Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9624 del 12/05/2015


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Civile Sent. Sez. L Num. 9624 Anno 2015
Presidente: MACIOCE LUIGI
Relatore: AMENDOLA FABRIZIO

SENTENZA

sul ricorso 12487-2012 proposto da:
CSTP – AZIENDA DELLA MOBILITA’ S.P.A. IN LIQUIDAZIONE
C.E. 00170840656, elettivamente domiciliatAa n ROMA,
VIA GERMANICO 146, presso lo studio dell’avvocato
STEFANIA VERALDI, rappresentata e difesa dall’avvocato
LORENZO IOELE, giusta delega in atti;
– ricorrente –

2015

contro

783

NAPPO VINCENZO C.E. NPPVCN68S25F839T, elettivamente
e

domiciliato in ROMA, LUNGOTEVERE PIETRA PAPA 185,
presso

lo studio dell’avvocato SIMONA DONATI,

Data pubblicazione: 12/05/2015

-

rappresentato e difeso dagli avvocati MARCO MOCELLA,
FRANCESCO LAURO, giusta delega in atti;
– controricorrente –

avverso la sentenza n. 310/2011 della CORTE D’APPELLO
di SALERNO, depositata il 11/11/201 R.G.N. 571/2010;

udienza del 17/02/2015 dal Consigliere Dott. FABRIZIO
AMENDOLA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARIO FRESA, che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

..

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Sezione Lavoro

Svolgimento del processo

1.— Con ricorso al Tribunale di Salerno Vincenzo Nappo, premesso di essere

stato assunto dalla ANM di Napoli con contratto di formazione e lavoro
successivamente trasformato in rapporto a tempo indeterminato, esponeva che,

transitato alle dipendenze di CSTP – Azienda della Mobilità Spa in data 1°
febbraio 2004; che all’atto del passaggio aveva sottoscritto una “dichiarazione di
accettazione” delle condizioni contrattuali ivi contenute alla quale il CSTP aveva
subordinato il proprio consenso al passaggio diretto; che il periodo di formazione
e lavoro non era stato computato nell’anzianità di servizio ai fini dell’erogazione
di taluni emolumenti contrattuali, in ragione di un Accordo aziendale del 10
maggio 2001 che prevedeva dette indennità solo in favore del personale in
servizio a detta data e non per chi, come il ricorrente, all’epoca era dipendente di
altra azienda.
Pertanto chiedeva, previa declaratoria di nullità ex art. 2113 c.c. di detta
dichiarazione di accettazione nonché delle pattuizioni individuali e collettive in
violazione dell’art. 3, co. 5, del d.l. n. 726 del 1984, conv. in I. n. 863 del 1984,
accertarsi che il periodo di formazione e lavoro doveva essere computato a tutti
gli effetti nell’anzianità di servizio, con condanna dell’Azienda convenuta al
pagamento di somme a titolo di indennità di presenza giornaliera e di indennità di
guida nonché di competenze accessorie unificate, come quantificate in allegati
conteggi.
Resisteva la società convenuta, opponendo la legittimità degli accordi
individuali e collettivi.
La Corte di Appello di Salerno, con sentenza del 11 novembre 2011, ha
confermato la pronuncia di primo grado che aveva accolto la domanda.
La Corte territoriale ha considerato che il lavoratore, già all’epoca del
“trasloco” ai sensi dell’art. 20 allegato A R.D. n. 148 del 1931, prestava la propria
attività lavorativa a tempo indeterminato alle dipendenze di ANM, percependo
tutti gli emolumenti richiesti in ricorso; ha giudicato che ritenere applicabile alla
fattispecie le pattuizioni tra aziende culminate nella “dichiarazione di
accettazione” sottoscritta dall’istante e, quindi, escludere il periodo di formazione
e lavoro dall’ottenimento di indennità indirettamente collegate all’anzianità di

R.G. n. 12487/2012
Udienza 17 febbraio 2015
Presidente MAdoce Relatore Amendoia

in seguito a passaggio diretto ex art. 20, allegato A, R.D. n. 148 del 1931, era

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Sezione Lavoro

servizio, si ponesse in contrasto con la norma imperativa contenuta nell’art. 3,
co. 5, del d. I. n. 726 del 1984, conv. in I. n. 863 del 1984.

2.— Per la cessazione di tale sentenza la società ha proposto ricorso affidato
a cinque motivi. Ha resistito l’intimato con controricorso. Entrambe le parti hanno

Il Collegio ha autorizzato la motivazione semplificata.

