Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9631 del 22/04/2010

Cassazione civile sez. I, 22/04/2010, (ud. 21/01/2010, dep. 22/04/2010), n.9631

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – President – –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consiglie – –

Dott. FORTE Fabrizio – rel. Consiglie – –

Dott. PICCININNI Carlo – Consiglie – –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consiglie – –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sui ricorsi riuniti iscritti ai n.ri 1223 e 3983 del Ruolo Generale

degli affari civili dell’anno 2004, proposti da:

COMUNE DI CANAZEI (TR), in persona del sindaco p.t., autorizzato al

ricorso con Delib. G.M. 15 luglio 2003, n. 56 ed elettivamente

domiciliato in Roma al Viale Parioli n. 180, presso l’avv. Antonini

Giuseppe, che, con l’avv. de Pilati Giorgio da Trento, lo rappresenta

e difende per procura a margine del ricorso.

– ricorrente principale –

contro

S.A., S.E. e S.M.,

elettivamente domiciliati in Roma, alla Via Pacuvio n. 34, presso

l’avv. Romanelli Guido, che, unitamente e disgiuntamente con l’avv.

Russo Rodolfo, li rappresenta e difende, per procura a margine del

controricorso con ricorso incidentale.

– controricorrenti e ricorrenti incidentali –

avverso la sentenza della Corte di appello di Trento, sezione 2^, n.

162 del 7 aprile – 21 maggio 2003, notificata il 12 novembre 2003.

Udita, all’udienza del 21 gennaio 2010, la relazione del Cons. Dr.

Fabrizio Forte.

Uditi l’avv. Antonini G., per il ricorrente principale, l’avv.

Santarelli Stefano, per delega, per i controricorrenti e ricorrenti

incidentali e il P.M. Dr. CICCOLO Pasquale Paolo Maria, il quale ha

concluso per l’accoglimento del primo motivo del ricorso principale

con assorbimento degli altri motivi e del ricorso incidentale.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte d’appello di Trento, con la sentenza di cui in epigrafe, ha parzialmente accolto l’opposizione dell’ottobre 1999 alla stima dell’indennita’ di espropriazione dei fratelli A., E. e S.M., comproprietari della p.la 426 in Catasto comunale di Canazei, di mq. 2093, oggetto della procedura ablativa iniziata nel 1998 in favore del Comune di Canazei, dopo avere negato la sua giurisdizione sulla domanda di annullamento del provvedimento del 1 luglio 1999, di determinazione di tale indennita’ della Commissione provinciale espropri sul loro ricorso contro la misura di essa fissata in L. 37.470.000 dal Dirigente del servizio espropriazioni della Provincia di Trento e avere estromesso dalla causa nel 2001 quest’ultima anche essa convenuta, per difetto di legittimazione passiva.

La Corte adita ha liquidato l’indennita’ dovuta dall’ente locale in Euro 34.300,48 con gli interessi di tesoreria sull’importo gia’ depositato e quelli legali sul maggiore importo accertato, con la medesima decorrenza dal giorno del deposito al saldo, condannando il Comune di Canazei alle spese di causa.

La Corte, ritenuti edificabili in quanto destinati ad attrezzature e servizi, mq. 818 del terreno espropriato per l’ampliamento del cimitero di Canazei, ha determinato l’indennita’, come proposto dal c.t.u. nominato in istruttoria, in base al criterio all’epoca previsto dalla Legge Provinciale di Trento 19 febbraio 1993, n. 6, art. 14 per le aree “edificabili”, fissandolo cioe’ nella media tra valore venale e valore agricolo.

Come accertato dall’ausiliare, la P.la (OMISSIS), avente una estensione complessiva di mq. 2093 era classificata, in base al vigente P.R.G. adottato nel 1993 e approvato nel 1998, per mq. 1.100, in Zona agricola di interesse secondario, per mq. 818, in Zona riservata ad attrezzature e servizi mentre nei residui mq. 175, era destinata a strada; secondo i giudici di merito, detto strumento urbanistico, nelle sue norme di attuazione chiariva che le aree destinate a servizi “ivi comprese le aree cimiteriali” erano da considerare edificabili e, in rapporto alle alte valutazioni dei suoli nel comune, il loro valore venale doveva fissarsi in L. 120.000 a mq.

