Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 962 del 17/01/2020

Cassazione civile sez. VI, 17/01/2020, (ud. 04/06/2019, dep. 17/01/2020), n.962

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – rel. Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21585-2018 proposto da:

G.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ADALBERTO 6,

presso lo studio dell’avvocato GENNARO ORLANDO, che la rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (OMISSIS), in

persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA

dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati NICOLA

VALENTE, EMANUELA CAPANNOLO, CLEMENTINA PULLI, MANUELA MASSA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1211/2018 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 27/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 04/06/2019 dal Consigliere Relatore Dott.ssa

ESPOSITO LUCIA.

Fatto

RILEVATO

che la Corte d’appello di Napoli confermava la sentenza di primo grado che aveva rigettato la domanda proposta da G.L. nei confronti dell’Inps ai fini del riconoscimento del diritto all’assegno di invalidità civile;

che la corte territoriale fondava il suo convincimento sugli esiti della consulenza tecnica rinnovata disposta nel giudizio d’appello, confermativa di quella espletata in primo grado, secondo la quale le condizioni sanitarie della ricorrente integravano un quadro clinico determinante il 67 % di invalidità;

che avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione G.L. sulla base di unico motivo, illustrato mediante memoria;

che l’INPS ha resistito con controricorso;

che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata.

Diritto

CONSIDERATO

Che con l’unico motivo la ricorrente deduce violazione o falsa applicazione di norme di diritto quali la L. b. 118 del 1971, art. 13, art. 115 c.p.c., artt. 24,32 e 38 Cost., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per essere la consulenza tecnica recepita nella sentenza impugnata affetta da carenze diagnostiche, specificamente con riferimento alle deficienze polmonari di cui è affetta la ricorrente, da valutare mediante specifici esami strumentali e non soltanto attraverso l’esame obiettivo, nonchè con riferimento alla considerazione del complessivo quadro patologico;

che il motivo è inammissibile poichè parte ricorrente non trascrive i passi salienti della consulenza tecnica che intende sottoporre a critica, limitandosi a lamentare la mancata considerazione di un referto spirometrico del 2012 a fronte degli esiti dell’esame obiettivo attestati dal consulente a seguito di esame clinico del 2017, in tal modo risolvendosi la censura, incentrata sulla critica della c.t.u., nell’espressione di un mero dissenso diagnostico, cioè in un’inammissibile critica al percorso motivazionale del giudice del merito (in tal senso Cass. n. 1652 del 03/02/2012);

che in base alle svolte argomentazioni il ricorso va dichiarato inammissibile, senza liquidazione delle spese processuali, in presenza di dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.;

che sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla sulle spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

Così deciso in Roma, il 4 giugno 2019.

Depositato in cancelleria il 17 gennaio 2020

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