Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9618 del 13/04/2021

Cassazione civile sez. trib., 13/04/2021, (ud. 19/11/2020, dep. 13/04/2021), n.9618

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. STALLA Giacomo Maria – Presidente –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. MELE Maria Elena – rel. Consigliere –

Dott. TADDEI Margherita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11286-2014 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

M.A. e L.M.C., elettivamente domiciliati

in ROMA, VIA CARLO MIRABELLO 25, presso lo studio dell’avvocato

MARIA FRANCESCA DE PASQUA, rappresentati e difesi dall’avvocato

ANGELA LILIANA LAGRECA;

– controricorrenti –

avverso ra sentenza n. 66/2013 della COMM. TRIB. REG.BASILICATA,

depositata il 11/03/2013; udita la relazione della causa svolta

nella camera di consigliò del 19/11/2020 dal Consigliere Dott.

MARIA ELENA MELE.

 

Fatto

RITENUTO

che:

L’Agenzia delle entrate provvedeva alla registrazione della sentenza del Tribunale civile di Matera n. 686/04 con la quale veniva accolta la domanda di risarcimento del danno promossa da M.A. e L.M.C., in qualità di genitori del figlio minore rimasto invalido al 90% a seguito di un sinistro stradale.

L’Ufficio notificava al M. e alla L., nonchè ad altri coobbligati in solido, avvisi di liquidazione con cui richiedeva il pagamento in via solidale dell’imposta di registro.

Avverso tale atto il M. e la L. proponevano ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Matera ritenendo che la sentenza civile dovesse essere registrata con prenotazione a debito, ai sensi del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 59. La CTP accoglieva il ricorso ritenendo che tale disposizione prevede la registrazione a debito di sentenze di condanna al risarcimento di danni prodotti da fatti anche solo astrattamente costituenti reato e che, nella fattispecie, ricorreva tale circostanza in quanto la violazione di norme del codice della strada integrava un fatto penalmente rilevante.

Tale pronuncia veniva confermata dalla Commissione tributaria regionale avanti alla quale l’Agenzia delle entrate aveva proposto appello.

Avverso tale decisione l’Ufficio ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un motivo di impugnazione.

Resistono con controricorso i contribuenti.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con l’unico motivo, l’Agenzia delle entrate lamenta la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 59, lett. d), art. 57, comma 1, e art. 60, comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la sentenza impugnata escluso la responsabilità solidale del soggetto danneggiato, beneficiario del risarcimento danni, nonostante che la sentenza sottoposta a tassazione non avesse indicato la parte sulla quale doveva essere recuperata la relativa imposta e che neppure il cancelliere, nel produrre la sentenza per la registrazione, avesse fornito tale indicazione.

Il motivo è infondato.

Il D.P.R. n. 131 del 1986, art. 59, lett. d), contempla, tra le ipotesi in cui è prescritta la registrazione a debito, cioè senza contemporaneo pagamento delle imposte dovute, le sentenze e gli altri atti degli organi giurisdizionali che condannano al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato.

La ratio di tale previsione, come chiarito dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 414 del 1989, si fonda su considerazioni etico-morali, non già su principi di carattere tributario, avendo il legislatore ritenuto di non dover gravare il danneggiato da reato di ulteriori spese, anche tenendo conto che il recupero del credito, cui di regola si riferisce l’imposta, si appalesa spesso aleatorio. In tali casi, gli Uffici procedono alla registrazione a debito e, in applicazione del citato D.P.R., art. 60, effettuano il recupero dell’imposta prenotata soltanto nei confronti delle parti obbligate al risarcimento, senza che operi il principio di solidarietà di cui al citato Decreto, precedente art. 57.

Si è, altresì, precisato che il termine generico di sentenze, contenuto nel citato art. 59, lett. d), si riferisce sia alle sentenze penali, sia alle sentenze civili, ben potendo il giudice civile, in caso di estinzione del reato o di mancanza di querela, accertare incidenter tantum la sussistenza del reato al limitato fine della risarcibilità dei danni non patrimoniali ai sensi dell’art. 2059 c.c. (Corte Cost., sentenza n. 414 del 1989 cit.).

Anche la Corte di cassazione ha affermato che la previsione in esame deve essere intesa in senso ampio, sì da comprendere tutti i fatti che possano astrattamente configurare un’ipotesi di reato, non richiedendosi che le sentenze in parola siano pronunciate solo a seguito di un giudizio penale o che si tratti di fattispecie che abbiano dato origine in concreto ad un procedimento penale. Conseguentemente, si è ritenuto che il fatto può essere apprezzato anche nell’ambito di una sentenza di condanna emessa in esito a un giudizio civile, senza che siano, in tal caso, necessarie l’imputazione in sede penale o la contestuale trasmissione degli atti alla procura della Repubblica per l’esercizio della relativa azione (Cass., Sez. 5, n. 5952 del 2007; Sez. 5, n. 24096 del 2014; Sez. 5, n. 1296 del 2020, Rv. 656671-01).

Si è altresì escluso che assuma rilievo la circostanza che, in relazione ai fatti suscettibili di costituire reato, accertati dal giudice civile, alcuni dei convenuti siano stati condannati al risarcimento del danno ed altri no (v. ancora Cass., Sez. 5, n. 5952 del 2007).

Pertanto, per determinare la prenotazione a debito, è sufficiente che vi siano fatti obiettivamente rilevanti penalmente. In questo modo si evita che il danneggiato venga chiamato a pagare, in virtù del vincolo di solidarietà, l’imposta di registro e, in applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 60, tale imposta potrà poi essere recuperata, ma solo nei confronti dei convenuti che sono stati condannati al risarcimento del danno e non di quelli nei cui confronti la relativa domanda è stata respinta (Cass., Sez. 5, n. 1296 del 22/01/2020, Rv. 656671-01). Ai fini della prenotazione a debito infatti, ciò che rileva è la oggettiva riconducibilità a fattispecie di reato dei fatti posti a fondamento della domanda risarcitoria e non i titoli di responsabilità che, in relazione agli stessi fatti, siano configurabili.

Nel caso di specie il giudice d’appello ha fatto corretta applicazione dei principi sopra enunciati affermando che la disciplina della prenotazione a debito dettata dal D.P.R. n. 131 del 1986, art. 59, consentiva la registrazione a debito della sentenza senza aggravare di ulteriori spese il danneggiato e che non era di ostacolo a tale conclusione la previsione recata dal D.P.R. n. 131 del 1986, art. 60, comma 2, il quale stabilisce che “nelle sentenze e negli altri atti degli organi giurisdizionali di cui all’art. 59, lett. d), deve essere indicata la parte obbligata al risarcimento del danno, nei cui confronti deve essere recuperata l’imposta prenotata a debito”.

La sentenza, pronunciando la condanna al risarcimento del danno nei confronti del soggetto ritenuto responsabile del medesimo, aveva in tal modo indicato la parte nei cui confronti l’imposta doveva essere recuperata (Cass., Sez. 5, n. 24096 del 2014, in motivazione), sicchè, risultando soddisfatta la condizione posta dalla richiamata disposizione, non si frapponevano ostacoli all’applicazione del citato art. 59, lett. d).

Per tali ragioni, il ricorso deve essere rigettato e la parte soccombente condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che si liquidano in Euro 4.100,00, oltre rimborso spese generali di difesa e accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale mediante collegamento da remoto, il 19 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 13 aprile 2021

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