Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9630 del 22/04/2010

Cassazione civile sez. I, 22/04/2010, (ud. 14/01/2010, dep. 22/04/2010), n.9630

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – President – –

Dott. SALVAGO Salvatore – rel. Consiglie – –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consiglie – –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consiglie – –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consiglie – –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 17988-2008 proposto da:

M.P. (c.f. (OMISSIS)), nella qualita’ di tutore

di A.S., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

da se medesimo;

– ricorrente –

contro

P.M. PRESSO IL TRIBUNALE DI PALERMO;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di PALERMO, depositato il

12/05/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/01/2010 dal Consigliere Dott. SALVATORE SALVAGO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

APICE UMBERTO che ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Giudice tutelare presso il Tribunale di Palermo con decreto dell’11 febbraio 2008 ha rigettato l’istanza dell’avv. M. P., quale curatore dell’interdetto A.S. perche’ affetto da disturbi di schizofrenia di tipo bipolare, rivolta a conseguire l’autorizzazione di ricovero contro la sua volonta’ presso il C.T.A. (OMISSIS) di Palermo onde consentirne la riabilitazione psichiatrica.

Il reclamo del tutore e’ stato accolto dal Tribunale con provvedimento del 12 maggio 2008 che ha autorizzato l’avv. M. a richiedere il necessario trattamento sanitario psichiatrico in nome e per conto dell’interdetto (ricovero presso il C.T.A. n. (OMISSIS) di Palermo), osservando: a) che numerose disposizioni legislative e la giurisprudenza di questa Corte inducevano a ritenere che il tutore, pur non essendo destinatario di un potere incondizionato di disporre della salute della persona in stato di totale e permanente incapacita’ di intendere e di volere, e’ titolare della facolta’ di decidere “con” l’incapace: percio’ ricostruendone la presunta volonta’ e/o inferendo la sua volonta’ dalla sua personalita’ nonche’ dal suo pregresso tenore di vita; b)che la c.t.u. espletata aveva accertato che l’interdetto non voleva assumere la prescritta terapia e che cio’ determinava un peggioramento delle sue condizioni di salute e di aggressivita’, che invece sarebbero migliorate ove lo stesso fosse stato sottoposto all’opportuno trattamento riabilitativo da attuare in una struttura residenziale idonea, quale il C.T.A.; c) che pertanto era da presumere che l’ A. ove non fosse stato incapace avrebbe acconsentito al trattamento riabilitativo suddetto.

Per la cassazione della sentenza, l’avv. A. ha proposto ricorso affidato ad un motivo. Il P.M. presso il Tribunale di Palermo non ha spiegato difese.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il ricorso, l’avv. A. deducendo violazione della L. n. 180 del 1978, art. 1, censura il provvedimento impugnato per averlo autorizzato a richiedere per l’interdetto il necessario trattamento sanitario psichiatrico presso il C.T.A. n. (OMISSIS) di Palermo, senza considerare che la necessita’ della manifestazione di volonta’ e del preventivo consenso informato non puo’ trovare applicazione per tale categoria di soggetti affetti da malattie mentali, per i quali invece dovrebbe essere consentito il ricovero anche coattivo su espressa volonta’ del tutore in una struttura sanitaria pubblica C.T.A., in quanto: a) la L. n. 180 del 1978 sui trattamenti sanitari volontari contiene un vero e proprio vuoto non prevedendo per i soggetti suddetti alcun trattamento obbligatorio, pur idoneo ad evitare danni gravissimi ad essi stessi ed alle altre persone; b) il tutore non potrebbe deciderlo con l’incapace per la gravita delle sue condizioni mentali, che escludono la possibilita’ di una manifestazione volontaria piena e consapevole; e perche’ d’altra parte la nomina del tutore costituisce l’estrema ratio prevista dalla legge proprio per rimediare a questa situazione, nonche’ per provvedere alla cura della persona incapace, che e’ di interesse pubblico:dunque anche contro la volonta’ dell’interessato; c) all’interdetto non puo’ d’altra parte essere lasciata alcuna discrezionalita’ di decisione sia per le sue condizioni mentali sia per il rischio, ove non acconsenta al trattamento, di atti pregiudizievoli per se’ e per i terzi; e la sua volonta’ contraria al trattamento sarebbe comunque viziata in radice ai sensi dell’art. 428 cod. civ.; d) in tali casi, dunque il conflitto tra due opposte esigenze, quella della volontarieta’ della sottoposizione ai trattamenti sanitari e quella derivante dal diritto della persona a ricevere cure adeguate, deve essere risolto in base al precetto dell’art. 32 Cost., dando prevalenza a quest’ultima esigenza attraverso l’espressione della volonta’ del tutore in sostituzione di quella viziata dell’interdetto, ed anche in contrasto con quest’ultima.

Il ricorso e’ inammissibile per piu’ ragioni.