L’adita Corte ha respinto la deduzione del ct. degli opponenti, per il quale tutte le aree ablate dovevano considerarsi destinate a servizi e quindi erano edificabili, perche’ l’unica classificazione urbanistica utilizzabile era quella risultante dalla cartografia allegata al Programma di fabbricazione, riportata anche nel certificato di destinazione urbanistica, che smentiva tale assunto in rapporto alla intera particella espropriata, per cui, distinguendo i terreni espropriati in parte edificabili e nel residuo agricoli si perveniva alla indennita’ sopra riportata.

Per la cassazione di tale sentenza, propone ricorso di tre motivi il Comune di Canazei, cui replicano, con controricorso e ricorso incidentale di un unico motivo i germani S.; entrambe le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente vanno riuniti i due giudizi sorti dai ricorsi principale e incidentale per la cassazione della medesima sentenza ai sensi dell’art. 335 c.p.c..

1.1. Il primo motivo del ricorso principale del Comune di Canazei denuncia violazione e falsa applicazione della Legge Provinciale di Trento 19 febbraio 1993, n. 6, art. 12 e successive modificazioni e dell’art. 4 delle Norme d’attuazione del P.R.G. di Canazei, deducendo pure omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi della causa, ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 in rapporto alla qualifica “edificabile” riconosciuta dai giudici alle aree poi espropriate.

Afferma la Corte d’appello che lo strumento urbanistico del 1998 qualificherebbe come “edificabili” le aree destinate a servizi come quelli cimiteriali, mentre l’art. 4 delle norme d’attuazione del vigente P.R.G. del Comune di Canazei, al punto 2, prevede che “sono comunque e sempre in edificabili … le aree di rispetto cimiteriale”.

Nel medesimo senso si esprime la L.P. 19 febbraio 1993, n. 6, art. 12, comma 1, punto c, come modificato dalla L.P. 11 settembre 1998, n. 10, e quindi doveva escludersi la edificabilita’ legale del terreno per la parte in cui e’ area di rispetto cimiteriale; su tale punto, su cui era stata sollecitata la Corte di merito a motivare, manca ogni chiarimento dei giudici di merito, pur essendo le conclusioni della sentenza difformi dal contenuto dello strumento urbanistico e in contrasto con questo e la vigente normativa.

1.2. Il secondo motivo di ricorso censura la violazione della L.P. Trento n. 6 del 1993, art. 14, per essere omessa, insufficiente e contraddittoria la motivazione della sentenza impugnata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 in ordine al criterio di liquidazione della indennita’, identificato con quello previsto dalla legge provinciale per le aree edificabili, in rapporto a terreni che non sono qualificabili come tali. L’art. 14 della legge provinciale, citata prescriveva che, per le aree edificabili, l’indennita’ di espropriazione era li da determinare dalla media aritmetica tra il valore che le medesime avrebbero avuto in una contrattazione sul libero mercato immobiliare, come quantificato dal servizio espropriazioni, ed il valore agricolo determinato in base all’art. 13, mentre oggi, con la L.P. 12 settembre 2008, n. 16, coincide con il valore venale.

Per le aree destinate a servizi e attrezzature di interesse generale, peraltro, il valore di mercato e’ determinato tenendo conto del loro inserimento nel tessuto urbanistico e della destinazione urbanistica dei terreni circostanti; su tali due ultimi criteri di valutazione, il c.t.u. nulla ha rilevato, non preoccupandosi minimamente di individuare il prezzo che, per il terreno, si sarebbe potuto ricavare in concreto sul libero mercato.

Le aree destinate a servizi e attrezzature di interesse generale non hanno un loro mercato, potendo solo il Comune essere loro acquirente e quindi la sentenza impugnata deve ritenersi immotivata in rapporto alle deduzioni che, per esse, i consulenti di parte hanno proposto ai giudici del merito, che non hanno valutato tali osservazioni logicamente preliminari proposte dall’ente locale.

