Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9615 del 22/04/2010

Cassazione civile sez. I, 22/04/2010, (ud. 09/11/2009, dep. 22/04/2010), n.9615

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PANEBIANCO Ugo Riccardo – rel. Presidente –

Dott. SALME’ Giuseppe – Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

C.C. (c.f. (OMISSIS)), domiciliato in ROMA,

PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato BELTRAME ALESSANDRO,

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente-

contro

G.M., M.L., C.D.;

– intimati –

sul ricorso 745-2005 proposto da:

M.L. (c.f. (OMISSIS)), nella qualità di

erede di G.M., C.D., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA PACUVIO 4, presso l’avvocato ROMANELLI

GUIDO, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato CONTI

MAURIZIO, giusta procura in calce al controricorso e ricorso

incidentale condizionato;

– controricorrenti e ricorrenti incidentali –

contro

C.C., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato BELTRAME ALESSANDRO, giusta procura a margine del

ricorso principale;

– controricorrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 594/2003 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE,

depositata il 09/10/2003;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/11/2009 dal Presidente Dott. UGO RICCARDO PANEBIANCO;

udito, per i controricorrenti e ricorrenti incidentali, l’Avvocato

GUIDO ROMANELLI che ha chiesto il rigetto del ricorso principale e

l’accoglimento di quello incidentale;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

VELARDI Maurizio, che ha concluso per l’accoglimento per quanto di

ragione del primo e del secondo motivo del ricorso principale; per

l’inammissibilità del ricorso incidentale.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto notificato in data 28.3.1999 C.C. conveniva avanti al Tribunale di Udine G.M., M.L. e C.D., chiedendone la condanna al pagamento della somma di L. 300.000.000 a titolo di risarcimento del danno conseguente al comportamento illegittimo dei convenuti che l’avevano unilateralmente spogliato con lettera del 28.12.1998 dalle attribuzioni contrattualmente stabilite con convenzione del 15.5.1996.

Precisava al riguardo che con atto notarile il del 2 6.3.1996 aveva acquistato delle quote di partecipazione dalla società Excell s.n.c. di Giacuzzo Mario & C, della quale erano soci i convenuti e che successivamente con la citata convenzione del 15.5.1996 gli erano state assegnate l’ordinaria amministrazione della società, la contabilità aziendale e la responsabilità della sicurezza oltre al compito di tenere contatti con la clientela e di reperire ordini di lavoro. In particolare deduceva che con la lettera del 28.12.1998 gli era stato comunicato che dal 1.1.1999 i rapporti con l’U.A.F. in (OMISSIS) sarebbero stati tenuti esclusivamente dagli originari soci, con conseguente esautorazione degli incarichi di ordinaria amministrazione e di tenuta della contabilità, mentre con altra comunicazione di analogo tenore inviata alle filiali di (OMISSIS) della B.C.C., di (OMISSIS) ed alla C.R.U.P gli era stata inibita l’ordinaria attività amministrativa fino ad allora espletata.

Sosteneva che tale comportamento era contrario alla convenzione del 15.5.1996, al contratto sociale ed agli artt. 2257 e 2267 c.c., che garantiscono l’amministrazione disgiunta e la rappresentanza della società in nome collettivo a ciascun socio nonchè ai principi generali di buona fede e correttezza.

Si costituivano i convenuti che chiedevano il rigetto della domanda, eccependone in via pregiudiziale l’improponibilità ai sensi dell’art. 17 dell’atto costitutivo che prevede l’attribuzione agli arbitri di ogni controversia derivante dalla interpretazione e dall’esecuzione del contratto.

Nel merito osservavano che la revoca dei poteri, giustificata dal fatto che il C. non si era rivelato all’altezza dei suoi compiti, era stata deliberata dall’assemblea ritualmente convocata.

Con sentenza del 31.7.2001 il Tribunale dichiarava l’improponibilita della domanda, ritenendo applicabile la clausola arbitrale in quanto la controversia riguardava la società ed i soci, atteso che nelle società di persona non sussiste una vera e propria distinzione fra la personalità della società e quella dei soci e nella fattispecie risultavano contrapposti un socio e la società costituita dagli altri soci.

Quanto alla responsabilità extracontrattuale ne rilevava la novità in quanto proposta per la prima volta in sede di precisazione delle conclusioni e comunque la sua irrilevanza ai fini della competenza del Tribunale.

Proponeva impugnazione il C. ed all’esito del giudizio, nel quale si costituivano le controparti chiedendone il rigetto, la Corte d’Appello di Trieste con sentenza del 4.6-9.10.2003 rigettava il gravame, compensando integralmente le spese del grado.

