la ricostruzione del fatto e lo svolgimento dei pregressi gradi di merito, la ricorrente espone che la verifica dell’Ufficio, mediante questionario e chiarimenti successivi, aveva riguardato la rideterminazione del reddito relativo agli anni 2005 e 2006 e che, in relazione a tali annualità, erano stati notificati due distinti avvisi di accertamento, rispettivamente, per l’anno di imposta 2005 (avviso n. (OMISSIS)) e per l’anno d’imposta 2006 (avviso n. (OMISSIS)). Espone, altresì, che aveva proposto ricorso anche avverso l’avviso di accertamento relativo all’anno 2005, ottenendo ragione innanzi alla CTR della Lombardia che, con sentenza n. 56/49/12, depositata in data 18/05/2012, riformava la sentenza di prime cure, annullando dell’avviso di accertamento. Deduce, inoltre, che tale sentenza (relativa all’annualità 2005) non veniva impugnata dall’Ufficio con relativo passaggio in giudicato in data 02/01/2013.

Avverso la sentenza della CTR di cui in epigrafe, la contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi così rubricati: “I. Nullità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto in relazione al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, commi 4 e 5, e agli artt. 2697 e 2728 c.c., con rifermento all’art. 360 c.p.c., n. 3; II. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5; III. Nullità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione all’art. 2909 c.c., all’art. 324 c.p.c.; IV. Nullità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4”.

L’Amministrazione finanziaria ha resistito con controricorso.

L.R.M.B. ha presentato memoria ex art. 380 bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

Il terzo ed il quarto motivo di ricorso riguardano il giudicato favorevole alla contribuente fatto valere nell’appello depositato il 12 luglio 2012 mediante allegazione (v. sub doc. 8) della sentenza della CTR della Lombardia n. 56/49/12, depositata in data 18 maggio 2012, con la quale, in accoglimento dell’appello della contribuente è stato annullato l’avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2005.

Con tali motivi la ricorrente deduce che tale sentenza non era stata “mai impugnata” dall’Agenzia delle entrate, sicchè la stessa sarebbe passata in giudicato in data 02/01/2013, con estensione degli effetti favorevoli riguardanti la ritenuta correlazione tra disinvestimenti ed acquisti effettuati da essa contribuente negli anni 2005 e 2006.

Entrambi i motivi vanno trattati, in ordine logico, prioritariamente. Essi sono inammissibili.

Ed invero, la sentenza della CTR della Lombardia del 18 maggio 2012 n. 56/49/12, prodotta ex 369 c.p.c. in cassazione (all. 8), non era ancora definitiva al tempo del deposito dell’appello (12 luglio 2012), essendosi formato il giudicato in data 2 gennaio 2013, di talchè ne andava documentata, ex art. 124 disp. att. c.c., la definitività nel giudizio di appello per chiedere ed ottenere una pronuncia delle CTR sul punto.

Tale formalità è indispensabile, per la certezza della formazione del giudicato, che deve essere provata, pur in assenza di contestazioni, attraverso la produzione della sentenza munita del relativo attestato di cancelleria, che d’altro canto, non sarebbe documentabile nel presente giudizio (cfr., Cass., 09/03/2017, n. 6024; Cass., 23/08/2018, n. 20974).

Passando all’esame degli altri motivi, il primo ed il secondo mezzo sono entrambi fondati.

Col primo mezzo, la ricorrente deduce la violazione di legge (D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 38) per aver la CTR posto a fondamento del suo assunto la mancanza di una stretta correlazione tra disinvestimenti ed acquisti e la carenza di prova sul punto.

Il motivo in diritto è fondato laddove la CTR afferma che “non è sufficiente la prova della sola disponibilità di redditi, ma è indispensabile la prova che la spesa per incrementi patrimoniali sia stata sostenuta proprio con quei redditi e la prova delle correlazione deve essere convincente e rigorosa”.

I principi di diritto richiamati dalla CTR riguardano un orientamento risalente (Cass., 20/03/2009, n. 6813), poi abbandonato, dapprima non richiedendosi più la dimostrazione dell’impiego negli acquisti effettuati in quanto la disponibilità di redditi esenti o soggetti a ritenuta sarebbe idonea, da sola, a superare la presunzione dell’insufficienza del reddito dichiarato in relazione alle spese sostenute (cfr., Cass., 19/03/2014, n. 6396); successivamente affermandosi che la prova documentale contraria ammessa per il contribuente non riguarda la sola disponibilità di redditi esenti o di redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, ma anche l’entità di tali redditi e la durata del loro possesso, che costituiscono circostanze sintomatiche del fatto che la spesa contestata sia stata sostenuta proprio con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta (Cass., 26/11/2014, n. 25104; Cass., 20/03/2009, n. 6813).

Tali ultimi principi riguardanti la prova documentale contraria ammessa per il contribuente, rappresentano diritto vivente e da essi si discosta alquanto il principio giuridico col quale si è regolata la CTR soprattutto in relazione alla ritenuta carenza (ed ammissibilità) di prova contraria per il contribuente.

Sul punto la CTR afferma semplicemente che “della somma (…) incassata nel 2006 a seguito delle cessione del Fondo Comune (…) non vi è traccia nella documentazione bancaria”. Tali argomentazioni, già di per sè prive di una disamina reale, appaiono censurabili dalla constatazione che l’informazione probatoria, utilizzata in sentenza, è contraddetta da uno specifico atto processuale allegato dal contribuente (Cass. 21/01/2020, n. 1163; Cass. 26/07/2019, n. 20341; Cass., 5/11/2018, n. 28174) considerato che, con specifico riferimento al secondo motivo di ricorso, il contribuente ha comprovato l’esistenza di specifica documentazione, prodotta ex art. 369 c.p.c., elencata in calce al ricorso, che, peraltro, non risulta specificamente contestata dalla amministrazione controricorrente.

In conclusione, accolti il primo ed il secondo motivo di ricorso e rigettati il terzo ed il quarto, la sentenza impugnata va cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla CTR della Lombardia, in diversa composizione, perchè proceda ad un nuovo esame della controversia alla luce dei principi innanzi esposti.

La CTR in sede di rinvio è tenuta a provvedere anche in ordine alle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il primo ed il secondo motivo di ricorso; rigetta il terzo ed il quarto motivo di ricorso; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla CTR della Lombardia, in di versa composizione, cui demanda di provvedere anche in ordine alle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 13 aprile 2021

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