Motivi della decisione

3.— Con il primo motivo di ricorso si denuncia violazione dell’art. 112 c.p.c. ai
sensi dell’art. 360, co. 1, n. 4, c.p.c. in quanto nell’atto di appello si sarebbe
censurata la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva liquidato al
lavoratore non solo le differenze retributive a titolo di competenze accessorie
unificate ma anche le indennità aziendali di presenza e di guida che non erano
state richieste con il ricorso introduttivo.
Inoltre si lamenta che la Corte territoriale, in motivazione, avrebbe citato
aumenti periodici di anzianità e voci retributive estranee alla controversia.
Il motivo è inammissibile per intrinseca contraddittorietà atteso che nello
svolgimento del ricorso per cassazione della società stessa si riportano le
conclusioni del ricorso introduttivo in base alle quali viene chiesto dichiararsi il
diritto del lavoratore alla corresponsione delle “indennità aziendali di presenza
giornaliera e di indennità di guida”.
Quanto poi al rilievo che la Corte di Appello avrebbe argomentato anche su
questioni non direttamente incidenti sulla reale materia del contendere, ciò
ovviamente non comporta una violazione dei principio della corrispondenza tra il
chiesto ed il pronunciato, che sussiste solo ove vi sia stata omissione di pronuncia
su di una domanda o su di una eccezione proposte ovvero decisione su di una
domanda o su di una eccezione non ritualmente formulate.

4.— Con il secondo motivo si denuncia omessa, insufficiente, contraddittoria
motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, sostenendo che
la questione del riconoscimento del periodo di formazione e lavoro affrontata
nella sentenza impugnata era priva di rilievo in quanto la questione fondamentale
concerneva la qualificazione giuridica del “trasloco” ex art. 20 allegato A, R.D. n.

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Udienza 17 febbraio 2015
Presidente MAcioce Relatore Arnendola

depositato memorie ex art. 378 c.p.c..

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Sezione Lavoro

148/31, e l’interpretazione delle pattuizioni tra le parti, intervenute all’atto
dell’instaurazione del rapporto con CSTP.
Con il terzo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 20
allegato A, R.D. n. 148/31 e dell’art. 1362 c.c., nonché difetto di motivazione in
ordine a fatto controverso e decisivo, rappresentato, in sintesi, dalla necessità di

che nella specie, sulla base di detta norma, non si sarebbe verificata una cessione
del contratto con continuità dell’originario rapporto di lavoro presso il nuovo
datore di lavoro, bensì una successione cronologica di due contratti e rapporti di
lavoro diversi, con autonomia del secondo rispetto al primo, conseguendone la
rilevanza dell’anzianità maturata nell’ambito del rapporto alle dipendenze
dell’ANM solo nella misura in cui fosse stata recepita dalle parti in via
convenzionale.
Con il quarto motivo si denuncia omessa, insufficiente, contraddittoria
motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio nonché
violazione e falsa applicazione dell’art. dell’art. 1362 c.c., in quanto dal tenore
letterale della “dichiarazione di accettazione” sottoscritta dal lavoratore la Corte
del merito avrebbe dovuto evincere che, nel caso in esame, il era
avvenuto mediante cessazione del rapporto di lavoro con l’ANM e la stipula di un
nuovo contratto di lavoro con il CSTP.
I tre motivi, che per la loro connessione possono essere trattati
congiuntamente, sono infondati.
Ai sensi dell’art. 20, co. 2 , lett. c), allegato A al R.D. 8 gennaio 1931 n. 148, i
traslochi possono avvenire anche “per cambio”, su richiesta degli interessati,
anche fra diverse aziende e previo consenso di queste. In quest’ultimo caso
l’agente assume nella nuova azienda il posto di organico lasciato libero
dall’agente al quale subentra.
Questa Corte ha avallato l’interpretazione della norma “nel senso della
previsione di un caso di cessione del contratto (art. 1406 c.c.) e cioè di una figura
negoziale di successione a titolo particolare nel rapporto contrattuale originario,
che resta in vita con sostituzione di un nuovo soggetto (cessionario) nella
posizione giuridica, attiva e passiva, di uno degli originari contraenti (cedente),
alla luce delle seguenti circostanze: mancanza di un patto di prova, inosservanza
del limite di età, carenza di nuovi accertamenti di idoneità alla guida e di nuovi
esami o saggi preliminari, mancanza della richiesta dei documenti di cui la legge

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Udienza 17 febbraio 2015
Presidente MACiOCe Relatore Amendoia

operare la qualificazione giuridica del passaggio diretto ex art. 20 cit.. Si assume

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impone l’acquisizione all’atto dell’assunzione, tassatività delle ipotesi di
cessazione del rapporto” (in termini Cass. n. 6743 del 1992).
A tale insegnamento hanno già aderito recenti pronunce di questa Corte (tra
le altre: Cass. n. 21052 e 19433 del 2014 in vicenda analoga), per cui ad esso

