Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 963 del 17/01/2020

Cassazione civile sez. VI, 17/01/2020, (ud. 09/11/2019, dep. 17/01/2020), n.963

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. PONTERIA Carla – rel. Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24460-2018 proposto da:

U.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIUSEPPE MAZZINI

123, presso lo studio dell’avvocato LORENZO DI BACCO, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

POSTE ITALIANE SPA (OMISSIS), in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134,

presso lo studio dell’avvocato LUIGI FIORILLO, che la rappresenta e

difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 336/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 22/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 09/10/2019 dal Consigliere Relatore Dott.ssa

PONTERIO Carla.

Fatto

RILEVATO

che:

1. la Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 336 pubblicata il 22.2.2018, giudicando in sede di rinvio dalla Corte di cassazione, ha respinto la domanda di U.S. di impugnativa del licenziamento intimatogli da Poste Italiane con lettera del 15.5.2011, a seguito di condanna irrevocabile per il reato di detenzione, a fini di spaccio, di sostanza stupefacente (gr. 682,950 di cocaina e gr. 33,613 di hashish);

2. la Corte territoriale ha dato atto di come il contratto collettivo prevedesse la sanzione del licenziamento senza preavviso per il caso di “condanna passata in giudicato per condotta commessa non in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro, quando i fatti costituenti reato possono comunque assumere rilievo ai fini della lesione del vincolo fiduciario” ed ha ritenuto che la detenzione a fini di spaccio di una ingente quantità di sostanza stupefacente costituisse condotta lesiva del vincolo fiduciario;

3. ha escluso che il mero decorso del tempo tra la riammissione in servizio del dipendente dopo la sospensione cautelare e il licenziamento potesse far considerare ripristinato il rapporto fiduciario, in assenza di ulteriori indici significativi di una rottura del dipendente col proprio passato e col contesto di riferimento;

4. ha ritenuto rispettato il principio di immediatezza della contestazione, avente ad oggetto la condanna passata in giudicato per condotte non connesse allo svolgimento del rapporto di lavoro, sul rilievo che Poste Italiane s.p.a. avesse avuto conoscenza della irrevocabilità della sentenza penale il 24.2.2011 ed avesse proceduto alla contestazione disciplinare con lettera del 28.3.2011, giunta a destinazione l’11.4.2011;

5. ha escluso la violazione dell’art. 57 del c.c.n.l. rilevando come la comunicazione del licenziamento fosse stata inviata il 13.5.2011, entro i 30 giorni dalla scadenza del termine per presentare le giustificazioni (16.4.2011);

6. avverso tale sentenza U.S. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi illustrati da successiva memoria, cui ha resistito con controricorso Poste Italiane s.p.a.;

7. la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale non partecipata, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

8. col primo motivo di ricorso U.S. ha dedotto violazione e falsa applicazione di norme di diritto, art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4; omessa pronuncia sul vizio di illogicità e contraddittorietà del comportamento datoriale, lesivo dei precetti di correttezza e buona fede, sollevato dal ricorrente nei gradi di merito (come da trascrizione delle parti rilevanti del ricorso introduttivo di primo grado, del ricorso in appello e del ricorso in riassunzione); ha allegato di aver denunciato l’illogicità e contraddittorietà del comportamento datoriale e l’omessa pronuncia sul punto già nel primo ricorso per cassazione;

9. ha sottolineato la contraddittorietà del comportamento di parte datoriale che, da un lato, ha giustificato il licenziamento in ragione dei riflessi della condotta di reato sul rapporto lavorativo caratterizzato da un contatto continuo con la clientela ed un affidamento della clientela stessa; dall’altro, ha negato rilievo a tali elementi nel momento in cui, cessata la sospensione cautelare dal servizio, ha adibito il dipendente alle stesse mansioni di portalettere implicanti contatto diretto con la clientela;

10. ha sostenuto che la Corte d’appello ha analizzato profili non incompatibili col denunciato vizio di illogicità e contraddittorietà della condotta datoriale e che l’accoglimento di questa censura avrebbe comportato la nullità del licenziamento;

11. col secondo motivo il ricorrente ha denunciato violazione e falsa applicazione di norme di diritto; violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4; violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 in relazione all’art. 57 del c.c.n.l. del personale dipendente di Poste Italiane del 2007; violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 in relazione all’art. 55 del c.c.n.l. citato;

