Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9629 del 25/05/2020

Cassazione civile sez. I, 25/05/2020, (ud. 07/02/2020, dep. 25/05/2020), n.9629

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

Dott. SCORDAMAGLIA Irene – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4178/2019 proposto da:

D.M.F., elettivamente domiciliato in Isernia (IS) in

via XXIV maggio n. 33, presso lo studio dell’avv. Paolo Sassi, che

lo rappresenta e difende, per procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno, (OMISSIS), elettivamente domiciliato in Roma

Via Dei Portoghesi 12 Avvocatura Generale Dello Stato, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di CAMPOBASSO, depositato il

27/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

07/02/2020 dal cons. Dott. SOLAINI LUCA.

Fatto

RILEVATO

che:

Il Tribunale di Campobasso ha respinto il ricorso proposto da D.M.F. cittadino della (OMISSIS), avverso il provvedimento della competente Commissione territoriale che aveva negato al richiedente asilo il riconoscimento della protezione internazionale sia come rifugiato che nella forma della protezione sussidiaria mentre accoglieva la richiesta di protezione umanitaria.

Il ricorrente ha riferito di essere scappato dal proprio paese per motivi politici militando in un partito di opposizione al regime ed essendosi sottratto alle prescrizioni della Polizia, una volta rimesso in libertà sotto cauzione nel periodo tra il 2014 e il 2016,

A sostegno della propria decisione di rigetto, il Tribunale ha rilevato come la narrazione fosse lacunosa e piena di incongruenze, non comprendendosi come mai il ricorrente si sia sottratto dopo due anni alle prescrizioni che pure legittimamente gli aveva impartito la polizia e che egli aveva spontaneamente accettato. Inoltre, ad avviso del tribunale, non si ravvisa (OMISSIS), in particolare, nella regione di provenienza ((OMISSIS)) una situazione paragonabile a quelle in cui è presente una violenza indiscriminata, come risulta dalle fonti informative consultate.

Contro il decreto del medesimo Tribunale è ora proposto ricorso per cassazione sulla base di un motivo.

Il Ministero dell’Interno ha resistito con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Il Collegio ha disposto che la motivazione della presente ordinanza sia redatta in forma semplificata, non implicando alcuna questione di valenza nomofilattica.

Il ricorrente censura la decisione del Tribunale per violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 1, lett. e) e g), artt. 3, 14, art. 16, comma 1, lett. b) e art. 19 e per vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, in relazione alla mancata valutazione della vicenda personale del richiedente, ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria con riferimento alla situazione esistente in (OMISSIS) sulla base della documentazione allegata e dell’omessa attività istruttoria.

Il motivo è inammissibile perchè contiene critiche di puro merito rivolte agli accertamenti di fatto riguardanti la inattendibilità del racconto del ricorrente e la insussistenza, nella regione di provenienza del medesimo, di violenza indiscriminata in situazione di conflitto armato interno o internazionale.

La mancata predisposizione di difese scritte da parte dell’amministrazione statale esonera il collegio dal provvedere sulle spese.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Dichiara il ricorso inammissibile.

Condanna il ricorrente a pagare all’amministrazione statale le spese di lite del presente giudizio che liquida nell’importo di Euro 2.100,00, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 7 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2020

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