Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9622 del 13/04/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 13/04/2017, (ud. 11/01/2017, dep.13/04/2017),  n. 9622

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 25821/2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F(OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

FELIX SRL, (C.F. e P.I. (OMISSIS)) incorporante della società “LA

TENUTELLA S.R.L.”, in persona del legale rappresentante e

Amministratore Unico, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MONTE

ZEBIO 28, presso lo studio dell’avvocato GAETANO ALESSI,

rappresentata e difesa dagli avvocati SALVATORE ABRAMO e GIANMARCO

ABBADESSA, giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1219/17/2015, emessa il 5/03/2015 della

COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di PALERMO, SEZIONE DISTACCATA di

CATANIA, depositata il 24/03/2015;

vista la memoria ex art. 380-bis c.p.c., depositata dalla

controricorrente;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata dell’11/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. PAOLA

VELLA.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

oggetto del giudizio è un avviso di liquidazione delle imposte di registro, catastale ed ipotecaria riguardanti l’atto pubblico del (OMISSIS) (registrato il (OMISSIS), al n. (OMISSIS)) con cui la società Tenutella s.r.l. (poi incorporata dalla odierna controricorrente Felix s.r.l.) aveva acquistato uno dei terreni compresi nell’area agricola di circa 38 Ha sita in Comune di (OMISSIS), destinata alla realizzazione di un centro commerciale, per mancanza del presupposto della “utilizzazione edificatoria dell’area entro cinque anni dal trasferimento” cui era condizionata l’agevolazione richiesta ai sensi della L. n. 388 del 2000, art. 33, comma 3.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

risultano pendenti tra le parti varie cause aventi ad oggetto la medesima questione, delle quali appare quindi opportuna la trattazione contestuale in un’unica adunanza.

PQM

Rinvia la causa a nuovo ruolo per trattazione congiunta con altri ricorsi pendenti tra le stesse parti presso la sez. 5 e la sez. 6-5.

Così deciso in Roma, a seguito di riconvocazione, il 16 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 13 aprile 2017

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