1.3. Il terzo motivo di ricorso lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., perche’, nella disciplina delle spese, la Corte territoriale non ha tenuto conto della soccombenza parziale delle controparti ed ha liquidato una somma quasi doppia degli onorari spettanti, cosi’ come accaduto anche per i diritti.

2.1. I controricorrenti eccepiscono la inammissibilita’ del ricorso principale che chiede a questa Corte una nuova valutazione dei fatti di causa, dopo quella operata dalla Corte d’appello nella sentenza impugnata, ed e’ comunque estremamente generico nell’indicare i presupposti di tale richiesta.

La deduzione che, dalle norme di attuazione del P.R.G. fa derivare la natura inedificabile delle aree soggette a vincolo cimiteriale contrasta con il certificato di destinazione urbanistica, che non prevede alcun vincolo particolare per le aree espropriate.

Si riporta nel controricorso la descrizione dell’area in base a tale certificato riprodotto dal c.t.u., per il quale “…nel vigente P.R.G. comunale la p.f. (OMISSIS) di mq. 2093 sita in localita’ (OMISSIS) del Catasto comunale di Canazei ricade per mq. 1.100 circa in area agricola di interesse secondario (art. 34) di cui circa mq. 207 in “area a rischio geologico e valanghivo” (art. 46, punto 3), ricade per mq. 818 circa in zona “parti di aree per attrezzature e servizi:

zone F” (art. 32), di cui mq. 600 con vincolo di destinazione Sm (cimitero di progetto) e mq. 218 circa con vincolo di destinazione Ps (parcheggi pubblici di superficie di progetto), ricade per mq. 175 circa in zona “strade” – (art. 38: sulla parte destinata ad area agricola di interesse secondario sono individuati mq. 89 circa, con vincolo di “percorsi pedonali e ciclabili” (art. 39)”.

Gli articoli citati delle norme d’attuazione del P.R.G., rendono edificabili le aree di cui sopra, perche’ l’art. 34 ne consente una limitata edificabilita’, sia pure per manufatti e infrastrutture attinenti alle attivita’ agricole o per fabbricati destinati ad alloggio per l’impresa agricola, in complesso, per un volume di circa 400 me, pure nelle aree indicate.

Una edificabilita’ limitata e’ prevista anche per l’art. 46 e l’art. 32 di dette norme attuative per tali aree, mentre il vincolo di destinazione cimiteriale sarebbe quello preordinato alla espropriazione e, come tale con la qualifica “di progetto” risulterebbe definito dallo stesso certificato di destinazione urbanistica richiamato. Il Comune di Canazei aveva del resto valutato in L. 93.185 a mq. le aree oggetto di esproprio, site in zona cimiteriale e destinate a parcheggio, liquidando per quelle agricole un’indennita’ di L. 11.700 a mq. in base alla vigente legislazione provinciale; tali valutazioni, operate dallo stesso ente locale, dimostrerebbero che quanto dedotto nel ricorso principale sul punto non e’ corretto, avendo il c.t.u. e la sentenza di merito adesiva alle conclusioni dell’ausiliare, dopo avere comunque esaminato la situazione generale della zona per la qualificazione delle aree ablate definite dalla decisione impugnata “edificabili” alla data del vincolo per l’esproprio e a quella del provvedimento ablativo.

Altrettanto inammissibile e’, per i controricorrenti, il motivo di ricorso sulle spese di causa, non tenendo conto degli aumenti degli onorari previsti dalle tariffe (D.M. 5 ottobre 1994, n. 585, art. 5), dovendosi le somme da liquidare computare sulla base di quanto effettivamente attribuito alla parte vincitrice e tenendo conto degli aumenti previsti nell’ipotesi di difese di piu’ parti. In via incidentale, i germani S. deducono violazione di legge e omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione in relazione all’art. 14 della legge provinciale di Trento n. 6 del 1993 come modificata.

Ad avviso dei controricorrenti, la superficie edificabile non era di mq. 818 ma di mq. 1016, dovendosi computare in essa anche le aree destinate a strada; inoltre la valutazione si e’ operata, tenendo conto delle modifiche sopravvenute della legge provinciale n. 6 del 1993, non rilevanti perche’ non retroattive.

2.1. Preliminarmente occorre considerare che, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n.ro 348 del 24 ottobre 2007 e delle modifiche intervenute anche nella Legge provinciale n. 6 del 1993 dopo l’intervento del giudice delle legge, l’art. 14 della normativa provinciale, modificata dalla L.P. 12 settembre 2008, n. 16, comporta che l’indennita’ di espropriazione delle aree edificabili deve oggi in ogni caso determinarsi “in misura pari al valore venale del bene quantificato dalla struttura provinciale competente in materia di espropriazioni”, da ridurre eventualmente delle indennita’ aggiuntive pagate a fittavoli o mezzadri.

Tale previsione, significativa per la liquidazione della indennita’ alla data dell’espropriazione, non ha rilievo in ordine alla qualificazione dei suoli alla data di inizio della procedura ablativa di cui all’art. 4 della legge provinciale rimasto immutato nella legge vigente, che da luogo alla individuazione dei criteri di determinazione dell’indennita’, diversi da quelli previsti per i terreni agricoli (art. 13 della legge), per i quali vi sono valori medi predeterminati dalla Commissione provinciale espropri entro il 31 dicembre di ogni anno.

Al ricorso ha quindi interesse l’ente locale, in quanto la eventuale non edificabilita’ delle aree oggetto di esproprio, per la quale risulta irrilevante la cubatura fabbricabile in funzione della loro destinazione agricola cui sembra dare rilievo la sentenza di merito, comporterebbe in ogni caso una liquidazione dell’indennita’ con i valori agricoli medi o tabellari, con una riduzione delle somme dovute dal ricorrente.

L’impugnazione e’ peraltro fondata nella denuncia della violazione della Legge Provinciale n. 6 del 1993, art. 12 dai giudici del merito, che hanno affermato che nel 1998, allorche’ ebbe inizio la procedura espropriativa, il terreno dei resistenti in questa sede, anche per la parte in cui rientrava nelle aree di rispetto cimiteriale, doveva qualificarsi “edificabile”, cosi’ come ogni area destinata a servizi, fondando tale assunto sui vigenti, strumenti urbanistici e sulla legge provinciale.

La dizione originaria della L. n. 6 del 1993, art. 12 non e’ precisa e articolata in ordine alla definizione delle aree edificabili di cui al terzo comma, che e’ residuale, affermandosi al secondo comma, che sono inedificabili quelle destinate dai vigenti strumenti urbanistici “al mantenimento in via principale della destinazione agricola, forestale, improduttiva o destinata a particolari vincoli connessa alla sicurezza idrogeologica del territorio nonche’ i tracciati stradali insistenti sulle medesime” e qualificando edificabili, al terzo comma “tutte le altre aree aventi una destinazione urbanistica diversa da quelle indicate al comma 2”.

Con la modifica apportata alla norma che precede dalla L. 11 settembre 1998, n. 10, si sono meglio precisate le definizioni di cui alla normativa del 1993, distinguendo i “vincoli urbanistici” da destinazione agricola (lett. a), quelli “connessi alla sicurezza idrogeologica del territorio ed alla tutela dei beni storico- artistici, archelogici e paesaggistici ambientali” (b), le aree di rispetto cimiteriale con la lett. e), la viabilita’ e le aree destinate a impianti di risalita e a piste da sci (d), e qualificando edificabili quelle aventi una destinazione urbanistica diversa da quelle di cui ai punti a e d e comunque non soggette ai vincoli di cui alle lett. b e c (comma 2), con esclusione dal novero dei terreni fabbricabili le fasce di rispetto cimiteriale.

La Corte d’appello, nella motivazione della sentenza impugnata, non chiarisce in relazione alla procedura ablativa per cui e’ causa, la norma ratione temporis applicata da essa che doveva essere quella vigente alla data d’inizio delle operazioni ablative del 1998, e quindi se la natura su cui essa fonda il carattere edificabile delle aree sia dedotta dalla versione dell’art. 12 originaria ovvero da quella successiva, anche se appare piu’ probabile la prima ipotesi in quanto la norma modificata espressamente esclude le aree di rispetto cimiteriale dal novero di quelle edificabili.

