Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9622 del 22/04/2010

Cassazione civile sez. I, 22/04/2010, (ud. 16/12/2009, dep. 22/04/2010), n.9622

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – rel. Presidente –

Dott. RORDORF Renato – Consigliere –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 27293/2008 proposto da:

F.M.T. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA SICILIA 235, presso l’avvocato DI GIOIA

Giulio, che la rappresenta e difende, giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositato il

27/03/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

16/12/2009 dal Presidente Dott. PAOLO VITTORIA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Libertino Alberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. – F.M.T., con due distinti ricorsi, ha proposto alla corte d’appello di Roma separate domande di equa riparazione per violazione del termine di ragionevole durata del processo.

Ha convenuto il Ministero della Giustizia.

Sulle due domande la corte d’appello ha reso nel corso del 2003 separate decisioni con decreti, poi cassati.

La corte d’appello, che ha da ultimo pronunciato in sede di giudizio di rinvio, ha riunito in unico processo i due giudizi, ha accolto in parte le due domande ed ha condannato l’amministrazione convenuta a pagare la complessiva somma di Euro 7.000,00, ripartita in Euro 4.000,00 e Euro 3.000,00 per i due giudizi, con gli interessi dalla data delle rispettive domande.

Ha liquidato cumulativamente le spese dei due giudizi di cassazione, nella somma complessiva di Euro 2.300,00 per onorari e Euro 18,50 per spese, e per il giudizio di rinvio la somma di Euro 1.475,00 per onorari, Euro 687,00 per diritti e Euro 18,50 per spese.

La parte ha impugnato il decreto.

Il Ministero della giustizia ha resistito con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Il ricorso contiene un motivo, corredato da apposito quesito.

Riguarda la liquidazione delle spese del processo.

Ragione del ricorso è il vizio di violazione di norme sul procedimento, in cui si sostiene che la corte d’appello è incorsa nell’omettere di liquidare le spese processuali pertinenti ai separati giudizi svoltisi in primo grado, mentre le ha liquidate per le fasi successive.

Il motivo è fondato, il ricorso è accolto e, in relazione al capo impugnato, il decreto è cassato.

2. La Corte, quando accoglie il ricorso per il vizio di violazione dell’art. 91 cod. proc. civ., si può direttamente pronunciare sulle spese dei precedenti gradi di giudizio.

Il giudizio di merito si è concluso davanti alla corte d’appello nel 2003 e perciò la liquidazione delle spese processuali deve essere fatta in base alle tabelle allegate al D.M. 5 ottobre 1994, n. 585.

L’ammontare delle somme liquidate in rapporto alle due domande (Euro 4.000,00 ed Euro 3.000,00) consente di operare per i due giudizi la stessa liquidazione.

La ricorrente ha richiesto la liquidazione degli onorari per queste voci: studio della controversia, consultazioni col cliente, ricerca dei documenti, redazione del ricorso, assistenza ad un’udienza, discussione in camera di consiglio.

In base al coefficiente di applicazione sub a) – nel quale ricade la causa – l’onorario minimo spettante avrebbe potuto essere pari a L. 750.000, che tradotte in euro danno luogo alla cifra arrotondata di Euro 387,00.

Quanto ai diritti di procuratore, in base al coefficiente di applicazione di cui alla lett. f) della Tabella allegato B quadro 5^, per le prestazioni indicate nel ricorso – eccettuata la duplicazione tra iscrizione a ruolo e costituzione di giudizio – sarebbero spettate L. 560.000, pari ad Euro 289,00.

Le spese, tenuto conto della liquidazione operata per gli altri gradi, si possono fissare in Euro 8,00.

In complesso, considerata la differenza di valore tra le due cause, si può liquidare per i due giudizi la somma di Euro 1.370,00 (696,00 + 674,00).

3. – Spettano le spese di questo grado che, in ragione della maggiore somma riconosciuta spettare, si liquidano in Euro 525,00, dei quali Euro 425.00 per onorari di avvocato.

4. – Alle spese liquidate nella presente sentenza vanno aggiunti il rimborso forfetario delle spese generali e gli accessori di legge.

Di tutte le spese liquidate nella presente sentenza va ordinata la distrazione a favore dell’avvocato Giulio di Gioia.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa in relazione il decreto impugnato e, pronunciando nel merito, condanna il Ministero della Giustizia a pagare a F.M.T. la somma di Euro 1.370,00 a titolo di spese processuali per la fase di primo grado dei due giudizi; lo condanna inoltre al pagamento delle spese di questo giudizio di cassazione, liquidate in Euro 525,00, di cui Euro 425,00 per onorari di avvocato: spese aumentate tutte del rimborso forfetario delle spese generali e degli accessori di legge e di cui è ordinata la distrazione in favore dell’avvocato Giulio di Gioia, fermo restando per il resto il decreto impugnato.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile della Corte di Cassazione, il 16 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 22 aprile 2010

 

 

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