Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9617 del 25/05/2020

Cassazione civile sez. I, 25/05/2020, (ud. 07/02/2020, dep. 25/05/2020), n.9617

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

Dott. SCORDAMAGLIA Irene – rel. Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7154/2019 proposto da:

B.A., elettivamente domiciliato in Monfalcone, alla Via Duca

d’Aosta n. 66, presso lo studio dell’Avvocato Federico Cechet, che

lo rappresenta e difende in forza di procura speciale allegata al

ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, (OMISSIS);

– intimato –

avverso il decreto del Tribunale di Campobasso del 17 gennaio 2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7

febbraio 2020 dal Consigliere Dottoressa IRENE SCORDAMAGLIA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. B.A., cittadino del (OMISSIS), ricorre avverso il decreto meglio indicato in epigrafe, con il quale il Tribunale di Campobasso ha respinto il ricorso proposto avverso il provvedimento di diniego della protezione internazionale emesso dalla locale Commissione territoriale.

1.1. In via preliminare, chiede di sollevare questione di illegittimità costituzionale del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 3-septies così come modificato dalla L. n. 46 del 2017, art. 6, comma 1, per violazione dell’art. 3 Cost., comma 1, art. 24 Cost., commi 1 e 2, art. 111 Cost., commi 1, 2 e 7, essendo stata eliminata la possibilità di proporre appello avverso le decisioni del Tribunale.

1.2. Con il primo motivo, nel merito, denuncia la nullità del decreto impugnato e del procedimento, avendo il Tribunale omesso di fissare l’udienza di comparizione delle parti obbligatoriamente prevista dalla legge, nonostante l’espressa istanza del ricorrente e sebbene mancasse la videoregistrazione del colloquio del richiedente dinanzi alla Commissione Territoriale.

1.3. Con il secondo motivo nel merito denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 11 censurando il decreto impugnato nella parte in cui aveva reputato insussistenti i presupposti per il riconoscimento, in suo favore, della protezione umanitaria, assumendo che l’allegato timore di rimanere vittima, in ipotesi di rientro nel Paese di origine, delle persecuzioni dei familiari della moglie o della persona cui aveva chiesto il denaro occorrente per potere espatriare, non era certo eliso dalla possibilità di rivolgersi, per ottenerne protezione, alle Autorità del suo Paese, in considerazione del deficit di tutela dei diritti dei cittadini ivi esistente.

2. L’Amministrazione intimata è rimasta tale.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il Collegio ha disposto che la motivazione della presente ordinanza sia redatta in forma semplificata, non facendosi questioni rilevanti ai fini della funzione nomofilattica di questa Corte.

Il decreto impugnato deve essere annullato per le ragioni di seguito indicate.

1. La questione di legittimità costituzionale della norma di cui dalla L. n. 46 del 2017, art. 6, comma 1, che prevede il solo rimedio del ricorso per cassazione per impugnare il decreto del Tribunale in materia di protezione internazionale, è manifestamente infondata.

Questa Corte si è già sulla stessa pronunciata, affermando che la non reclamabilità del decreto di primo grado è compatibile con i principi costituzionali, trovando ragionevole giustificazione nell’esigenza di accelerare la definizione dei giudizi in questione, aventi ad oggetto diritti fondamentali, ed essendo rimessa alla discrezionalità del legislatore la scelta di escludere l’appellabilità della decisione di primo grado, con riguardo ai giudizi che sollecitano una pronta soluzione, dal momento che la garanzia del doppio grado di giurisdizione di merito non trova copertura generalizzata a livello costituzionale (Corte Cost., sent. n. 199 del 2017 e 243 de 2014; ord. n. 42 del 2014; Sez. 2, n. 6225 del 15/03/2010, Rv. 611813; Sez. 1, n. 7409 del 15/12/1983, Rv. 432006).

2. Il primo motivo di ricorso è, invece, fondato, con assorbimento di ogni ulteriore censura.

Contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale di Campobasso, onde escludere la necessità della fissazione dell’udienza in cui procedere all’interrogatorio del richiedente, non basta che sia in atti il verbale di audizione dinanzi alla Commissione territoriale e che questo sia ritenuto tale da comprovare l’accurata e approfondita audizione dello straniero. Difatti, nel giudizio dinanzi all’autorità giudiziaria, in caso di mancanza della videoregistrazione del colloquio tenutosi dinanzi alla Commissione territoriale, il giudice deve necessariamente fissare l’udienza per la comparizione delle parti, configurandosi, in difetto, la nullità del decreto con il quale viene deciso il ricorso, per violazione del principio del contraddittorio.

Tale interpretazione è resa evidente non solo dalla lettura, in combinato disposto, al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, commi 10 ed 11 che distinguono, rispettivamente, i casi in cui il giudice può fissare discrezionalmente l’udienza, da quelli in cui egli deve necessariamente fissarla, ma anche dalla valutazione delle intenzioni del legislatore che ha previsto la videoregistrazione quale elemento centrale del procedimento, per consentire al giudice di valutare il colloquio con il richiedente in tutti i suoi risvolti, inclusi quelli non verbali, anche in ragione della natura camerale non partecipata della fase giurisdizionale. Si tratta di orientamento largamente condiviso (Sez. 6 – 1, n. 17076 del 26/06/2019, Rv. 654445 – 01; Sez. 1 -, n. 5973 del 28/02/2019, Rv. 652815 – 01; Sez. 6 – 1, n. 2817 del 31/01/2019, Rv. 652463 – 01; Sez. 1 -, n. 17717 del 05/07/2018, Rv. 649521 – 05), cui il Collegio intende senz’altro dare continuità.

3. Il decreto impugnato va, quindi, cassato limitatamente al primo motivo, con assorbimento del secondo. Segue il rinvio al Tribunale di Campobasso, il quale, in diversa composizione, si uniformerà al principio esposto e rinnoverà l’esame dei profili di merito.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo, assorbito il secondo, cassa il decreto impugnato e rinvia al Tribunale di Campobasso.

Così deciso in Roma, il 7 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA