Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9620 del 02/05/2011

Cassazione civile sez. lav., 02/05/2011, (ud. 31/03/2011, dep. 02/05/2011), n.9620

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FOGLIA Raffaele – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – rel. Consigliere –

Dott. MORCAVALLO Ulpiano – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso RG n. 19817/2007 proposto da:

VENTANA SERRA S.p.A. (olim Ventana Cargo S.p.A.), in persona

dell’amministratore delegato e legale rappresentante pro tempore

Dott. R.C., elettivamente domiciliata in Roma, Via

Vallisneri n. li, presso lo studio dell’Avv. PACIFICI Paolo, che la

rappresenta, unitamente e disgiuntamente, con l’Avv. Arturo Amore del

foro di Torino come da procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

C.D., elettivamente domiciliato in Roma, Via A.

Baiamonti n. 4, presso lo studio dell’Avv. AMATO Renato, che lo

rappresenta e difende, unitamente e disgiuntamente, con l’Avv. Sabino

Sarno del foro di Napoli come da procura a margine del ricorso;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza n. 527/07 della Corte di Appello di

Torino del 13.04.2007/16.04.2007 nella causa iscritta al n. 1770 R.G.

dell’anno 2006.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

31.03.2011 dal Cons. Dott. Alessandro De Renzis;

sentito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. FINOCCHI

GHERSI Renato, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Torino con sentenza n. 4724 del 2006 accoglieva parzialmente il ricorso proposto da C.D. e dichiarava illegittimo il suo trasferimento dalla unità produttiva di (OMISSIS) a quella di (OMISSIS), disposto con comunicazione della Ventana Cargo del 25.03.2003, rigettando le richieste di risarcimento del danno, nonchè di pagamento del lavoro straordinario.

Tale decisione, appellata dalla Ventana Cargo in via principale e dal lavoratore in via incidentale, è stata riformata dalla Corte di Appello di Torino con sentenza n. 527 del 2007, che ha ritenuto infondato il gravame principale e ha accolto quello incidentale, con condanna dell’appellante principale a risarcire i danni subiti dal lavoratore per l’illegittimo trasferimento, liquidati in Euro 5.000,00, oltre accessori.

La Corte territoriale ha ribadito non sussistenti nella specie le comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive di cui all’art. 2113 cod. civ., giacchè il lavoratore, a seguito del trasferimento a (OMISSIS), non prestò la propria attività lavorativa in favore della Ventana Cargo, ma venne subito distaccato presso un terza azienda. Il che, secondo la Corte, dimostrava che non vi fosse alcuna necessità della sua attività lavorativa presso la sede di (OMISSIS) e rendeva di per sè ingiustificato il trasferimento.

La stessa Corte, nell’accogliere l’appello incidentale del lavoratore, ha osservato che questi aveva subito – per effetto del trasferimento – pregiudizio al suo diritto a coltivare le relazioni familiari e personali istaurate nel luogo di residenza e quelle di assistenza della moglie malata, della madre convivente e dei figli minori.

La Ventana Serra, già Ventana Cargo, ricorre per cassazione con tre motivi.

Il C. resiste con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato rispettive memorie ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo del ricorso la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2103, 1185, 1375 e 2697 cod. civ., dell’art. 100 c.p.c., nonchè vizio di motivazione, sostenendo che il giudice di appello non ha preso in considerazione la circostanza che essa società aveva fornito la prova delle ragioni tecniche e produttive poste a fondamento del trasferimento in questione del lavoratore distaccato presso una azienda collegata con la Ventana.

La sentenza impugnata sul punto, come già detto, ha fornito ragionevole spiegazione evidenziando che il C., a seguito del trasferimento a (OMISSIS), non prestò la propria opera di autotrasporto in favore della Ventana Cargo, ma venne distaccato preso un terza azienda (Arcese Trasporti), senza alcuna dimostrazione da parte della società della necessità dell’attività lavorativa del dipendente presso la sede di (OMISSIS).

Nè è decisiva la circostanza, invocata dalla società Ventana Serra e relativa all’unicità dell’altra filiale di (OMISSIS) come destinazione del lavoratore trasferito, essendo tale deduzione in fatto del tutto nuova, per essere stata proposta per la prima volta in questa sede di legittimità dalla ricorrente. Quest’ultima invero non indica, come avrebbe dovuto, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso in cassazione, di averla rappresentata nel giudizio di appello (sul principio di autosufficienza cfr. Cass. n. 17365 del 2010 relativa ad analoga controversia tra Ventana Serra ed altro dipendente trasferito alla sede di (OMISSIS); cfr. anche Cass. n. 5043 del 2009; n. 5043 del 2009; n. 4283 del 2009; n. 338 del 2009).

Non potendo pertanto l’esistenza di tale fatto essere accertata in sede di legittimità, ne consegue, alla stregua degli elementi acquisiti al giudizio, la correttezza della valutazione conclusiva di ingiustificatezza del trasferimento del C. a (OMISSIS).

Non assume decisivo rilievo ai fini della controversia in esame il riferimento della ricorrente, contenuto nella memoria ex art. 378 c.p.c., alla sentenza n. 25577 del 2008 e alla successiva sentenza n. 5639 del 2010 di questa Corte, in quanto tali decisioni riguardano il licenziamento intimato allo stesso lavoratore in epoca successiva al trasferimento di cui discute nel presente giudizio e quindi non fanno venir meno l’interesse dello stesso lavoratore ad ottenere una declaratoria di illegittimità del trasferimento.

2. Con il secondo motivo la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2103, 1185, 1375 e 2697 cod. civ., degli artt. 112, 116 e 409 c.p.c., della L. n. 104 del 1992, artt. 4 e 33, nonchè vizio di motivazione.

Sostiene al riguardo che il giudice di appello non ha preso in considerazione la circostanza che il lavoratore non aveva provato di assistere con continuità la moglie, non aveva dimostrato con le modalità di cui alla L. n. 104 del 1992, art. 4, che la consorte fosse portatrice di handicap, nè aveva provato di essere l’unico familiare in grado di assisterla.

Le censure, che ribadiscono quelle già proposte in sede di appello, non assumono decisiva rilevanza, avendo ritenuto il giudice di appello, sulla base di altra risolutiva ratio decidendi, che non sussistessero le comprovate ragioni organizzative e produttive legittimanti il trasferimento presso la sede di (OMISSIS).

Su quest’ultimo punto, come già detto in precedenza, la valutazione è fornita di adeguata e logica motivazione, cui la ricorrente oppone un diverso e non consentito apprezzamento in sede di legittimità.

3. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia erronea liquidazione del danno da trasferimento illegittimo in mancanza di qualsiasi prova (cfr. relativo quesito a pag. 26 del ricorso).

La censura non è fondata, risolvendosi in un diverso apprezzamento rispetto all’accertamento operato dal giudice di merito circa la necessità del ricorso a criteri di tipo equitativo per la liquidazione del danno morale in questione (cfr Cass. n. 21253 del 2004 circa la possibilità di procedere in via equitativa a liquidazione del danno subito dal lavoratore in conseguenza di trasferimento illegittimo).

4. In conclusione il ricorso è destituito di fondamento e va rigettato.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con distrazione a favore degli Avv.ti Sabino Sarno e Renato Amato dichiaratisi antistatari.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese, che liquida in Euro 32,00 oltre Euro 2.500,00 per onorari ed oltre I.V.A., C.P.A. e spese generali, con distrazione a favore degli Avv.ti Sabino Sarno e Renato Amato antistatari.

Così deciso in Roma, il 31 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 2 maggio 2011

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