Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9617 del 13/04/2017
Cassazione civile, sez. VI, 13/04/2017, (ud. 23/03/2017, dep.13/04/2017), n. 9617
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –
Dott. MOCCI Mauro – rel. Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 12126/2016 proposto da:
D.L.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DONATELLO
71, presso lo studio dell’avvocato PIERPAOLO BAGNASCO, rappresentato
e difeso unitamente e disgiuntamente dagli avvocati GIUSEPPE
CIARAMELLA e FRANCESCO DI LORENZO;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– resistente –
avverso la sentenza n. 10797/48/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 02/12/2015;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 23/03/2017 dal Consigliere Dott. MAURO MOCCI.
Fatto
RILEVATO IN FATTO
che la Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., delibera di procedere con motivazione sintetica;
che D.L.L. propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania che aveva accolto l’appello dell’Agenzia delle Entrate contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Napoli. Quest’ultima, a sua volta, aveva accolto l’impugnazione del contribuente avverso l’avviso di liquidazione per imposta di registro, in relazione all’anno 2009;
che, nella decisione impugnata, la CTR ha affermato che la sentenza civile (della cui registrazione si trattava) sarebbe stata perfettamente conoscibile dal contribuente, che era stato parte del giudizio ed inoltre l’Ufficio si sarebbe limitato alla mera liquidazione, senza alcuna valutazione discrezionale, dell’imposta di registro dovuta, secondo criteri predeterminati in relazione alla base imponibile.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che il ricorso è affidato ad un unico motivo, col quale il D.L. adduce la nullità della sentenza per violazione dell’art. 52, comma 2, nonchè del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 20, commi 1 e 2, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4: il contribuente non avrebbe ricevuto la notifica dell’atto di appello e sarebbe venuto a conoscenza dell’accoglimento del gravame, solo a seguito di una verifica casuale;
che l’Agenzia si è costituita senza depositare controricorso;
che il motivo è fondato;
che il mancato deposito dell’avviso di ricevimento rende incerta la notifica dell’appello e dunque inammissibile il gravame (Sez. 5, n. 22932 del 29/10/2014; Sez. 2, n. 7815 del 04/04/2006); che da ciò consegue la necessità dell’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata (Sez. 5, n. 24245 del 18/11/2011);
che il ricorso va dunque accolto, posto che il ricorrente ha depositato il documento 27 gennaio 2016, con la quale la segreteria della CTR di Napoli attesta la mancanza dell’avviso di ricevimento allegato all’atto di appello, agli atti del fascicolo d’ufficio;
che le spese del giudizio di merito devono essere compensate, stante l’eccezionalità della situazione, mentre quelle del giudizio di cassazione vanno dichiarate irripetibili.
PQM
Accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata.
Compensa le spese del merito e dichiara irripetibili quelle del giudizio di cassazione.
Motivazione semplificata.
Così deciso in Roma, il 23 marzo 2017.
Depositato in Cancelleria il 13 aprile 2017