12. ha dedotto la violazione dell’art. 57 del c.c.n.l. per difetto di tempestività della contestazione d’addebito, intervenuta dopo due anni dal deposito della sentenza penale d’appello; ha denunciato l’omesso esame delle seguenti circostanze di fatto (art. 360 c.p.c., n. 5): la condotta illecita posta a base della decisione di recesso è stata posta in essere una sola volta, in una zona lontana dal luogo di lavoro, nella sfera personale e privata del dipendente, senza alcuna connessione o conseguenza rispetto al rapporto di lavoro, senza coinvolgimento, neanche potenziale, di dipendenti, degli utenti e dell’immagine dell’azienda, con conseguente difetto di proporzionalità della sanzione espulsiva anche in relazione ai criteri dettati dall’art. 55, punto IV, del c.c.n.l.; ha argomentato la violazione dell’art. 57, IV, lett. h) del c.c.n.l. (art. 360 c.p.c., n. 3) per essere stata la sanzione espulsiva comminata per i reati oggetto di imputazione e non per i fatti di cui il dipendente era stato giudicato responsabile, come accertati nella sentenza penale di appello (detenzione di stupefacenti nella cassaforte situata nella propria abitazione e delle cui chiavi il predetto non aveva disponibilità); ha denunciato l’omessa pronuncia su tali censure (art. 360 c.p.c., n. 4) sollevate nel ricorso in riassunzione;

13. il primo motivo di ricorso, con cui si denuncia la violazione dell’art. 112 c.p.c., non può trovare accoglimento;

14. come più volte precisato da questa Corte (Cass. n. 7653 del 2012; 22799 del 2017), il vizio di omessa pronuncia su una domanda o eccezione di merito, che integra una violazione del principio di corrispondenza tra chiesto pronunciato di cui all’art. 112 c.p.c., ricorre quando vi sia omissione di qualsiasi decisione su di un capo di domanda, intendendosi per capo di domanda ogni richiesta delle parti diretta ad ottenere l’attuazione in concreto di una volontà di legge che garantisca un bene all’attore o al convenuto e, in genere, ogni istanza che abbia un contenuto concreto formulato in conclusione specifica, sulla quale deve essere emessa pronuncia di accoglimento o di rigetto; non è configurabile la violazione dell’art. 112 c.p.c. ove il giudice di merito non abbia considerato i fatti secondari dedotti dalla parte, nella specie la denunciata illogicità e contraddittorietà della condotta datoriale, potendosi in tal caso ritenere integrato il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, ove ne ricorrano i presupposti;

15. parimenti infondato è il secondo motivo di ricorso;

16. premesso che l’addebito posto a base della decisione di recesso era costituito dalla “condanna passata in giudicato per condotta commessa non in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro”, correttamente la Corte di merito ha valutato la tempestività della contestazione disciplinare (spedita il 28.3.2011) in relazione al momento in cui Poste Italiane s.p.a. ha avuto effettiva conoscenza del passaggio in giudicato della sentenza penale (il 24.2.2011); per il resto, la ricostruzione del tempo e dei modi attraverso cui parte datoriale ha acquisito conoscenza effettiva della sentenza penale definitiva di condanna di U.S. e la valutazione di congruità dell’intervallo intercorso tra tale momento e la contestazione disciplinare costituisce accertamento di merito sottratto al sindacato di questa Corte (cfr. Cass. n. 281 del 2016; n. 5546 del 2010; n. 14113 del 2006), col solo limite della violazione del diritto di difesa in caso di ritardo notevole e ingiustificato (Cass., 23346 del 2018), non sussistente nel caso in esame; la sentenza impugnata ha inoltre accertato il rispetto dell’art. 57, comma 4 c.c.n.l., che fissa in trenta giorni dal termine di scadenza della presentazione delle giustificazioni, il tempo entro cui deve essere inviato il provvedimento di recesso, precisando che la contestazione era stata ricevuta dal dipendente l’11.4.11, con termine per rendere le giustificazioni fino al 16.4.11, e la lettera di licenziamento era stata inviata il 13.5.11;

