Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9616 del 13/04/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 13/04/2017, (ud. 23/03/2017, dep.13/04/2017),  n. 9616

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11889/2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

D.M.G., elettivamente domiciliato in ROMA, V. A. RIBOTY 3,

presso lo studio dell’avvocato ANGELA GIUSEPPA SAVINA FURNERI,

rappresentato e difeso dall’avvocato LUIGI MARIA CINQUERRUI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1744/21/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della SICILIA – SEZIONE DISTACCATA di CALTANISSETTA,

depositata il 27/04/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 23/03/2017 dal Consigliere Dott. MAURO MOCCI.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che la Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., delibera di procedere con motivazione sintetica;

che l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia che aveva rigettato il suo appello contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Caltanissetta. Quest’ultima aveva accolto l’impugnazione di D.M.G. contro una cartella di pagamento per imposta di registro relativa al 1994;

che, nella decisione impugnata, la CTR ha affermato che il gravame si sarebbe fondato su un motivo nuovo rispetto a quelli contenuti nel proprio atto di primo grado. Inoltre il contribuente avrebbe avuto tutti i requisiti previsti dalla L. n. 604 del 1954, per godere delle agevolazioni fiscali anche per la compravendita del terreno.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il ricorso è affidato a due motivi;

che, col primo, l’Agenzia deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4: assume la ricorrente che essa, nel proprio gravame, non avrebbe introdotto motivi nuovi, ma argomentazioni idonee a qualificare correttamente i fatti, senza modificare il petitum o la causa petendi;

che, con la seconda doglianza, la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4: la CTR avrebbe pronunziato ultra ed extra petita, nella parte in cui aveva sostenuto che il D.M. avesse i requisiti previsti dalla L. n. 604 del 1954, per godere delle agevolazioni fiscali anche per la compravendita del terreno registrata in (OMISSIS);

che l’intimato si è costituito con controricorso;

che va premesso che, diversamente dall’assunto del D.M., la sentenza della CTR non ha dichiarato l’appello inammissibile “anche per omessa notifica dell’atto di impugnazione alla Serit Sicilia s.p.a., che era stata parte del giudizio di primo grado”: l’unica ratio decidendi concerne la novità del motivo addotto per il gravame;

che la prima doglianza dell’Agenzia è fondata;

che, in tema di contenzioso tributario, il divieto di domande nuove previsto al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 57, comma 1, trova applicazione anche nei confronti dell’Ufficio finanziario, al quale non è consentito, innanzi al giudice d’appello, avanzare pretese diverse, sotto il profilo del fondamento giustificativo, e dunque sul piano della causa petendi, da quelle recepite nell’atto impositivo, altrimenti ledendosi la concreta possibilità per il contribuente di esercitare il diritto di difesa attraverso l’esternazione dei motivi di ricorso, i quali, necessariamente, vanno rapportati a ciò che nell’atto stesso risulta esposto (Sez. 5, n. 9810 del 07/05/2014);

che la causa petendi attiene alla pretesa impositiva da parte dell’Agenzia ed è formalizzata attraverso la cartella di pagamento;

che, nella specie, avanti la CTP la materia del contendere aveva riguardato l’annullamento della cartella, sulla scorta del fatto che, con altra decisione della Commissione Provinciale, era stato annullato l’avviso di liquidazione dell’imposta, mentre, in grado di appello, l’Agenzia aveva sostenuto che la stessa cartella fosse stata emessa per il mancato pagamento dell’imposta di registro, relativamente alla compravendita di un terreno agricolo, nel 2001: si era dunque trattato di una diversa impostazione difensiva, sul presupposto della ritenuta validità della cartella;

che anche il secondo motivo è fondato;

che, invero, nessuna delle parti risulta aver sollevato la questione del diritto del contribuente a fruire dei benefici fiscali collegati alla L. n. 604 del 1954;

che deve in definitiva procedersi alla cassazione della sentenza con rinvio alla CTR della Sicilia, in diversa composizione, affinchè si adegui ai principi di cui sopra, e statuisca anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 23 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 13 aprile 2017

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