Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9623 del 13/04/2021

Cassazione civile sez. trib., 13/04/2021, (ud. 02/12/2020, dep. 13/04/2021), n.9623

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – rel. Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. PENTA Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29971-2014 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

nonchè da:

MANIFATTURA DI LEGNANO SRL IN LIQUIDAZIONE IN CONCORDATO PREVENTIVO,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE CASTRO PRETORIO 122, presso

lo studio dell’avvocato ANDREA RUSSO, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato TONIO DI IACOVO;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 2208/2014 della COMM. TRIB. REG. LOMBARDIA,

depositata il 28/04/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

02/12/2020 dal Consigliere Dott. GIACOMO MARIA STALLA.

 

Fatto

RILEVATO

che:

p. 1. L’agenzia delle entrate ha proposto un motivo di ricorso per la cassazione della sentenza n. 2208/14 del 28 aprile 2014, con la quale la commissione tributaria regionale, in rigetto di appelli riuniti ed a conferma della prima decisione, ha ritenuto legittimi, salvo che in punto sanzioni, tre atti di contestazione notificati alla Manifattura di Legnano srl per gli anni di imposta dal 2004 al 2006; atti che avevano ad oggetto il recupero di imposta conseguente a disconoscimento dell’utilizzo di credito in compensazione orizzontale oltre il limite consentito dalla normativa di riferimento (D.Lgs. n. 241 del 1997, art. 17, art. 13, comma 1, e art. 25, comma 2).

Ha resistito con controricorso e memoria la Manifattura di Legnano srl, la quale ha anche proposto cinque motivi di ricorso incidentale.

p. 2. Con istanza 28 settembre 2017 quest’ultima ha chiesto che il giudizio venisse sospeso ai sensi del D.L. n. 50 del 2017, art. 11, comma 8, trattandosi di controversia definibile ai sensi della normativa citata. Con nota del 5 ottobre 2017, notificata all’Agenzia delle entrate, la società contribuente richiamava tale istanza di sospensione, allegando copia della domanda di definizione agevolata concernente ciascuno dei tre atti di contestazione opposti, nonchè copie dei relativi versamenti dell’intero importo dovuto per la definizione agevolata, così come effettuati in data (OMISSIS).

Con istanza 25 novembre 2020, l’agenzia delle entrate ha chiesto la declaratoria di estinzione del processo a spese compensate, stante l’avvenuta definizione della lite con il regolare versamento di quanto a tale titolo dovuto.

L’art. 11 cit., dispone: “8. Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 ottobre 2017. Se entro tale data il contribuente avrà depositato copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resta sospeso fino al 31 dicembre 2018 (…). 10. L’eventuale diniego della definizione va notificato entro il 31 luglio 2018 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dinanzi all’organo giurisdizionale presso il quale pende la lite. Nel caso in cui la definizione della lite è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest’ultimo. Il processo si estingue in mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2018 dalla parte che ne ha interesse. L’impugnazione della pronuncia giurisdizionale e del diniego, qualora la controversia risulti non definibile, valgono anche come istanza di trattazione. Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.”

Nel caso in esame la pendenza risulta definita con il regolare versamento del dovuto ed il giudizio deve dichiararsi estinto a spese compensate.

PQM

La Corte:

– V.to il D.L. n. 50 del 2017, art. 11, comma 10, conv. in L. n. 96/17;

– dichiara estinto il processo;

– compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della quinta sezione civile mediante collegamento da remoto, ai sensi del D.L. n. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 9, in corso di conversione in legge, con le modalità stabilite dal decreto reso dal Direttore Generale dei Servizi Informativi ed Automatizzati del Ministero della Giustizia il 2 novembre 2020, il 2 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 13 aprile 2021

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