5.— Con il quinto motivo di ricorso si denuncia violazione e falsa applicazione
dell’art. 3, del d.l. n. 726 del 1984, conv. con modificazioni nella I. n. 863 del
1984.
Si sostiene che le disposizioni dell’Accordo aziendale del 10 maggio 2001 che
riconoscono gli emolumenti retributivi richiesti in ricorso al solo personale di ruolo
in servizio a tempo indeterminato, con esclusione di quello già assunto con
contratto di formazione e lavoro, non sono nulle per contrarietà alle norme aventi
natura imperativa richiamate.
Anche questo motivo è infondato per le ragioni già espresse da questa Corte
in controversie analoghe in cui la medesima CSTP Spa è risultata soccombente
(Cass. nn. 18944/2014; 18945/2014; 19427/2014; 19428/2014; 19429/2014;
19430/2014; 19431/2014; 19432/2014; 19433/2014; 21052/2014) .
In particolare, avuto riguardo alla motivazione contenuta in Cass. n. 19431 e
n. 19432 del 2014, si è richiamata la pronuncia a Sezioni unite n. 20074 del
2010, la quale, dopo aver sgombrato il campo circa l’infondatezza dell’originaria
impostazione della difesa della società secondo cui la disposizione contenuta
nell’art. 2, commi 5 e 12, d.l. n. 726/84, conv. con mod. nella I. n. 863/84, non
opererebbe quando l’anzianità è presa in considerazione da discipline contrattuali,
ha affermato che “l’intento del legislatore è quello di una equiparazione (periodo
di formazione lavoro-periodo di lavoro ordinario) di carattere generale, che opera
a tutto campo perseguendo una esigenza di riequilibrio e di contemperamento”.
“Tale principio non integra – si rammenta nelle decisioni nn. 19431 e
19432/2014 citate – una immotivata e irrazionale interferenza del legislatore
rispetto alle prerogative delle parti collettive in materia di trattamento retributivo
di lavoratori, ma assolve, per ragioni di interesse generale, alle funzioni di

consentire un coordinamento con la disciplina ordinaria di quella propria del
contratto di formazione lavoro al fine di riequilibrare, attraverso previsioni di
favore, la debole condizione del lavoratore, assunto mediante tale speciale tipo di
contratto, degli aspetti di trattamento meno favorevole del rapporto rispetto alla

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Presidente MAdoce Relatore Amandola

occorre dare continuità in mancanza di decisive argomentazioni contrarie.

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disciplina generale (Cass. ord. n. 16888 del 2011, ord. n. 14229 del 2011)” (per
la stessa affermazione, adde Cass. n. 19198 del 2013; Cass. n. 10108 del 2013,
e, di recente, ord. n. 1738 del 2015 nonché Cass. n. 3645 del 2014, secondo cui
“il senso dell’operazione di riequilibrio non può essere certo messo in discussione
dai fatto che, con la trasformazione, la precarietà è stata superata visto che,

di situazioni divenute per scelta legislativa”).
Nelle sentenze, inoltre, si richiama l’insegnamento di Cass. n. 24033 del
2007, secondo cui, “in fattispecie analoga a quella in esame in cui si
controverteva dell’applicabilità, nei confronti di lavoratori assunti con contratto di
formazione e lavoro, del limite posto dalla norma collettiva che aveva soppresso
l’agevolazione tariffaria, per i nuovi assunti a decorrere da una certa data, il
rapporto deve essere considerato unico sin dalla data della sua instaurazione
conseguendone la impossibilità di considerare come data di assunzione ai fini
della disciplina collettiva, una data successiva a quella di cui al contratto di
formazione e lavoro”.
Nello stesso senso, più di recente, Cass. n. 13496 del 2014, secondo la quale
“il solo fatto dell’assunzione con contratto di formazione e lavoro, stante la
previsione legale che equipara la dimensione temporale del rapporto, non può
giustificare che lavoratori entrambi in servizio a detta data, gli uni già con
contratto a tempo indeterminato e gli altri con contratto solo successivamente
trasformato in rapporto a tempo indeterminato, percepiscano un diverso
trattamento retributivo per l’intera vita lavorativa”.
Nei precedenti specifici innanzi richiamati si conclude, dunque, che
“l’accertamento del diritto alle indennità oggetto di domanda secondo il regime
previgente a quello ridefinito dall’accordo aziendale del maggio 2001 risulta, alla
stregua delle medesime allegazioni della CSTP, strettamente collegato al
riconoscimento dell’anzianità di servizio con riferimento al periodo di formazione
e lavoro. t dalla soluzione che riceve la questione attinente alla decorrenza del
rapporto di lavoro del dipendente assunto con contratto di formazione che
discende la possibilità di considerare l’odierno controricorrente tra i lavoratori in
servizio alla data del 10.5.2001, ai quali l’Accordo aziendale riserva un più
favorevole trattamento economico rispetto ai nuovi assunti”.
Pertanto anche il presente motivo di ricorso proposto dalla medesima CSTP
Spa risulta infondato.

R.G. n. 12487/2012
Udienza 17 febbraio 2015
Presidente MAdoce Relatore Amendola

diversamente, si legittimerebbe un trattamento meno favorevole pur in presenza

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Sezione Lavoro

6.—

Conclusivamente il ricorso deve essere respinto ma, in relazione

all’obiettiva controvertibilità delle questioni poste, il Collegio reputa che possano
essere compensate tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.

Roma, così deciso nella camera di consiglio del 17 febbraio 2015

Il relatore est.

Il Preside te

P.Q.M.

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