Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9621 del 22/04/2010

Cassazione civile sez. I, 22/04/2010, (ud. 15/12/2009, dep. 22/04/2010), n.9621

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PANEBIANCO Ugo Riccardo – rel. Presidente –

Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

F.V. (c.f. (OMISSIS)), F.R.A.

(c.f. (OMISSIS)), domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso

la CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e

difesi dall’avvocato FONTE ROBERTO ALFREDO, giusta procura in calce

al ricorso;

– ricorrenti –

contro

COMUNE DI BELPASSO (P.I. (OMISSIS)), in persona del Sindaco pro

tempore, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA

CIVILE DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato CITTADINO SALVATORE, giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrente-

avverso la sentenza n. 6 34/2 004 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 06/07/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/12/2009 dal Presidente Dott. UGO RICCARDO PANEBIANCO;

udito, per il controricorrente, l’Avvocato GIUSEPPE VACCARO, con

delega, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PATRONE Ignazio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 18.12.2000 il Tribunale di Catania – sezione distaccata di Belpasso rigettava la domanda di risarcimento del danno proposta da F.V. e F.R.A. per la mancata restituzione del fondo di loro proprietà, della superficie di mq. 1150, asseritamente occupato in modo illegittimo dal Comune di Belpasso sin dal 1981 e per il quale lo stesso Tribunale con sentenza n. 952 del 1995 passata in giudicato aveva già condannato il Comune alla restituzione ed al risarcimento del danno relativamente al periodo 5.4.1996-6.7.1996. Osservava che il fondo in realtà era rimasto semplicemente intercluso a seguito di una precedente cessione operata dagli stessi proprietari.

Costoro proponevano impugnazione ed all’esito del giudizio, nel quale si costituiva il Comune chiedendone il rigetto, la Corte d’Appello di Catania con sentenza del 7.4-6.7.2004 respingeva il gravame, condannando gli appellanti alle spese del grado.

Escludeva in primo luogo la Corte d’Appello che la sentenza impugnata avesse violato il giudicato formatosi con la sentenza n. 952 del 1995 del Tribunale di Catania la quale – dopo aver rigettato per mancanza di una valida promessa di acquisto da parte del Comune la domanda formulata dai germani F. di trasferimento coattivo ex art. 2932 c.c., allo stesso ente di detto terreno rimasto intercluso a seguito di precedente cessione di altro loro terreno limitrofo – aveva ritenuto sulla base di una ordinanza del Pretore pronunciata in altro processo, che i F. non avevano il possesso del terreno dal 1981 ed aveva quindi condannato il Comune alla restituzione del terreno medesimo oltre al risarcimento del danno fino alla data della sentenza.

Precisava poi che in base a tale sentenza gli appellanti con il presente giudizio hanno rivendicato il diritto al risarcimento del danno anche per gli anni successivi.

Richiamava quindi il verbale di accesso dell’ufficiale giudiziario del 31.7.1996 (successivo di oltre un anno alla sentenza n. 952/95 e riguardante la sua esecuzione) da cui risultava che il terreno in questione non era nella disponibilità del Comune ma semplicemente intercluso per effetto, oltre tutto, non già di un provvedimento ablatorio ma di una cessione volontaria dei fondi limitrofi effettuata dagli stessi F. nel 1990.

Escludeva poi che potesse assumere rilevanza la successiva immissione nel possesso del terreno avvenuta in data del 24.2.2000 in virtù di apposite deliberei e del decreto di occupazione del 16.12.1999, essendo stata limitata la domanda nel presente giudizio al periodo 7.7.1996-20.2.2000.

In mancanza della prova dell’occupazione del terreno da parte del Comune per il periodo in questione (7.7.1996-24.1.2000), immediatamente successivo a quello preso in esame dalla sentenza n. 952/95, riteneva quindi che correttamente il Tribunale avesse respinto la domanda.

Avverso tale sentenza propongono ricorso per cassazione F. V. e F.R.A. che deducono tre motivi di censura illustrati anche con memoria.

Resiste con controricorso il Comune di Belpasso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso F.V. e F.R. A. denunciano violazione dell’art. 2909 c.c., nonchè difetto di motivazione.

Lamentano che la Corte d’Appello, sul rilievo che il terreno in questione fosse semplicemente rimasto intercluso, abbia escluso che il Tribunale avesse violato il giudicato formatosi con la precedente sentenza n. 952/95 dello stesso Tribunale, senza considerare che erroneamente l’interclusione è stata fatta dipendere alla cessione volontaria del terreno limitrofo anzichè, come risultava da detta sentenza, dalla sua espropriazione. Sostengono al riguardo che la Corte d’Appello non avrebbe potuto attribuire agli stessi fatti un significato diverso da quello risultante dal giudicato.

Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano violazione degli artt. 1362, 2699 e 2717 c.c., nonchè difetto di motivazione. Lamentano che la Corte d’Appello non solo abbia distorto il contenuto del verbale di. accesso del 31.7.1996 ma abbia anche violato il giudicato implicito della sentenza n. 952/95 la quale aveva affermato che “il terreno relitto era occupato abusivamente dal Comune che ne disponeva “uti dominus” e che in ogni caso tale verbale aveva unicamente la funzione strumentale all’esecuzione di detta sentenza e non già quella di un accertamento fine a se stesso.

Con il terzo motivo i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., nonchè difetto di motivazione.

