Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9622 del 13/04/2021
Cassazione civile sez. trib., 13/04/2021, (ud. 19/11/2020, dep. 13/04/2021), n.9622
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. STALLA Giacomo Maria – Presidente –
Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –
Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –
Dott. MELE Maria Elena – rel. Consigliere –
Dott. TADDEI Margherita – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 12538-2014 proposto da:
M.G.B.F.M., M.R.,
C.C.C.A.M., M.M.F.,
M.C.M.G.D., MI.CA., elettivamente domiciliati in ROMA, P.ZA
CROCE ROSSA 2/B, presso lo studio dell’avvocato RICCARDO TROIANO,
rappresentati e difesi dall’avvocato ALESSANDRO GINO MAINARDI;
– ricorrenti –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1393/2013 dellà COMM. TRIBUTARIA CENTRALE di
MILANO, depositata il 28/03/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
19/11/2020 dal Consigliere Dott. MARIA ELENA MELE.
Fatto
RILEVATO
che:
M.G.B.F.M., M.R., Consalez Claudia Celeste Amalia Maria, M.M.F., M.C.M.G.D. e Mi.Ca. hanno proposto ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria centrale, sezione di Milano, n. 1393 del 2013, depositata in data 28.3.2013.
L’Agenzia delle entrate ha depositato controricorso.
Diritto
CONSIDERATO
Che:
M.R. ha presentato istanza di definizione agevolata ai sensi del D.L. n. 50 del 2017, art. 11, conv., con mod., dalla L. n. 96 del 2017, e ha prodotto la prova del versamento della prima rata dell’importo liquidato in applicazione del beneficio.
Ai sensi della medesima disposizione, comma 11, la definizione perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri, inclusi quelli per i quali la controversia non sia più pendente.
Inoltre, il medesimo articolo, comma 10, dispone che, entro il termine del 31.12.2018, la parte che ne aveva interesse avrebbe dovuto presentare istanza di trattazione, pena l’estinzione del giudizio.
Atteso che tale adempimento non risulta effettuato, il processo va dichiarato estinto. Anche rilevata l’istanza (Ndr. Testo originale non comprensibile).
Le spese del giudizio estinto restano a carico di chi le ha anticipate, per espressa previsione del cit. art. 11, comma 10, ultimo periodo.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio e pone le spese a carico di chi le ha anticipate.
Così deciso in Roma, nella adunanza camerale, mediante collegamento da remoto, il 19 novembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 13 aprile 2021