Dopo aver disatteso l’eccezione di nullità della sentenza di primo grado sollevata per irregolare costituzione del giudice, osservando che la decisione non era stata adottata da un giudice diverso (il Tribunale) da quello (il giudice istruttore) che aveva trattenuto la causa in decisione in quanto, al di là della mancata esteriorizzazione formale di rimessione al collegio da parte del giudice istruttore di per sè improduttiva di effetti giuridici, la causa era stata effettivamente rimessa al collegio, competente ex art. 50 bis c.p.c., comma 1, n. 5, vertendo sulla dedotta illegittimità delle delibere costituenti il fondamento della domanda risarcitoria, confermava la Corte d’Appello l’applicabilità della clausola n. 17 poichè la controversia riguardava la società, che sta in giudizio a tutela dei propri interessi a mezzo dei l soci di maggioranza, ed il socio dissenziente e poichè i lamentati comportamenti trovano la loro giustificazione nella delibera sociale adottata nell’ambito di una società di persona in cui non è possibile distinguere un interesse della società dalla somma degli interessi dei singoli soci.

Riteneva altresì che anche sotto il profilo oggettivo la causa rientrava nell’ambito del compromesso in quanto il C. aveva denunciato la inosservanza della convenzione del 15.5.1996, la violazione degli artt. 2257 e 2267 c.c., nonchè dei principi di buona fede e correttezza nella esecuzione del contratto. Confermava infine gli assunti del Tribunale in ordine all’irrilevanza ai fini in esame della domanda di responsabilità extracontrattuale ed alla natura rituale od irritale dell’arbitrato.

Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione C. C. che deduce due motivi di censura illustrati anche con memoria.

Resistono con controricorso M.L., anche quale erede di G.M., deceduto nel corso del giudizio, e C.D. che propongono anche ricorso incidentale condizionato affidato ad un unico motivo ed illustrato anche con memoria.

Il C. resiste con controricorso al ricorso incidentale.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Pregiudizialmente i due ricorsi, il principale e l’incidentale, vanno riuniti ai sensi dell’art. 335 c.p.c., riguardando la stessa sentenza.

Con il primo motivo di ricorso C.C. denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 187, 188, 189, 158, 161 e 50 bis c.p.c., n. 5. Lamenta in primo luogo che la Corte d’Appello abbia considerato una semplice irregolarità la pronuncia della sentenza di primo grado da parte del Tribunale in composizione collegiale sebbene il giudice designato non avesse fatto cenno alcuno, dopo le conclusioni delle parti, della rimessione della causa al collegio,come avrebbe dovuto in base all’art. 187 c.p.c., con la conseguenza che non avrebbe potuto egli ipotizzare che la causa avesse per oggetto l’impugnazione di una delibera assembleare e con la ulteriore conseguente violazione del diritto di difesa in quanto nella comparsa conclusionale non aveva preso in considerazione l’aspetto alla qualificazione dell’azione come opposizione alla delibera assembleare. Sostiene inoltre che la questione in esame non rientra in nessuna delle ipotesi previste dall’art. 50 bis c.p.c., vertendosi in tema di risarcimento del danno e non di impugnazione della delibera ed essendo l’ambito di cui al citato art. 50 bis c.p.c., n. 5, limitato alle società aventi personalità giuridica.

Con il secondo motivo il ricorrente denuncia difetto di motivazione.

Premesso che la clausola compromissoria è invocabile solo nel caso di lite che intercorra fra il socio (od i soci) da una parte e la società dall’altra, rimanendo escluse le controversie fra soci “uti singuli”, sostiene che la Corte d’Appello ha identificato nella società la parte convenuta, senza considerare che una tale individuazione deve farsi sulla base delle indicazioni fornite in citazione dalla stessa parte attrice e comunque del soggetto che partecipa al giudizio e senza tener conto che i convenuti non hanno mai asserito di aver svolto l’attività processuale in nome e per conto della società e che la sentenza è stata emessa nei confronti dei convenuti medesimi. Deduce altresì che erroneamente la Corte d’Appello ha rilevato la mancanza di soggettività giuridica in capo alla società in nome collettivo, essendo invece riconosciuta anche a tali società la titolarità di situazioni giuridiche distintamente da quelle facenti capo ai singoli soci. Sostiene pertanto che, non potendosi la società considerare parte del processo, la presente causa non rientra nell’ambito della previsione della clausola compromissoria.

Le due censure vanno esaminate congiuntamente per gli aspetti comuni che presentano anche se prioritario rispetto al primo motivo di ricorso deve ritenersi l’esame del secondo in quanto solo a seguito delle conclusioni cui si perverrà in ordine alla natura dell’azione esercitata nel presente giudizio ai fini dell’applicabilità o non della clausola compromissoria potrebbe stabilirsi se la causa sia stata ritualmente rimessa al collegio ai sensi dell’art. 50 bis c.p.c., n. 5, al di là di ogni considerazione sull’aspetto formale della mancata indicazione a verbale di una tale rimessione.

In linea di principio la società di persona (nel caso in esame trattasi di una società in nome collettivo), pur non avendo personalità giuridica ma solo un’autonomia patrimoniale, costituisce un distinto soggetto di diritto destinatario di situazioni sostanziali e processuali diverse da quelle riferibili ai singoli soci, con la conseguenza che costoro non sono legittimati ad agire od a resistere in proprio per gli interessi della società.