Sostengono che il possesso del terreno da parte del Comune per il periodo successivo alla formazione di detto giudicato risultava pure dalla sentenza n. 41 del 15.7.1997 del Pretore di Belpasso e che la Corte d’Appello ha erroneamente invertito l’onere della prova, sostenendo che incombesse loro provare che anche nel periodo successivo a quello preso in considerazione dalla sentenza n. 952/95 il terreno fosse stato occupato dal Comune. Deducono infine che in ogni caso essi avevano fornito la prova della natura, dell’attualità e della irreversibilità della interclusione del loro terreno con la produzione della sentenza n. 3921/01 del 9.11.2001 del Tribunale con la quale il Comune era stato condannato al risarcimento del danno quale sanzione sostitutiva alla non più possibile reintegrazione della stradella di accesso eliminata dallo steso Comune.

Le esposte censure, da esaminarsi congiuntamente per la loro intima connessione logica e giuridica, sono infondate.

La Corte d’Appello, nel confermare la sentenza del Tribunale, ha escluso che con la precedente sentenza n. 952/95 dello stesso Tribunale si fosse formato un giudicato vincolante nel presente giudizio in ordine alla sussistenza del possesso del terreno in questione da parte del Comune, rilevando che quella decisione riguardava un breve periodo precedente (5.4.1996-6.7.1996) a quello in esame (7.7.1996-20.2.2000). Ha poi sottolineato che non si trattava di possesso ma di interclusione del fondo per effetto della cessione volontaria di un terreno limitrofo effettuata nel 1990 dagli odierni ricorrenti al Comune, interclusione che risultava dal verbale dell’ufficiale giudiziario del 31.7.1996 riguardante l’esecuzione di detta sentenza n. 952/95, vale a dire di oltre un anno ad essa successivo.

Il diverso contesto temporale cui si riferisce la sentenza impugnata in questa sede rispetto alla precedente e l’accertamento in punto di fatto compiuto m sede di merito in ordine alla inesistenza nel periodo in esame di una situazione riconducibile all’esercizio del possesso da parte dei Comune giustificano ampiamente le conclusioni cui è pervenuta la Corte d’Appello nell’escludere la presenza con detta sentenza di un giudicato vincolante nel presente giudizio.

La fattispecie avrebbe potuto tutt’al più evocare – qualora fosse risultata la presenza dell’unità funzionale del terreno in esame con quello Limitrofo e qualora in effetti quest’ultimo fosse stato espropriato, come sostengono i ricorrenti, e non già semplicemente ceduto, come risulta invece in sentenza – l’ipotesi di cui alla L. n. 2359 del 1865, art. 40, riguardante la disciplina sull’espropriazione parziale, ma vertendo invece il giudizio sull’asserito possesso da parte del Comune non possono che confermarsi le conclusioni della Corte d’Appello basate, da una parte, su una corretta interpretazione del giudicato esterno, di cui peraltro questa Corte può procedere ad una diretta valutazione prendendo atto del diverso contesto temporale, e, dall’altra, su un accertamento di fatto (semplice interclusione) non sindacabile in sede di legittimità se immune da vizi logici e giuridici, nel cui ambito non è certamente riconducibile l’osservazione esposta nel secondo motivo che al diverso contenuto del giudicato fa di nuovo riferimento per sottolinearne l’inconciliabilità con il convincimento espresso dalla Corte d’Appello nel presente giudizio.

Nè era precluso al giudice di merito, come non lo è a questa Corte, trarre tale convincimento dal verbale, potendo egli avvalersi, purchè ne dia congrua motivazione, di tutte le prove raccolte. E nel caso in esame non v’è motivo per ritenere che non sarebbe consentito tener conto di detto verbale, specie se si consideri che l’accesso dell’ufficiale giudiziario era finalizzato proprio al rilascio dell’immobile e che ciò non era stato possibile dopo che era stata verificata la mancanza del possesso da parte del Comune.

Del pari non rileva la sentenza n. 41/97 del Pretore di Belpasso sia perchè non risulta se sia divenuta definitiva e sia soprattutto perchè, ancora una volta, riguarda la situazione di fatto precedente al periodo in esame, risultando dallo stesso ricorso (pag. 5) il riferimento alla data del 6.7.1996).

Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi per quanto riguarda l’ulteriore sentenza n. 3921/01 del Tribunale di Catania, non essendo stato precisato se sia passata in giudicato e non risultando dallo stesso ricorso in modo sufficientemente chiaro quale rilievo potrebbe assumere nel presente giudizio limitato al possesso la questione riguardante una “stradella di accesso” di cui si è discusso in quel procedimento.

Quanto infine alla dedotta inversione dell’onere della prova sull’esistenza del possesso cui erroneamente la Corte d’Appello avrebbe dato luogo nel porlo a loro carico, la censura non riflette compiutamente la tesi contenuta nella sentenza impugnata la quale si è espressa in tal modo solo dopo aver sottolineato che nessun segno esteriore di possesso da parte del Comune era stato ravvisato sul terreno in questione. In altri termini si è correttamente osservato che, in mancanza di elementi comprovanti il lamentato possesso, spettava loro dimostrare il contrario.

In definitiva il ricorso va rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali che liquida in Euro 4.000,00 per onorario ed in Euro 200,00 per spese, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 22 aprile 2010

 

 

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