Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9619 del 13/04/2021

Cassazione civile sez. trib., 13/04/2021, (ud. 19/11/2020, dep. 13/04/2021), n.9619

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. STALLA Giacomo Maria – Presidente –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. MELE Maria Elena – rel. Consigliere –

Dott. TADDEI Margherita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11802-2014 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

SILE SRL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 654/2013 della COMM. TRIB. REG. LAZIO SEZ.

DIST. di LATINA, depositata il 04/11/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

19/11/2020 dal Consigliere Dott. MARIA ELENA MELE.

 

Fatto

RITENUTO

Che:

L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo di impugnazione, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, sez. distaccata di Latina, con la quale era stata confermata la decisione di primo grado che annullava l’avviso di liquidazione dell’imposta di registro relativo alla sentenza del tribunale civile di Latina che aveva disposto il trasferimento in favore della società SILE srl, ai sensi dell’art. 2932 c.c., dell’immobile promesso in vendita dalla società Fin 2000 srl.

La Commissione tributaria provinciale, nell’accogliere il ricorso della contribuente, aveva rilevato che l’immobile oggetto della sentenza sottoposta a registrazione, pronunciata nel 2006, era stato precedentemente sottoposto a pignoramento immobiliare trascritto nel 1997 in favore di un soggetto diverso dalla società SILE, con ordine di rilascio immediato. Conseguentemente, la sentenza non poteva produrre il trasferimento del bene, sicchè dalla mancata acquisizione del medesimo deriverebbe l’illegittimità della richiesta dell’Ufficio. Inoltre, poichè l’aggiudicatario del bene, all’esito della procedura esecutiva, aveva già provveduto alla registrazione del decreto di trasferimento, la proprietà dell’immobile non poteva essere tassata due volte.

La CTR, nel confermare tale pronuncia, ha ritenuto che, essendo stato il bene trasferito ad un terzo il quale aveva pagato l’imposta dovuta, la sentenza civile non poteva produrre i suoi effetti sulla contribuente, verificandosi altrimenti la duplicazione dell’imposta.

La società SILE è rimasta intimata.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

Con l’unico motivo l’Agenzia delle entrate lamenta la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, artt. 37,43 e 57, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto ai fini dell’applicazione dell’imposta di registro rileva la pronuncia della sentenza da parte dell’autorità giudiziaria, mentre sono ininfluenti le vicende esterne, ed in specie la mancata disponibilità in capo al contribuente del bene trasferitogli con sentenza ex art. 2932 c.c..

Il motivo è fondato.

Ai sensi del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 37, la sentenza che, anche parzialmente, definisce il giudizio è soggetta a tassazione, ancorchè non passata in giudicato in quanto impugnata od ancora impugnabile. Conseguentemente, l’ufficio del registro provvede legittimamente alla liquidazione dell’imposta, emettendo il relativo avviso, che è impugnabile per vizi, formali o sostanziali, suoi propri. Pertanto, la riforma totale o parziale della sentenza assoggettata ad imposta nei successivi gradi di giudizio, e fino alla formazione del giudicato, non incide sul predetto avviso di liquidazione. L’eventuale riforma, piuttosto, integra un autonomo titolo per l’esercizio del diritto al conguaglio o al rimborso dell’imposta medesima il quale però deve essere fatto valere in via autonoma e non nel procedimento relativo all’avviso di liquidazione (Sez. 6-5, n. 12023 del 2018, Rv. 648482-01; Sez. 6-5, n. 12736 del 2014, Rv. 631094-01).

Tali conclusioni non mutano nel caso di sospensione della sentenza sottoposta a registrazione, dal momento che il presupposto del tributo non è collegato all’efficacia esecutiva della medesima, bensì all’esistenza di un titolo giudiziale soggetto a registrazione. In tal senso depone il chiaro tenore letterale del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 37, secondo il quale “gli atti dell’autorità giudiziaria in materia di controversie civili, che definiscono anche parzialmente il giudizio (…) sono soggetti all’imposta anche se al momento della registrazione siano stati impugnati o siano ancora impugnabili, salvo conguaglio o rimborso in base a successiva sentenza passata in giudicato”.

Si è inoltre precisato che l’imposta di registro non è volta a colpire il trasferimento di ricchezza, ma inerisce direttamente all’atto, preso in considerazione in funzione degli effetti giuridici ed economici che è destinato a produrre (Sez. 5, n. 9501 del 2018, Rv. 647830-01). Nè il cit. art. 37, contrasta con gli artt. 3 e 53 Cost., in quanto la sentenza, finchè non sia riformata con altra decisione passata in cosa giudicata, denuncia comunque direttamente o indirettamente un trasferimento di ricchezza assoggettabile all’imposta di registro (Corte Cost. n. 198 del 1976 e n. 203 del 1988 in relazione al R.D. 30 dicembre 1923, n. 3269, art. 11, il quale già imponeva la tassazione di sentenze suscettibili di gravame).

E’ dunque irrilevante, ai fini dell’applicazione dell’impostai che nella specie la contribuente non avesse la disponibilità del bene trasferito con la sentenza, rilevando al più tale circostanza ai fini dell’eventuale rimborso dell’imposta del D.P.R. n. 131 del 1986, ex art. 77.

In conclusione, il ricorso merita accoglimento. Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, può essere deciso nel merito ex art. 384 c.p.c., con il rigetto del ricorso originario proposto dalla contribuente.

Tenuto conto del recente consolidarsi della giurisprudenza di legittimità sulle questioni trattate, rispetto all’epoca della introduzione della lite, le spese di ogni fase e grado, con riferimento a tutti i giudizi, vanno interamente compensate tra le parti.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso originario della contribuente. Compensa integralmente tra le parti le spese di lite dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale di consiglio, mediante collegamento da remoto, il 19 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 13 aprile 2021

 

 

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