Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9618 del 13/04/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 13/04/2017, (ud. 23/03/2017, dep.13/04/2017),  n. 9618

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 121/2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

N.B.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2921/39/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del LAZIO SEZIONE DISTACCATA di LATINA, depositata il

21/05/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 23/03/2017 dai Consigliere Dott. GIULIA IOFRIDA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, nei confronti di N.B. (che non resiste), avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio Sezione staccata di Latina n. 2921/39/2015, depositata in data 21/05/2015, con la quale – in controversia concernente le riunite impugnazioni di avvisi di accertamento emessi per maggiore IRPEF, IRAP ed IVA dovute in relazione agli anni d’imposta 2005 e 2006 a seguito di rideterminazione in via induttiva del reddito d’impresa (commercio al dettaglio di materiali edili), stante l’omessa dichiarazione, – è stata confermata la decisione di primo grado, che aveva accolto il ricorso del contribuente.

In particolare, i giudici d’appello, nel respingere i gravame dell’Agenzia delle Entrate, hanno sostenuto che Ufficio non aveva “chiarito gli elementi fondati con i quali determinare i maggiori ricavi” nè aveva “validamente contrastato le giustificazioni fornite dal contribuente con prove documentali”, cosicchè non potevano essere condivise “tutte le presunzioni ed i rilievi operati dall’Ufficio” ed erano state “verificate correttamente registrazioni contabili e costi confluiti anche nella formazione del bilancio”.

A seguito di deposito di proposta ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in Camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti; il Collegio ha disposto la redazione della ordinanza con motivazione semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. La ricorrente lamenta, con unico motivo, la nuilità della sentenza, ex art. 360 c.p.c., n. 4, per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2 e dell’art. 132 c.p.c. comma 2 n. 4.

2. La censura è fondata.

Secondo il costante insegnamento di questa Corte sussiste il vizio di nullità della sentenza per omessa motivazione, allorchè essa sia priva dell’esposizione dei motivi in diritto sui quali è basata la decisione (Cass. 16581/2009; Cass. 18108/2010).

La C.T.R. si è limitata a rinviare del tutto genericamente a quanto accertato dai giudici di primo grado – neppure potendosi peraltro individuare un richiamo per relationem alla motivazione espressa dai giudici di primo grado, secondo quanto chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte nella sentenza n. 642/2015 – senza dare conto dell’esame dei motivi di appello dell’Ufficio e senza motivare sulle circostanze specifiche del caso concreto. Vengono utilizzate formule di stile che non rispondono alle specifiche doglianze mosse dall’appellante. Difetta pertanto la spiegazione, in maniera chiara, univoca ed esaustiva, delle ragioni, attribuibili ai giudicante, giustificanti la decisione di rigetto di tale gravame.

3. Per tutto quanto sopra esposto, in accoglimento del ricorso, va cassata la sentenza impugnata con rinvio alla C.T.R. dei Lazio, in diversa composizione. Il giudice del rinvio provvederà alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata; rinvia alla C.T.R. del Lazio in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 23 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 13 aprile 2017

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