Qualsiasi sia la disciplina di legge, comunque per accertare quale tipo di procedura ablativa si debba adottare e quale criterio indennitario debba utilizzarsi, non puo’ che tenersi conto delle destinazioni urbanistiche a quella data in concreto esistenti dei suoli da espropriare (edificabile o inedificabile) per individuare le modalita’ di liquidazione delle indennita’, non avendo rilievo le varianti che modificano la qualifica, dell’area successivamente alla data del vincolo preordinato all’esproprio (Cass. 28 febbraio 2008 n. 3022 e 20 gennaio 2004 n. 821).

Come rilevato nella versione originaria della Legge Provinciale n. 6 del 1993, art. 12, la definizione di edificabilita’ e’ residuale in rapporto alla “destinazione urbanistica diversa da quelle indicate al comma 2”, le quali sono quindi solo quelle emergenti dagli strumenti urbanistici che individuano zone “agricole” o soggette a vincoli imposti per la sicurezza idrogeologica, disposti comunque con espressi provvedimenti anche regolamentari della P.A. comunque del tipo di quelli conformativi di piano e non assimilabili a quelli di inedificabilita’ assoluta imposta dalla legge, come quelli che incidono sulle aree site a distanze dai perimetri dei cimiteri o strade o tracciati ferroviari, inferiori a quelle previste dalla legge, che le vincola alla inedificabilita’; in queste ultime fattispecie i vincoli di inedificabilita’ direttamente dalla legge e non conseguono ad attivita’ amministrativa sia pure di pianificazione, come quelli di cui all’art. 12 nella versione originaria della legge provinciale.

In sostanza la legge provinciale in ogni versione non ha mai derogato ai vincoli d’inedificabilita’ imposti per legge di rispetto delle distanze dai perimetri di cimiteri o strade o tracciati ferroviari per le quali e’ la norma e non l’intervento della P.A. – autorita’ ad assoggettare a vincolo di inedificabilita’ assoluta i terreni (R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, art. 338 per i cimiteri, L. 17 agosto 1942, n. 1150, art. 41 septies, come poi modificata, per le strade e D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753, art. 49 per le ferrovie; sul carattere assoluto di tali vincoli in ordine alla inedificabilita’ a fini espropriativi Cass. 3 aprile 2009 n. 8121 e, in genere, Cass. 29 novembre 2006 n. 25364 e 23 giugno 2004 n. 11669).

In effetti nella versione originaria nelle definizione della natura delle aree da cui rilevare il tipo di procedimento ablativo e il criterio di liquidazione dell’indennita’ da applicare, che e’ con ogni probabilita’ quella che i giudici di appello hanno applicato, deve ritenersi che una lettura corretta della L. n. 6 del 1993, art. 12, comunque escludesse “le aree di rispetto cimiteriale” da ogni edificabilita’ come prevedevano anche le norme di attuazione del P.R.G., per cui solo le aree non soggette ai vincoli “urbanistici” del comma 2 potevano ritenersi edificabili, sempre se non rientrassero in nessuna di quelle site nell’ambito delle distanze dai limiti dei manufatti per i quali la legge nazionale impone fasce di rispetto come tali inedificabili. I vincoli indicati nella legge in versione originaria in parte sono conformativi e derivanti dagli strumenti urbanistici e, per altra parte, derivano da specifici accertamenti, come nel caso del rischio idrogeologico, sorgendo comunque per effetto di atti discrezionali della P.A., e della stessa natura e’ la destinazione a strada di cui alla norma provinciale;

nessuno di essi deriva immediatamente dalle norme di legge come il vincolo cimiteriale, il quale ovviamente non consegue alla destinazione urbanistica ma solo dalla posizione dei terreni da espropriare in prossimita’ dell’esistente cimitero, che assolutamente e in nessun caso possono considerarsi edificabili.

Essendo irrilevante la limitata edificabilita’ funzionale alla destinazione agricola delle aree, e’ quindi errata la qualifica di queste adottata dalla sentenza impugnata. Pertanto il primo motivo di ricorso che denuncia l’errata lettura dell’art. 12 della legge provinciale anche nella versione originaria, e’ fondato e da accogliere, dovendosi comunque rilevare anche le carenze motivazionali in ordine alle circostanze di fatto che hanno imposto l’applicazione ratione temporis della disciplina originaria invece che nella versione vigente dal 1998, esplicita in riferimento alle aree di rispetto cimiteriale.

