Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9619 del 02/05/2011

Cassazione civile sez. lav., 02/05/2011, (ud. 31/03/2011, dep. 02/05/2011), n.9619

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FOGLIA Raffaele – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – rel. Consigliere –

Dott. MORCAVALLO Ulpiano – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso RG n. 19818/2007 proposto da:

VENTANA SERRA S.p.A. (olim Ventana Cargo S.p.A.), in persona

dell’amministratore delegato e legale rappresentante pro tempore

Dott. R.C., elettivamente domiciliata in Roma, Via

Vallisneri n. 11, presso lo studio dell’Avv. PACIFICI Paolo, che la

rappresenta, unitamente e disgiuntamente, con l’Avv. Arturo Amore del

foro di Torino come da procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

S.S., elettivamente domiciliato in Roma, Via A.

Baiamonti n. 4, presso lo studio dell’Avv. AMATO Renato, che lo

rappresenta e difende, unitamente e disgiuntamente, con l’Avv. Sabino

Sarno del foro di Napoli come da procura a margine del ricorso;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza n. 520/07 della Corte di Appello di

Torino del 13.04.2007/16.04.2007 nella causa iscritta al n. 1244 R.G.

dell’anno 2006.

Udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

31.03.2011 dal Cons. Dott. Alessandro De Renzis;

sentito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. FINOCCHI

GHERSI Renato, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Torino con sentenza n. 1953 del 2006 respingeva le domande di S.S. intese ad ottenere la dichiarazione di invalidità del trasferimento dall’unità produttiva di (OMISSIS) a quella di (OMISSIS), disposto con comunicazione del 26.08.2003, resa esecutiva il 19.02.2004, con richiesta di risarcimento del danno morale e biologico in conseguenza del comportamento antisindacale della datrice di lavoro.

Tale decisione, appellata dallo S., è stata riformata dalla Corte di Appello di Torino con sentenza n. 520 del 2007, che ha dichiarato la nullità del trasferimento in questione,con condanna dell’appellata a risarcire i danni subiti dal lavoratore per l’illegittimo trasferimento, liquidati in Euro 7.500,00, oltre accessori.

La Corte territoriale ha ritenuto non sussistenti nella specie comprova ragioni tecniche, organizzative e produttive di cui all’art. 2113 cod. civ., giacchè il lavoratore, a seguito del trasferimento a (OMISSIS), non prestò la propria attività lavorativa in favore della Ventana Cargo, ma venne subito distaccato presso un terza azienda. Il che, secondo la Corte, dimostrava che non vi fosse alcuna necessità della sua attività lavorativa presso la sede di (OMISSIS) e rendeva di per sè ingiustificato il trasferimento.

La Ventana Serra, già Ventana Cargo, ricorre per cassazione con tre motivi.

Lo S. resiste con controricorso, illustrato con memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo del ricorso la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione della L. n. 300 del 1970, art. 22, degli artt. 2103, 1185, 1375 e 2697 cod. civ., nonchè vizio di motivazione, sostenendo che il giudice di appello erroneamente ha riscontrato un comportamento antisindacale di essa datrice di lavoro nel disporre il trasferimento dello S. da (OMISSIS) a (OMISSIS), giacchè nell’unità produttiva campana le mansioni di autista erano state soppresse.

Il motivo, che ribadisce quanto già dedotto in sede di appello, è infondato.

Il giudice di appello ha rilevato, con adeguata e coerente motivazione, che lo S. non era la r.s.a. degli autisti, ma di tutti i dipendenti dell’unità produttiva di (OMISSIS) che comprendeva anche altri addetti, sicchè per il suo trasferimento era necessario il nulla osta della L. n. 300 del 1970, ex art. 22.

2. Con il secondo motivo del ricorso la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2103, 1185, 1375 e 2697 cod. civ., artt. 112, 116, 409 e 100 c.p.c., nonchè vizio di motivazione, sostenendo che il giudice di appello non ha preso in considerazione la circostanza che essa società aveva fornito la prova delle ragioni tecniche e produttive poste a fondamento del trasferimento in questione del lavoratore distaccato presso una azienda collegata con la Ventana.

Anche questo motivo non coglie nel segno e va disatteso.

La sentenza impugnata sul punto, come già detto, ha fornito ragionevole spiegazione evidenziando che lo S., a seguito del trasferimento a (OMISSIS), non prestò la propria opera di autotrasporto in favore della Ventana Cargo, ma venne distaccato preso un terza azienda (Arcese Trasporti), senza alcuna dimostrazione – da parte della società – della necessità dell’attività lavorativa del dipendente presso la sede di (OMISSIS). Nè è decisiva la circostanza, invocata dalla società Ventana Serra e relativa all’unicità dell’altra filiale di (OMISSIS) come destinazione del lavoratore trasferito, essendo tale deduzione in fatto del tutto nuova, per essere stata proposta per la prima volta in questa sede di legittimità dalla ricorrente. Quest’ultima invero non indica, come avrebbe dovuto, in ossequio ai principio di autosufficienza del ricorso in cassazione, di averla rappresentata nel giudizio di appello (sul principio di autosufficienza cfr. Cass,.

n. 17365 del 2010 relativa ad analoga controversia tra Ventana Serra ed altro dipendente trasferito alla sede di (OMISSIS); cfr. anche Cass. n. 5043 del 2009; n. 5043 del 2009; n. 4283 del 2009; n. 338 del 2009).

Non potendo pertanto l’esistenza di tale fatto essere accertata in sede di legittimità, ne consegue, alla stregua degli elementi acquisiti al giudizio, la correttezza della valutazione conclusiva di ingiustificatezza del trasferimento dello S. a (OMISSIS).

Nè – contrariamente a quanto sostenuto dalla parte ricorrente – assume decisivo rilievo, ai fini del disconoscimento dell’interesse del lavoratore ad ottenere declaratoria di illegittimità del trasferimento, il fatto della soppressione della sede di (OMISSIS), trattandosi di circostanza successiva al trasferimento stesso (nella memoria ex at. 378 c.p.c., la difesa dello S. precisa che l’impugnativa del licenziamento – intimato dalla società – è stata rigettata definitivamente con pronuncia di questa Corte con sentenza n. 26809 del 2008, in data ben successiva alla proposizione della domanda per la declaratoria di invalidità del trasferimento in questione).

3. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia erronea liquidazione del danno morale da trasferimento illegittimo in mancanza di qualsiasi prova (cfr. relativo quesito a pag. 29 del ricorso).

La censura non è fondata, risolvendosi in un diverso apprezzamento rispetto all’accertamento operato dal giudice di merito circa la necessità del ricorso ai criteri di tipo equitativo per la liquidazione del danno morale in questione (cfr. Cass. n. 21253 del 2004 circa la possibilità di procedere in via equitativa a liquidazione del danno subito dal lavoratore in conseguenza di trasferimento illegittimo).

4. In conclusione il ricorso è destituito di fondamento e va rigettato.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con distrazione a favore degli Avv.ti Sabino Sarno e Renato Amato dichiaratisi antistatari.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese, che liquida in Euro 23,00, oltre Euro 2.500,00 per onorari ed oltre I.V.A., C.P.A. e spese generali, con distrazione a favore degli Avv.ti Sabino Sarno e Renato Amato antistatari.

Così deciso in Roma, il 31 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 2 maggio 2011

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