17. non può dirsi integrato il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 atteso che la censura non si conforma allo schema legale del nuovo di testo di tale disposizione, come delineato dalle Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 8053 del 2014), in quanto l’omesso esame è argomentato in relazione ad una pluralità di indici, nessuno dei quali di per sè quindi decisivo, sollecitandosi nella sostanza solo una nuova valutazione del materiale probatorio;

18. parimenti infondata è la censura sul difetto di proporzionalità della sanzione espulsiva, anche in relazione ai criteri dettati dall’art. 55, punto IV, del c.c.n.l.;

19. il giudizio di proporzionalità o adeguatezza della sanzione dell’illecito commesso – istituzionalmente rimesso al giudice di merito – si sostanzia nella valutazione di gravità dell’inadempimento imputato al lavoratore in relazione al concreto rapporto e a tutte le circostanze del caso, dovendo tenersi al riguardo in considerazione la circostanza che tale inadempimento deve essere valutato in senso accentuativo rispetto alla regola generale della “non scarsa importanza” di cui all’art. 1455 c.c., sicchè l’irrogazione della massima sanzione disciplinare risulta giustificata soltanto in presenza di un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali (L. n. 604 del 1966, art. 3) ovvero addirittura tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto (art. 2119 c.c.), (cfr. Cass. 18715 del 2016; Cass. n. 21965 del 2007; Cass., n. 25743 del 2007);

20. ferma la non vincolatività delle tipizzazioni contenute nella contrattazione collettiva, rientrando il giudizio di gravità e proporzionalità della condotta nell’attività sussuntiva e valutativa del giudice, si è sottolineata la necessità di analisi e valorizzazione di tutti gli elementi concreti, di natura oggettiva e soggettiva, della fattispecie, coerenti con la scala valoriale del contratto collettivo, oltre che con i principi radicati nella coscienza sociale, idonei a ledere irreparabilmente il vincolo fiduciario; (Cass. 26010 del 2018; n. 27004 del 2018; n. 13865 del 2019);

21. la sentenza impugnata si è attenuta ai principi sopra richiamati ed ha motivatamente valutato la gravità dell’infrazione, in particolare sottolineando la idoneità della accertata detenzione a fini di spaccio di una ingente quantità di cocaina e di hashish a ledere il rapporto fiduciario, tenuto conto della natura dell’attività di servizio pubblico svolto dalla società datoriale e delle mansioni del lavoratore, implicanti contatto col pubblico, la custodia di corrispondenza di varia natura e la presenza presso uffici ove si movimentano denaro e valori;

22. le critiche mosse dal ricorrente, dirette a proporre un diverso apprezzamento dei dati fattuali facendo leva sul compimento della condotta illecita in luoghi privati, sul mancato coinvolgimento nella stessa di colleghi di lavoro e addirittura, su elementi fattuali desumibili dalla sentenza penale, rimangono confinate nell’ambito del merito e non vanno al di là della deduzione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata, precluso in ragione dei limiti del citato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5;

23. deve escludersi la dedotta violazione dell’art. 57, IV, lett. h) del c.c.n.l.), atteso che la sentenza impugnata ha valutato, ai fini della integrazione della giusta causa di recesso, oltre alla previsione del contratto collettivo che fa riferimento alla condanna passata in giudicato per condotte non connesse con lo svolgimento del rapporto di lavoro, i fatti in concreto addebitati al dipendente giudicati lesivi, in relazione alla ingente quantità di stupefacente detenuto a fini di spaccio, alle caratteristiche della società datoriale e alle concrete modalità di esecuzione della prestazione, del vincolo fiduciario;

24. non vi è spazio, per le ragioni già esposte sopra, per configurare la violazione di cui all’art. 112 c.p.c. dedotta, nel secondo motivo di ricorso, in relazione al mancato esame delle censure appena esaminate;

25. per le ragioni esposte, il ricorso deve essere respinto;

26. la regolazione delle spese del giudizio di legittimità segue il criterio di soccombenza, con liquidazione come in dispositivo;

27. sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte

del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 3.000,00 per compensi professionali, in Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, disposto d’ufficio, imposto dalla legge.

Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale, il 9 ottobre 2019.

Depositato in cancelleria il 17 gennaio 2020

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