Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9617 del 12/05/2015


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Civile Sent. Sez. L Num. 9617 Anno 2015
Presidente: VIDIRI GUIDO
Relatore: NAPOLETANO GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso 18443-2012 proposto da:
I.S.P. S.R.L. P.I. 00512870676, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata
in ROMA, VIA DELLE TRE MADONNE 8, presso lo studio
dell’avvocato MARCO MARAZZA, che la rappresenta e
difende unitamente all’avvocato ANTONELLO DI BIAGIO,
2015

giusta delega in atti;
– ricorrente –

501

contro

IUDICELLI MARIA C.F. DCLLCU67D48D768Q, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA FRATELLI ROSSELLI 2, presso

Data pubblicazione: 12/05/2015

lo studio dell’ avvocato LAURA GUERCIO, (che -rd
T,

TI-_tai—7—–n.ent2/11′
.

rappresentate difeAcet „Ir.

avvocato SANTI

DISTEFANO, giusta delega in atti;
– controricorrente

avverso la sentenza n. 349/2012 della CORTE D’APPELLO

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 29/01/2015 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE
NAPOLETANO;
udito l’Avvocato MARAZZA MAURIZIO per delega MARAZZA
MARCO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARCELLO MATERA, che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

di CATANIA, depositata il 09/05/2012 R.G.N. 953/2011;

RG 18443-12 N.14 UD 29L15

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
ì
ha Corte di Appello di Catania, confermando la sentenza del Tribunale di
Catania, accoglieva la domanda di Iudicelli Maria, proposta nei confronti

oggettivo con tutte le conseguenze economiche e giuridiche di cui all’art. 18
della legge n. 300 de41 1970.
A base del decisum la Corte del merito, e per quello che interessa in questa
sede, poneva il fondante rilevo secondo il quale non erano stati prodotti
bilanci o documentazione attestante la necessità di procedere alla
riorganizzazione aziendale in ragione della dedotta crisi. Né secondo la Corte
del merito risultavano sufficientemente provate le ragioni tecnico produttive
poste a fondamento del licenziamento.

Quanto al dedotto aliunde perceptum la predetta Corte rilevava che la relativa
prova incombeva al datore di lavoro.

Avverso questa sentenza la società in parola ricorre in cassazione sulla base
di due censure.

Resiste con controricorso la parte intimata.

La società deposita memoria illustrativa.

MOTIVI DELLA DECISIONE
2reliminarmente va rilevata la infondatezza della eccezione sollevata da parte
resistente circa la invalidità della procura rilasciata al procuratore della

della I.S.P. s.r.1., d’impugnativa del licenziamento per giustificato motivo

società ricorrente per non essere stato specificato e allegato il titolo
legittimante e se lo stesso contenesse i poteri per la nomina dei difensori

nel giudizio di cassazione.
Infatti secondo le Sezioni Unite di questa Corte in tema di rappresentanza

dei difensori e conferimento di procura alla lite, può essere riconosciuto
soltanto a colui che sia investito di potere rappresentativo di natura
sostanziale in ordine al rapporto dedotto in giudizio, con la conseguenza che
il difetto di poteri siffatti si pone come causa di esclusione anche della

legitimatio ad processum del rappresentante, il cui accertamento, trattandosi
di presupposto attinente alla regolare costituzione del rapporto processuale,
può essere compiuto in ogni stato e grado del giudizio e, quindi, anche in
sede di legittimità, con il solo limite del giudicato sul punto, e con
pòssibilità di diretta valutazione degli atti attributivi del potere del
potere rappresentativo( Cass. SU. 16 novembre 2009 n. 24179 e Cass. 20
febbraio 2013 n. 4248). In tema di rappresentanza processuale della persona
giuridica, ha precisato,inoltre, questa Corte, solo in presenza di
contestazioni circa la qualità di rappresentante sostanziale in capo al
procuratore speciale che abbia sottoscritto la procura alle liti incombe,
sulla parte rappresentata, l’onere della prova dei poteri rappresentativi
spesi in ordine al rapporto dedotto in giudizio( Cass. 28 settembre 2011 n.
19824).
Nella specie parte ricorrente ha dimostrato, con la documentazione allegata
alla memoria

