Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9621 del 13/04/2021

Cassazione civile sez. trib., 13/04/2021, (ud. 19/11/2020, dep. 13/04/2021), n.9621

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. STALLA Giacomo Maria – Presidente –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. MELE Maria Elena – rel. Consigliere –

Dott. TADDEI Margherita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11924-2014 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

B.M.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA F.

DENZA 20, presso lo studio dell’avvocato LAURA ROSA, che la

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 157/2013 della COMM. TRIB. REG. LAZIO,

depositata il 19/03/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

19/11/2020 dal Consigliere Dott. MARIA ELENA MELE.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

L’Agenzia delle entrate rettificava i valori dichiarati ai fini dell’imposta di registro in relazione alla vendita di due terreni da parte di B.M.L. la quale impugnava l’avviso di accertamento avanti alla Commissione tributaria di primo grado di Velletri denunciando il vizio di motivazione e di prova del maggior valore accertato.

La Commissione accoglieva il ricorso reputando nulla la motivazione dell’atto impugnato.

La Commissione tributaria di secondo grado avanti alla quale l’Agenzia delle entrate aveva proposto impugnazione respingeva l’appello ritenendo nullo l’atto impositivo per mancata esplicitazione dei criteri utilizzati.

L’Ufficio proponeva ricorso alla Commissione tributaria centrale la quale, tenuto conto della contestuale produzione della stima dell’UTE e ritenuta la stessa idonea a motivare l’accertamento, accoglieva l’impugnazione rinviando alla Commissione regionale di Roma “per la determinazione del valore dell’immobile trasferito”.

La CTR confermava l’annullamento dell’atto di accertamento ritenendo che, poichè l’Agenzia aveva fornito la prova del maggior valore dell’immobile solo davanti alla CTC, quella documentazione sarebbe stata irrilevante nel giudizio di rinvio, qualificandosi esso come giudizio chiuso nel quale le parti assumono le stesse posizioni che avevano al momento della proposizione dell’appello.

Avverso tale sentenza l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui resiste la contribuente con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

Con il primo motivo si censura la nullità della sentenza per violazione del D.P.R. n. 636 del 1972, art. 29 e dell’art. 2909 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in quanto la CTR avrebbe dovuto limitarsi a valutare nel merito l’idoneità della stima dell’UTE a determinare il valore dell’immobile, essendo stata già decisa in senso favorevole dalla Commissione centrale la questione della tempestività della sua produzione in giudizio. Nel regime di cui al D.P.R. n. 636 del 1972, applicabile alla fattispecie, la decisione della CTC si sostituisce parzialmente a quella di secondo grado, formando sul punto oggetto della decisione un giudicato interno e lasciando al giudice di rinvio autonoma valutazione soltanto sulle questioni relative alla cd. valutazione estimativa semplice.

Con il secondo motivo si denuncia la nullità della sentenza per violazione del D.P.R. n. 636 del 1972, artt. 35 e 36, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4. La sentenza impugnata, nel ritenere tardiva la produzione della stima UTE, non avrebbe tenuto conto della circostanza che la controversia era soggetta alla disciplina di cui al D.P.R. n. 636 del 1972, il cui art. 36, consente la possibilità di produrre nuovi documenti inerenti ai motivi di impugnazione unitamente al ricorso, essendo state le preclusioni processuali introdotte solo con il D.Lgs. n. 546 del 1992.

Il primo motivo è fondato.