Orbene, nel caso in esame, secondo la pacifica prospettazione contenuta nella sentenza impugnata, è stata proposta un’azione di risarcimento del danno di un socio nei confronti degli altri tre soci per comportamenti asseritamente illeciti.

In tale contesto le delibere assembleari, pur rappresentandone la fonte, non costituiscono l’oggetto specifico del giudizio in quanto non se ne chiede l’annullamento, ma si inseriscono nel quadro processuale solo in via incidentale per giustificare la tesi della responsabilità dei singoli soci in quanto tali.

In altri termini, convenuti in giudizio i singoli soci, deve escludersi che costoro, anche se costituiscono la maggioranza della società, stiano in giudizio in rappresentanza della stessa e che questa debba intendersi quindi parte nel procedimento, specie allorchè, come nel caso in esame, non si siano costituiti in tale veste ma “uti singuli”, come appunto erano stati convenuti.

La Corte d’Appello, nel ritenere la società sostanzialmente parte del giudizio ai fini dell’applicabilità della clausola contrattuale, ha alterato il quadro del contraddittorio, ingenerando confusione fra soggetti del tutto distinti e finendo per presupporre la presenza di una parte che nessuno aveva citato in giudizio, che non era stata chiamata nè era intervenuta volontariamente.

Non si esclude certamente che sarebbe stato possibile convenire o chiamare in giudizio la società, ma così non è stato e non è consentito quindi considerarla parte in ragione della costituzione dei singoli soci, essendo questa, come sopra si è sottolineato, un autonomo soggetto giuridico non intercambiabile con i soggetti che della compagine sociale fanno parte.

Non trattandosi pertanto di un giudizio fra un socio e la società ma fra soci e non potendosi ravvisare un’equipollenza fra i due giudizi, la causa esula dall’ambito della previsione della clausola compromissoria la quale unicamente al primo tipo di controversia fa riferimento per la sua. devoluzione alla cognizione degli arbitri.

Da tanto discende anche l’erroneità della assegnazione della causa al collegio del Tribunale anzichè al giudice unico disposta ai sensi dell’art. 50 bis c.p.c., n. 5 e di cui la Corte d’Appello ha invece confermato la ritualità.

Una tale violazione non comporta però, allo stato del procedimento, alcuna conseguenza pratica in considerazione della disciplina processuale applicabile.

L’art. 50 quater c.p.c., prevede espressamente che “le disposizioni di cui agli artt. 50 bis e 50 ter non si considerano attinenti alla costituzione del giudice. Alla nullità derivante dalla loro inosservanza si applica l’art. 161 c.p.c., comma 1”. E tale ultima norma prevede a sua volta il principio generale della conversione dei motivi di nullità in motivi di impugnazione.

Infine l’art. 354 c.p.c., prevede espressamente 1 casi di nullità che comportano la rimessione degli atti al primo giudice, con la conseguenza che, non essendo prevista fra tali casi anche la dedotta nullità in esame, ben poteva la Corte d’Appello ritualmente investita esaminare, come ha fatto, la questione anche se avesse dichiarato la nullità.

In tali diversi termini anche l’assunto prospettato con il primo motivo di ricorso deve ritenersi fondato pur se l’errore in cui è incorsa la Corte d’Appello nel non ravvisare la nullità è rimasto superato dalla possibilità concessa al giudice del gravame di esaminare in via autonoma la questione.

Con l’unico motivo del ricorso incidentale M.L., anche nella qualità di erede di G.M., e C. D. deducono, per l’ipotesi in cui dovesse ritenersi che la causa sia stata radicata nei confronti dei singoli soci e che la clausola statutaria non dispieghi i suoi effetti nelle controversie fra soci, che debba essere rilevato il loro difetto di legittimazione passiva, essendo proponibile la domanda di accertamento della illegittimità della delibera di revoca della procura unicamente nei confronti della società e non anche dei soci.

Il ricorso è inammissibile in quanto la statuizione della Corte d’Appello sulla carenza di .legittimazione del soci convenuti costituisce una pronuncia ad essi favorevole e, come tale, da costoro non sindacabile con apposita censura, potendo formare oggetto unicamente di argomentazioni a sostegno della sua conferma con il controricorso. Ma sotto tale profilo si è già discusso in relazione al ricorso principale ed al corrispondente contenuto del controricorso.

L’impugnata sentenza deve essere pertanto cassata con rinvio, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla stessa Corte d’Appello di Trieste in diversa composizione la quale, nell’uniformarsi ai principi accolti, deciderà nel merito, escludendo l’applicazione della clausola compromissoria e la devoluzione della controversia alla cognizione degli arbitri, trattandosi di giudizio fra soci e non già fra i soci e la società.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Riunisce i ricorsi. Accoglie il ricorso principale. Dichiara inammissibile l’incidentale. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla stessa Corte d’Appello di Trieste in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 9 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 22 aprile 2010

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