illustrativa,— documentazione

questa

che

riguardando

l’ammissibilità del ricorso ben può essere prodotta ai sensi dell’art. 372
2

processuale, il potere rappresentativo, con la correlativa facoltà di nomina

cpc,….la ricorrenza in capo al sottoscrittore della procura alle liti dei
poteri rappresentativi spesi in ordine al rapporto dedotto in giudizio.
Con il primo motivo del ricorso la società, deducendo violazione e falsa
applicazione dell’art. 420 cpc e vizio di motivazione, sostiene che la Corte

dimostrare l’esigenza di attuare il piano riorganizzativo dell’azienda presso
gli uffici di Catania adottato proprio per far fronte alla commessa relativa
al Lotto n. 3.

La censura è infondata .

Invero il

decisum della Corte territoriale, non si basa sulla mancanza di

prova di un piano di riorganizzazione aziendale, ma sul rilievo che, come
già detto in narrativa, non è risultata dimostrata documentalmente ( bilanci o
altri documenti) la dedotta crisi posta a giustificazione dell’allegata
necessità di procedere alla riorganizzazione aziendale che, tra l’altro ,non è
risultata, secondo la Corte del merito, effettiva.

Sono,pertanto, del tutte estranee alla

ratio decidendi

della sentenza

impugnata le critiche mosse dalla società ricorrente.

I limiti del devolutum

di cui alla critica in esame, del resto non consentono

a questo giudice di legittimità una valutazione della sentenza impugnata
diversa dai profili denunciati.
Con la seconda censura la società, denunciando violazione e/o falsa
applicazione degli artt. 420 e 210 cpc nonché vizio di motivazione, rileva che
la Corte del merito erroneamente non ha dato seguito al richiesto ordine di

3

del merito erroneamente non ha ammesso l’articolata prova per testi diretta a

esibizione all’Agenzia delle entrate ai fini della prova dell’aliunde
perceptum.

La censura è infondata.

Preliminarmente, va richiamato, l’orientamento di questa Corte, cui si è

di licenziamento illegittimo, il datore di lavoro che contesti la richiesta
risarcitoria pervenutagli dal lavoratore è onerato, pur con l’ausilio di
presunzioni semplici, della prova dell’aiiunde perceptum

o

dell’

aliunde percipiendum, a nulla rilevando la difficoltà di tale tipo di prova o
la mancata collaborazione del dipendente estromesso dall’azienda, dovendosi
escludere che il lavoratore abbia l’onere di farsi carico di provare una
circostanza, quale la nuova assunzione a seguito del licenziamento, riduttiva
del danno patito ( Cass. 17 novembre 2010 n. 23226) .
Tanto precisato va, altresì, annotato che secondo giurisprudenza di
legittimità in tema di poteri istruttori d’ufficio del giudice del lavoro
l’emanazione di ordine di esibizione (nella specie di documenti) è
discrezionale e la valutazione di indispensabilità non deve essere neppure
esplicitata nella motivazione; ne consegue che il relativo esercizio è
svincolato da ogni onere di motivazione e il provvedimento di rigetto
dell’istanza di ordine di esibizione non è sindacabile in sede di legittimità,
neppure sotto il profilo del difetto di motivazione, trattandosi di strumento
istruttorio residuale, utilizzabile soltanto quando la prova dei fatti non
possa in alcun modo essere acquisita con altri mezzi e l’iniziativa della

4

adeguata la Corte del merito nella sentenza impugnata, secondo cui in tema

parte

instante

non

abbia,

a

differenza

del

caso

di

specie, finalità esplorativa ( Cass. 25 ottobre 2013 n. 24188).
Il ricorso sulla base delle esposte considerazioni, in conclusione, va
rigettato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento
delle spese giudiziali liquidate in E. 100,00 per esborsi ed E. 3.500,00 per
compensi oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 29 gennaio 2015
Il Presidente

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza.

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