Preliminarmente si osserva che la controversia è regolata dalla disciplina di cui al D.P.R. n. 636 del 1972 la quale configura il giudizio dinanzi alla Commissione tributaria centrale, non come giudizio di annullamento e di pura legittimità, bensì come un giudizio di merito di terzo grado a cognizione piena, con esclusione delle sole questioni di fatto relative alla valutazione estimativa ed alla misura delle pene pecuniarie, per le quali l’art. 29, commi 1 e 2, impone il rinvio della causa al giudice di secondo grado. Il D.P.R. cit., artt. 26 e 40, escludono, fra i motivi deducibili con il ricorso alla Commissione tributaria centrale, le “questioni di fatto relative a valutazione estimativa”, cioè le questioni di fatto attinenti alla quantificazione del cespite (o del reddito) costituente la base imponibile del tributo, mentre rientrano nella sua cognizione le questioni che investono l’ambito di applicazione di una determinata norma (Cass., sez. 5, n. 22506 del 2015, Rv. 637076-01; Sez. 5, n. 8212 del 2008, Rv. 60269501)

Questa Corte ha affermato che, in base al disposto dell’art. 29, comma 1, cit. il rinvio da parte della Commissione tributaria centrale alla commissione tributaria di secondo grado, in caso di accoglimento del ricorso, non può disporsi per questioni diverse da quelle di valutazione estimativa o relative alla misura delle pene pecuniarie. Ne consegue che qualora la Commissione tributaria centrale rinvii la causa alla commissione regionale solo per la nuova determinazione delle sanzioni alla luce delle disposizioni legislative sopravvenute, respingendo per il resto il ricorso, e la sentenza non sia impugnata in cassazione, sulle questioni di merito decise, anche implicitamente, si forma il giudicato interno. Ciò comporta che la decisione della commissione tributaria regionale che, in sede di rinvio ai sensi del detto art. 29, conosca d’ufficio una questione già passata in giudicato per la pronuncia implicitamente negativa della Commissione tributaria centrale, è resa in violazione del principio dei limiti della cognizione da parte del giudice di rinvio, rispetto alla questione rimessa al suo esame (Sez. 5, n. 1237 del 2007, Rv. 596511-01. Si veda, altresì, Sez. 1, n. 12221 del 1991, Rv. 474642-01).

Nella specie la sentenza impugnata ha respinto l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la decisione della CT di secondo grado, per difetto di motivazione dell’atto impositivo in ordine al quantum, essendo stato il relativo obbligo assolto solo nel giudizio avanti alla Commissione centrale ove era stata prodotta la stima dell’UTE. Tali questioni, tuttavia – tempestività della produzione documentale e idoneità della medesima ad assolvere all’obbligo motivazionale – avevano già costituito oggetto di esame da parte della CTC che le aveva risolte in senso positivo ritenendo ammissibile la produzione in giudizio della stima UTE in funzione integrativa della motivazione dell’avviso di accertamento. La Commissione centrale aveva pertanto accolto l’appello dell’Ufficio, disponendo il rinvio della causa avanti alla CTR unicamente ai fini della determinazione del valore dell’immobile.

Avverso tali statuizioni la contribuente non ha proposto ricorso per cassazione, cosicchè sulle stesse si è formato il giudicato.

Conseguentemente, l’ambito di cognizione del giudice del rinvio era circoscritto alla quantificazione del valore dell’immobile da operarsi sulla base della stima prodotta dall’Ufficio e della perizia della parte contribuente. Pertanto, la sentenza impugnata, nel respingere l’appello dell’Ufficio ritenendo che la documentazione fosse stata prodotta tardivamente e dunque l’atto impositivo fosse privo di motivazione, ha illegittimamente oltrepassato l’ambito di cognizione ad essa riservato pronunciandosi su questioni già decise dalla CTC e che, non essendo state impugnate con ricorso per cassazione, erano coperte dal giudicato.

Il secondo motivo di ricorso resta assorbito.

In conclusione, il ricorso va accolto in relazione al primo motivo. La sentenza impugnata va cassata nei limiti del motivo accolto e rinviata alla CTR del Lazio, in diversa composizione per la stima del bene e per la statuizione anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo. Cassa e rinvia alla CTR del Lazio in diversa composizione per la stima del bene e la determinazione delle spese anche del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale, mediante collegamento da remoto, il 19 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 13 aprile 2021

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