Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9625 del 22/04/2010

Cassazione civile sez. I, 22/04/2010, (ud. 11/01/2010, dep. 22/04/2010), n.9625

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – President – –

Dott. FELICETTI Francesco – Consiglie – –

Dott. RORDORF Renato – Consiglie – –

Dott. PICCININNI Carlo – Consiglie – –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consiglie – –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Immobiliare Ca’ Venier s.r.l. in persona del legale rappresentante,

elettivamente domiciliata in Roma, via Mantegazza 24, presso Gardin

Luigi, rappresentata e difesa dall’avv. Notaristefano Giovanni giusta

delega in atti;

– ricorrente –

contro

Ministero delle Finanze in persona del Ministro, domiciliato in Roma

via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che

lo rappresenta ex lege;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Venezia n. 1095/03 del

22.7.2003.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza

dell’11.1.2010 dal Relatore Cons. Dott. Carlo Piccininni;

Udito l’avv. Michele Merla su delega per la ricorrente;

Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

Pratis Pierfelice, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione del 30.9.1991 la Immobiliare Ca’ Venier s.r.l.

conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Venezia il Ministero delle Finanze, lamentando l’esiguita’ dell’indennita’ di requisizione di un immobile di sua proprieta’, disposta dal Prefetto per le esigenze dell’Ufficio I.V.A, e sentirlo quindi condannare al pagamento di L. 165.000.000, ad integrazione della somma gia’ corrisposta.

Il Ministero, costituitosi, chiedeva il rigetto della domanda, che viceversa il tribunale accoglieva, riconoscendo il diritto dell’attore a percepire la somma richiesta (L. 160.000.000 oltre interessi) a titolo di risarcimento del danno, in ragione dell’avvenuto annullamento ad opera del TAR dei decreti prefettizi di requisizione. La Corte di Appello di Venezia, adita dal Ministero delle Finanze, riformava la decisione di primo grado, accogliendo la censura con la quale l’Amministrazione aveva denunciato vizio di extra ed ultrapetizione, in quanto il primo giudice avrebbe pronunciato su una domanda risarcitoria mai posta.

Sarebbe stato infatti ” incontroverso che l’attrice non solo nell’atto introduttivo del giudizio, bensi’ anche nelle conclusioni precisate all’udienza del 2.6.1993 ha chiesto la condanna del Ministero convenuto a pagare ad essa a titolo di corrispettivo per l’occupazione dell’immobile di via Ca’ Venier durante i due periodi di requisizione prefettizia la somma di L. 160.000.000″ (p. 4) e che solo successivamente, a seguito della sentenza di annullamento dei decreti prefettizi di requisizione da parte del TAR Veneto 5.3- 21.4.92, n. 141 / la cui decisione era stata poi confermata dal Consiglio di Stato), aveva quindi formulato richiesta risarcitoria.

Rilevava tuttavia la Corte che, per quanto l’annullamento dei decreti avesse fatto sorgere un diritto risarcitorio in capo al proprietario dell’immobile, non le fosse consentito di liquidare danni conseguenti all’occupazione illecita, essendo tale domanda diversa per petitum e causa petendi rispetto a quella di determinazione dell’indennita’ di occupazione legittima originariamente formulata.

Avverso la decisione l’Immobiliare Ca’ Venier proponeva ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui faceva seguito memoria.

Il detto ricorso veniva poi notificato all’Avvocatura Distrettuale dello Stato, che non spiegava attivita’ difensiva, ed il Procuratore Generale presso questa Corte, all’udienza del 18.5.2009 fissata per la discussione, rilevava il vizio di notifica chiedendo rinvio per consentire la corretta instaurazione del contraddittorio. Tale richiesta veniva accolta e ad essa la ricorrente dava corso nei termini indicati. L’intimato resisteva quindi con controricorso, deducendo fra l’altro l’inammissibilita’ del ricorso sotto il profilo della sua estraneita’ alla pretesa azionata.

La controversia veniva quindi decisa all’esito dell’udienza pubblica dell’11.1.2010.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con i due motivi di impugnazione l’Immobiliare Ca’ Venier ha rispettivamente denunciato:

1) violazione dell’art. 112 c.p.c., per il fatto che la Corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto che il primo giudice avesse pronunciato su domanda risarcitoria mai posta.

In realta’ nella specie si sarebbe trattato di “emendatio libelli”, anziche’ di “mutatio libelli”, poiche’ sarebbe stato identico nei due casi il bene della vita richiesto (ristoro del pregiudizio subito dalla requisizione), pur se sulla base di argomentazioni giuridiche diverse, il che avrebbe dato luogo ad una consentita modifica della “causa petendi”.

2) vizio di motivazione sul punto, atteso che la Corte avrebbe apoditticamente enunciato la pretesa diversita’ delle domande, senza tuttavia esaminarne il contenuto e dare ragione dell’iter logico seguito.

Va preliminarmente disattesa l’eccezione di inammissibilita’ del ricorso, sollevata dall’Avvocatura Generale sotto il profilo dell’estraneita’ del Ministero intimato alla pretesa, atteso che il detto Ministero aveva comunque preso parte al giudizio davanti al tribunale e alla corte di appello.

Il ricorso e’ peraltro infondato nel merito. Con i due motivi sopra indicati, da esaminare congiuntamente perche’ fra loro connessi, la Ca’ Venier ha invero sostenuto che il mutamento della qualificazione della domanda sarebbe stato determinato dall’annullamento dei decreti di requisizione, intervenuto dopo l’inizio del giudizio, mentre l’identita’ del bene richiesto, individuabile nel versamento di un corrispettivo per l’occupazione dell’immobile, avrebbe da una parte dato ragione della sostanziale immutazione del fatto costitutivo della domanda e, dall’altra, escluso l’affermato mutamento di quest’ultima. L’argomentazione e’ tuttavia priva di pregio. Ed infatti la domanda di corresponsione dell’indennita’ e quella di risarcimento del danno hanno diversa natura e si basano su diversi presupposti di fatto, e cioe’ l’emanazione del decreto di requisizione la prima e l’illegittima occupazione del bene la seconda.

Da cio’ dunque consegue che, chiesta con l’atto introduttivo del giudizio la condanna al pagamento dell’indennita’, la successiva proposizione della domanda risarcitoria non da luogo ad una mera diversa qualificazione giuridica della domanda originaria ma, essendo basata su causa petendi diversa da quella originariamente prospettata, integra gli estremi di una domanda nuova (C. 04/17610, C. 01/9711).

Ne’ rileva in senso contrario la circostanza che la situazione in punto di fatto sia mutata nel corso del giudizio per effetto degli intervenuti annullamenti dei decreti di requisizione da parte del giudice amministrativo, circostanza che avrebbe potuto astrattamente legittimare la conversione dell’originaria domanda indennitaria in quella risarcitoria (C. 08/29117).

Ed infatti, indipendentemente da ogni ulteriore considerazione in ordine alla concreta attuabilita’ della detta conversione (neppure dedotta) nel caso di specie, e’ sufficiente rilevare in proposito che, con affermazione non impugnata sul punto, la Corte di appello ha riferito che anche nelle conclusioni precisate in data 2.6.2003, vale a dire successivamente alla sentenza di annullamento del TAR Veneto del 21.4.1992, l’Immobiliare Ca’ Venier ha chiesto la condanna del Ministero convenuto al pagamento dell’indennita’ di requisizione (p. 4), sicche’ il mutamento di domanda risulterebbe non connesso causalmente con l’esito del giudizio amministrativo e sarebbe comunque tardivo. Conclusivamente il ricorso va rigettato, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali del giudizio di legittimita’, liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali del giudizio di legittimita’, liquidate in Euro 2.000, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 11 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 22 aprile 2010

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