Le insufficienze motivazionali denunciate emergono pure dal certificato di destinazione urbanistica che sembra essere un documento non esaminato non facendo ad esso cenno la sentenza e nel quale si fa riferimento al vincolo cimiteriale “di progetto”, che potrebbe essere sia quello che i proprietari sono tenuti per legge a rispettare di non costruire, perche’ gia’ site nell’ambito delle zone di rispetto che quello effetto del vincolo preordinato all’esproprio, cui accennano i controricorrenti, che imporrebbe l’accertamento della destinazione dei terreni prima dell’inizio della procedura ablatoria.

Per i profili ora indicati la sentenza impugnata e’ sostanzialmente priva di ogni motivazione e quindi il primo motivo di ricorso deve ritenersi fondato per ogni aspetto nella censura della qualifica data di “edificabile” ad una parte dei terreni espropriati e per il supporto motivazionale di tale scelta della Corte d’appello. Del tutto irrilevante ai fini della decisione e’ il comportamento del comune che nella fase amministrativa del procedimento ablatorio, come dedotto dai controricorrenti e confermato dalle somme offerte, aveva presuntivamente ritenuta applicabile la normativa propria degli espropri di aree edificabili, ove debbano invece applicarsi criteri di determinazione dell’indennita’ connessi alla natura non edificabile delle aree ablate.

L’accoglimento del primo motivo di ricorso comporta comunque la cassazione dell’intera sentenza impugnata e determina l’assorbimento degli altri due motivi di ricorso, il secondo che denuncia la violazione della L. n. 6 del 1993, art. 14, che disciplina l’indennita’ di esproprio delle sole aree edificabili in misura inferiore al valore venale, cui si rapporta invece l’attuale disciplina di cui alla L. n. 10 del 2008 a seguito della citata sentenza della Corte Costituzionale n. 348 del 2007. Altrettanto e’ a dirsi per la censura del terzo motivo di ricorso principale relativa alla disciplina delle spese che ovviamente deve cassarsi insieme alla sentenza, per effetto dell’accoglimento parziale della impugnativa.

3. Il ricorso incidentale, che chiede un nuovo esame della documentazione prodotta e del merito della causa in ordine all’accertamento della misura effettiva e maggiore di quella di cui alla sentenza impugnata delle aree da qualificare edificabili oggetto di espropriazione, e’ inammissibile, perche’ non denuncia in realta’ la pretesa violazione della Legge Provinciale n. 6 del 1993, art. 14 nella procedura di liquidazione in concreto applicabile per l’indennita’, ma pone la questione della misura delle aree da qualificare edificabili in concreto espropriate che, oltre ad essere di fatto e a imporre una rivisitazione dei documenti in atti, comunque preclusa in questa sede, non risulta neppure esaminata dai giudici della corte d’appello, rimanendo non specificato in quale fase del processo del grado di merito gli opponenti avessero chiesto di valutare detta errata misurazione delle aree di cui sopra, con la conseguenza che, anche ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 6, il ricorso incidentale e’ da ritenere inammissibile.

4. In conclusione, riuniti i ricorsi, il primo motivo del ricorso principale deve accogliersi perche’ fondato per ogni profilo. con assorbimento degli altri motivi della impugnazione del Comune di Canazei, mentre quello incidentale deve dichiararsi inammissibile; la sentenza di merito impugnata deve quindi essere cassata, con rinvio della causa alla Corte d’appello di Trento in diversa composizione, perche’ si uniformi ai principi enunciati in questa sede per definire la natura edificabile o non delle aree oggetto della procedura ablativa e ridetermini di conseguenza la indennita’ oggetto di opposizione alla stima, disciplinando pure le spese della presente fase di legittimita’.

PQM

La Corte, riuniti i ricorsi, accoglie il primo motivo di quello principale, dichiara assorbiti il secondo e il terzo motivo dello stesso ricorso e inammissibile l’incidentale. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Trento in diversa composizione anche per le spese del presente giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 21 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 22 aprile 2010

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