Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9626 del 13/04/2021

Cassazione civile sez. trib., 13/04/2021, (ud. 14/12/2020, dep. 13/04/2021), n.9626

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI IASI Camilla – Presidente –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18737-2016 proposto da:

D.T.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MARIANNA

DIONIGI, 57, presso lo studio dell’avvocato DORANGELA DI STEFANO,

rappresentato e difeso dall’avvocato DAVIDE NATALE;

– ricorrente –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– resistente –

avverso la sentenza n. 586/2016 della COMM. TRIB. REG. CAMPANIA,

depositata il 25/01/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14/12/2020 dal Consigliere Dott. ANNA MARIA FASANO.

 

Fatto

RITENUTO

che:

D.T.G. propone ricorso per la cassazione della sentenza n. 586/32/16 in controversia relativa alla impugnazione dell’avviso di accertamento n. (OMISSIS) con il quale il Centro Operativo di (OMISSIS) – Ufficio Controlli Centralizzati aveva provveduto al recupero di redditi non dichiarati in applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 26. L’Agenzia delle entrate ha depositato istanza di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, riferendo che la Direzione Provinciale di Caserta ha attestato la regolarità della definizione della controversia tributaria richiesta dal contribuente ai sensi del D.L. n. 50 del 2017, art. 11. D.T.G. ha aderito alla richiesta di estinzione con memoria del (OMISSIS), con la quale ha comunicato di avere aderito alla definizione agevolata della controversia provvedendo al versamento del dovuto.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– Il contribuente ha aderito alla definizione agevolata della controversia ai sensi del D.L. n. 50 dei 2017, art. 11, convertito con modifiche dalla L. n. 96 del 2017, allegando la domanda di definizione delle liti fiscali pendenti con relativo versamento, unitamente alle ricevute di invio telematico. Con memoria del (OMISSIS) ha chiesto che questa Corte, preso atto dell’intervenuta definizione della lite tributaria, provveda all’estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere;

– L’Agenzia delle Entrate con nota del 5.11.2019 ha chiesto che sia dichiarata l’estinzione del giudizio in conseguenza di definizione agevolata, riferendo che la Direzione Provinciale di Caserta ha dato atto della regolarità della domanda presentata ai sensi del D.L. n. 50 del 2017, art. 11;

– Il D.L. n. 50 del 2017, art. 11, comma 10, stabilisce che: “l’eventuale diniego della definizione va notificato entro il 31 luglio 2018 con le modalità previste per le notificazioni degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dinanzi all’organo giurisdizionale presso il quale pende la lite. Nel caso in cui la definizione della lite è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest’ultimo. Il processo si estingue in mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2018 dalla parte che ne ha interesse. L’impugnazione della pronuncia giurisdizionale e del diniego, qualora la controversia risulti non definibile, valgano anche come istanza di trattazione. Le spese del procedimento estinto restano a carico della parte che le ha anticipate”.

– Nella fattispecie, non è stata presentata istanza di trattazione entro il 31 dicembre 2018, nè è stato notificato diniego della definizione entro il 31 luglio 2018;

– In ragione di siffatti rilievi, va dici arata l’estinzione del giudizio, essendo cessata la materia del contendere. Le spese del giudizio estinto restano a carico di chi le ha anticipate, per espressa previsione del citato art. 11, comma 10, ultimo periodo.

PQM

La Corte dichiara l’estinzione del giudizio e pone le spese a carico di chi le ha anticipate.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale effettuata da remoto, il 14 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 13 aprile 2021

 

 

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