A) Il ricorrente anzitutto non ha corredato il motivo dei quesiti di diritto richiesti dal nuovo art. 366 bis cod. proc. civ. introdotto da detta legge: per il quale l’illustrazione di ciascun motivo si deve concludere, a pena di inammissibilita’, nei casi previsti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1, 2, 3 e 4, con la formulazione di un quesito di diritto, mentre, nell’ipotesi prevista dal n. 5, medesimo comma, il motivo deve enunciare, in modo sintetico ma completo, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione. E d’altra parte a nulla rileva che il quesito sia stato formulato con riguardo alla eccezione di incostituzionalita’ della L. n. 180 del 1978, art. 1, in quanto la questione di legittimita’ costituzionale di una norma, in quanto strumentale rispetto alla domanda che implichi l’applicazione della norma medesima, non puo’ costituire oggetto di un’autonoma istanza rispetto alla quale siano denunciabili vizi con specifici motivi di ricorso.

B) Nessuna censura, poi, e’ stata formulata dal tutore ricorrente nei confronti della motivazione della decisione fondata sul sistema recepito dalla legge 180 del 1978 avente per oggetto “Accertamenti e trattamenti sanitari volontari ed obbligatori” per il quale (art. 1) gli accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori per malattia mentale sono previsti soltanto come eccezione nelle ipotesi specifiche stabilite dal successivo art. 2 (qui pacificamente non ricorrenti) alla regola posta gia’ dalla L. n. 431 del 1968 per il cui art. 4 “l’ammissione in ospedale psichiatrico puo’ avvenire volontariamente, su richiesta del malato, per accertamento diagnostico e cura”. Cosi’ come non vi e’ censura sulla ritenuta applicazione nella fattispecie della suddetta regola che il trattamento sanitario pur se lo stesso e’ malato di mente e per tale ragione gia’ interdetto, possa essere soltanto volontario; e, conseguentemente, del principio del consenso informato costituente, di norma, legittimazione e fondamento di qualunque trattamento sanitario (pur quando e’ nell’interesse del paziente), nonche’ una forma di rispetto per la liberta’ dell’individuo e un mezzo per il perseguimento dei suoi migliori interessi. Ed il ricorso si risolve in una doglianza rivolta esclusivamente nei confronti di detto sistema legislativo che non avrebbe opportunamente considerato la particolare situazione del malato di mente, gia’ interdetto e non in grado di prestare alcun consenso;nonche’ contro la scelta del legislatore di non estendere anche a tale fattispecie i trattamenti sanitari obbligatori che lo stesso ricorrente riconosce alla stessa estranei.

C) Non e’ infine comprensibile quale interesse il tutore abbia alla cassazione del provvedimento impugnato e quale sia l’ulteriore risultato che intenda conseguire (art. 100 cod. proc. civ.), una volta che con il reclamo lo stesso aveva rappresentato al Tribunale l’assoluta necessita’ per l’interdetto dell’intervento terapeutico in questione, reiterando la richiesta di autorizzazione al ricovero dell’interdetto contro la sua volonta’, presso il C.T.A. n. (OMISSIS) di Palermo, per consentirne la riabilitazione psichiatrica (pag. 2 sent.). E che il Tribunale, da un lato ha riconosciuto la fondatezza della richiesta, accertando tramite consulenza tecnica che l’ A. era affetto da disturbi della personalita’ con episodi di tipo psicotico che ne avevano comportato l’interdizione;che l’eventuale rifiuto di farmaci avrebbe provocato un notevole peggioramento delle sue condizioni nonche’ comportamenti aggressivi pregiudizievoli per la sua salute e per l’incolumita dei terzi. E che per converso il ricovero presso il C.T.A. richiesto dal tutore, comporterebbe per l’ A. non soltanto la possibilita’ di giovarsi della opportuna farmacoterapia, ma anche di usufruire di un trattamento sanitario abilitativo idoneo a migliorare la propria condizione di salute, ad evitare pregiudizi a terzi, e perfino a tentare un programma a medio e lungo termine per l’eventuale reinserimento nella sua abitazione.

E dall’altro ha interamente accolto la richiesta in tali sensi formulata dal tutore, fondata sull’evidente presupposto che l’ A., ove fosse stato capace di comprenderne la necessita’ ed i benefici dallo stesso derivanti, avrebbe acconsentito a sottoporsi a siffatto trattamento: autorizzandolo a richiedere il necessario trattamento sanitario psichiatrico in nome e per conto del medesimo interdetto presso le autorita’ competenti, in esso compreso il ricovero presso il C.T.A. n. (OMISSIS) di Palermo, per consentirne la riabilitazione psichiatrica e per stabilire il necessario programma terapeutico onde tentarne un futuro reinserimento nella propria abitazione. E conferendogli al riguardo i poteri richiesti, soggetti soltanto al consueto vincolo (gia’ immanente peraltro alla funzione di tutore), che egli debba agire sempre e comunque nell’esclusivo interesse dell’incapace: in attuazione del precetto generale contenuto nell’art. 6 della Convenzione di Oviedo – rubricato Protection des personnes n’ayant la capacite’ de consentir – il quale prevede che “Lorsque, selon la loi, un majeur n’a pas, en raison d’un handicap mental, d’une maladie ou pour un motif similaire, la capacita’ de consentir a une intervention, celle-ci ne peut atre effectuee sans l’autorisation de son representant, d’une autorite’ ou d’une personne ou instance designee par la loi”, precisando che “une intervention ne peut etre effectuee sur une personne n’ayant pas la capacito’ de consentir, que pour son benefice direct”.

Nessuna pronuncia va emessa in ordine alle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte, dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 14 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 22 aprile 2010

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA