Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9624 del 22/04/2010

Cassazione civile sez. I, 22/04/2010, (ud. 03/02/2010, dep. 22/04/2010), n.9624

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PROTO Vincenzo – President – –

Dott. RORDORF Renato – Consiglie – –

Dott. PICCININNI Carlo – rel. Consiglie – –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consiglie – –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consiglie – –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

R.E., elettivamente domiciliato in Roma, presso la Corte di

Cassazione, rappresentato e difeso dall’avv. Procaccini Mario giusta

delega in atti;

– ricorrente –

contro

Fallimento Zarino Mario s.a.s. in persona del curatore, elettivamente

domiciliato in Roma, via G. Avezzana 51, presso l’avv. La Via

Alessandra, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso il decreto del Tribunale di Nola emesso nel procedimento n.

88/95 in data 2.10.2007.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

3.2.2010 dal Relatore Cons. Dott. Carlo Piccininni;

Udito l’avv. Enrico Rummo su delega per il ricorrente;

Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

Sorrentino Federico, che ha concluso riportandosi alla relazione.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Con decreto del 2.10.2007 il Tribunale di Nola, provvedendo sull’istanza di liquidazione del compenso proposta dall’avv. R. E. nella qualita’ di curatore del fallimento di Z.M. s.a.s., carica rivestita dal 1995 fino alla revoca (intervenuta il 20.6.2001), riconosceva un compenso di Euro 2.500 e Euro 1.000 a titolo di spese.

Avverso il detto provvedimento R. proponeva ricorso per cassazione affidato a due motivi, con i quali denunciava violazione di legge e vizio di motivazione, lamentando sostanzialmente l’inadeguatezza dell’importo liquidato in violazione dei minimi tariffari, cui resisteva con controricorso il fallimento.

Successivamente il relatore designato ai sensi degli artt. 377 e 380 bis c.p.c. osservava: “che il primo motivo di censura e’ inammissibile per difettosa formulazione del quesito di diritto, sostanzialmente consistente nella semplice evocazione della norma di cui si chiede l’applicazione (C. 07/14682), mentre nel secondo e’ stata omessa l’indicazione del fatto controverso, pur prescritto dall’art. 366 bis c.p.c.; che il ricorso sarebbe comunque infondato, atteso che il compenso del curatore sostituito non avrebbe potuto essere liquidato prima della definizione della procedura concorsuale, circostanza da cui discende l’improponibilita’ della relativa domanda fino a tale data (C. 07/26730)”.

Su tali rilievi il ricorrente ha depositato memoria, con i quali ha sostanzialmente sostenuto di aver formulato il quesito di diritto ed aver specificamente indicato il fatto controverso, precisando inoltre, nel merito, che la citata sentenza n. 26730 era stata emessa in epoca successiva al contestato provvedimento di liquidazione.

Osserva in proposito il Collegio che va condiviso il giudizio del relatore circa la difettosa formulazione del quesito di diritto e l’omessa indicazione del fatto controverso, circostanza questa che assorbe ogni altra questione attinente al merito.

Ed invero, per quanto riguarda il primo motivo con il quale R. E. ha denunciato violazione della L. Fall., art. 39 e D.M. n. 570 del 1992, art. 1 e art. 4, comma 2, il quesito e’ stato posto nei seguenti termini: “vero che la liquidazione contenuta nel decreto di liquidazione oggetto di impugnazione viola i minimi previsti dal D.M. n. 570 del 1992, art. 1”.

Tuttavia questa Corte ha avuto reiteratamente modo di affermare che, perche’ possa ritenersi rispettato il disposto dell’art. 366 bis c.p.c. occorre che il quesito contenga l’enunciazione di un principio di diritto diverso da quello posto a base del provvedimento impugnato, tale cioe’ da implicare potenzialmente un ribaltamento della decisione contestata.

Da cio’ discende che non risulta ammissibile un quesito ripetitivo del contenuto della norma considerata dal giudice del merito, o che si risolva in un’istanza di decisione sull’esistenza della violazione denunciata con il motivo o nella prospettazione di una elencazione di norme asseritamente violate (C. 08/28280, C. 08/19811, C. 08/16569, C. 08/11535, C. 08/3519, C. 07/14682), ipotesi verificatasi nella specie. Quanto alla denuncia relativa al vizio di motivazione, va rilevato che, perche’ la formulazione del motivo possa ritenersi appropriata, e’ necessario che l’illustrazione del motivo venga corredata da una sintetica esposizione del fatto controverso, degli elementi di prova non o mal considerati, del percorso in base al quale si sarebbe pervenuti ad un diverso esito (C. 08/11652, C. 08/8897, C. 08/4311, C. 08/4309), sintetica esposizione che viceversa risulta omessa. Il ricorso risulta dunque inammissibile ed il ricorrente, soccombente, va condannato al pagamento delle spese processuali del giudizio di legittimita’, liquidate in dispositivo.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali del giudizio di legittimita’, che liquida in Euro 1.400, di cui Euro 200 per esborsi, oltre alle spese generali e agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 3 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 22 aprile 2010

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA