Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9615 del 13/04/2021

Cassazione civile sez. trib., 13/04/2021, (ud. 29/10/2020, dep. 13/04/2021), n.9615

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. PUTATURO Donati Viscido di Nocera M.G. – rel. Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

Dott. CHIESI Gian Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al numero 4891 del ruolo generale dell’anno

2014, proposto da:

G.P., rappresentato e difeso, giusta procura speciale in

calce al ricorso, dall’Avv.to Michele D’Alessandro e dall’Avv.to

Carmela Margherita Rodà, elettivamente domiciliato presso lo studio

del secondo difensore, in Roma, Via Sistina n. 121;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore,

domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale dell’Emilia-Romagna, n. 57/09/2013, depositata in data 9

luglio 2013, non notificata;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

29 ottobre 2020 dal Relatore Cons. Maria Giulia Putaturo Donati

Viscido di Nocera.

 

Fatto

RILEVATO

che:

-con sentenza n. 57/09/2013, depositata in data 9 luglio 2013, non notificata, la Commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, nei confronti di G.P., titolare della ditta Buildmore, avverso la sentenza n. 4/03/10 della Commissione tributaria provinciale di Forlì che aveva accolto il ricorso proposto dal suddetto contribuente avverso l’avviso di accertamento n. (OMISSIS) con il quale l’Ufficio, D.P.R. n. 633 del 1972, ex art. 8, comma 1, lett. c, aveva: 1) recuperato Iva (Euro 95.820,00), avendo il contribuente effettuato acquisti senza pagamento di imposta nel 2004 superiori (pari a Euro 745.887,00) al plafond disponibile (Euro 266.787,00) corrispondente alle esportazioni effettuate nel 2003, dopo avere dichiarato l’utilizzo del plafond solare nel Mod. Iva 2005 e avere compilato nel quadro VC le voci riservate a coloro che utilizzano tale plafond; 2) irrogato la sanzione D.Lgs. n. 471 del 1997, ex art. 5, comma 4, per dichiarazione infedele con una imposta inferiore a quella dovuta;

-in punto di diritto, la CTR ha osservato che: 1) il contribuente aveva espressamente scelto, in sede di dichiarazione Iva 2005, il metodo “solare” per la determinazione del plafond nel 2004 (con il calcolo dell’ammontare delle operazioni di riferimento e la verifica dello status di esportatore agevolato eseguiti una volta l’anno, alla chiusura dell’anno solare trascorso) e aveva effettuato acquisti senza applicazione dell’imposta nel 2004 oltre il plafond disponibile, per cui non ci si poteva appellare al comportamento concludente – come avevano fatto i primi giudici – consistente nell’applicazione del regime mensile anzichè annuale, salvo poi riconoscere solo per il mese di luglio il superamento del limite consentito dall’applicazione del plafond mensile; 2) il contribuente non aveva neanche presentato la dichiarazione dei redditi integrativa entro l’anno successivo o nel primo grado di giudizio; 3) avendo operato una scelta espressa del metodo di determinazione del plafond per l’anno 2004, vana era la pretesa del contribuente di modificare in sede contenziosa la scelta a suo tempo effettuata, non trattandosi di un errore ma di un comportamento difforme da quanto scelto in sede di dichiarazione;

– avverso la sentenza della CTR, il contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui ha resistito, con controricorso l’Agenzia delle entrate;

– il ricorso è stato fissato in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 2, e dell’art. 380-bis.1 c.p.c., introdotti dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1-bis convertito, con modificazioni, dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– con il primo motivo, il contribuente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 8 in relazione al D.P.R. n. 442 del 1997, art. 1 avendo la CTR ritenuto legittima la ripresa dell’Iva per avere il contribuente effettuato acquisti in esenzione imposta nel 2004, oltre il limite consentito del plafond disponibile, determinato con il metodo solare scelto nella dichiarazione Iva, e senza che potesse valere il comportamento concludente consistente nell’applicazione del regime mensile ancorchè le opzioni relative al regime Iva possano essere manifestate del D.P.R. n. 442 del 1997, ex art. 1, anche mediante comportamenti concludenti, dovendo ricondursi, in caso positivo, a violazione formale l’indicazione contenuta nel modello di dichiarazione, qualora la contabilità obbligatoria sia adeguatamente uniformata al regime applicato;

– con il secondo motivo, il ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 322 del 1998, art. 2, comma 8, avendo la CTR – nel ritenere legittimo il recupero della maggiore Iva, per avere il contribuente effettuato acquisti in esenzione imposta, nel 2004, oltre il limite del plafond disponibile calcolato in base al metodo solare scelto in sede di dichiarazione – escluso la possibilità da parte del contribuente di presentare una dichiarazione integrativa entro il termine quadriennale di accertamento D.P.R. n. 322 del 1998, ex art. 8, comma 2, ovvero di rettificare la dichiarazione in sede giudiziale;

– il primo motivo – rilevante soltanto per la ripresa dell’Iva essendo pacificamente avvenuto, a titolo di definizione agevolata, il versamento da parte del contribuente di un importo pari a un quarto della sanzione irrogata D.Lgs. n. 472 del 1997, ex art. 17 – è fondato;

– nella sentenza impugnata, la CTR ha affermato che nel caso di erronea indicazione nella dichiarazione dell’utilizzo del plafond solare in luogo di quello mensile applicato, non ci si poteva appellare al “comportamento concludente” consistente nella concreta applicazione del regime mensile;

– questa Corte ha chiarito che, ai sensi del regolamento di riordino della disciplina della materia, approvato con D.P.R. n. 442 del 1997, artt. 1 e 2 l’opzione e la revoca di regimi di determinazione delle imposte dirette e dell’iva o di regimi contabili si desumono da comportamenti concludenti del contribuente o dalle modalità di tenuta delle scritture contabili, e la loro validità è subordinata unicamente alla loro concreta attuazione sin dall’inizio dell’anno o dell’attività (cfr. Cass. n. 9028 del 2011; Cass. n. 11170/06, n. 2810/05, n. 10599/03, n. 9885/02), salva l’applicazione delle sanzioni previste per l’omessa o irregolare comunicazione; si è, al riguardo, precisato (Cass. n. 11170/06 e n. 10599/03) che non è più sostenibile, in diritto, la tesi (già avanzata da Cass., 19 settembre 1997, n. 9310; id., 27 marzo 1997, n. 2732 nonchè Cass., 19 agosto 1995, n. 8960) per la quale “le opzioni che il contribuente è chiamato ad effettuare nella dichiarazione fiscale, in ordine al regime contabile o di determinazione di un’imposta, hanno natura di negozio unilaterale e, in quanto tali, sono assoggettate, ai sensi dell’art. 1324 c.c., alle norme sui contratti (con la conseguenza che l’errore commesso nel loro esercizio è rettificabile solo qualora sia essenziale e riconoscibile) ma debbono riaffermarsi – per la loro aderenza al riprodotto nuovo assetto normativo – i principi (Cass., trib., 8 luglio 2002, n. 9885; id., trib., 5 ottobre 2001, n. 12286; id., trib., 6 settembre 2001, n. 11455; id., trib., 21 maggio 2001, n. 6886; id., trib., 21 aprile 2001, n. 5931) secondo cui: 1) l’opzione e la revoca di regimi speciali di determinazione delle imposte dirette e dell’I.V.A. o di regimi contabili si desumono da comportamenti concludenti del contribuente o dalle modalità di tenuta delle scritture contabili; 2) la loro validità, in base al D.P.R. n. 442 del 1997, art. 1, è subordinata unicamente alla loro concreta attuazione sin dall’inizio dell’anno o dell’attività; 3) tale sistema di “opzione e revoca”, per la L. n. 342 del 2000, art. 4, si applica anche ai comportamenti tenuti dai contribuenti anteriormente alla sua entrata in vigore essendo indubitabile la natura effettivamente interpretativa della norma dettata dall’art. 4 detto in quanto la stessa non è suscettibile di interpretazione autonoma ma deve necessariamente integrarsi con la disposizione interpretata in un nesso di inscindibile complessità, sì che la disciplina da applicare concretamente al singolo caso va desunta cumulativamente dalla disposizione interpretativa e da quella interpretata;

-la sentenza impugnata non è in linea con i richiamati principi, avendo la CTR, in sostanza, escluso la valenza quale revoca del regime indicato in dichiarazione (metodo solare per la determinazione del plafond IVA) del comportamento concludente consistente nell’applicazione del regime mensile senza verificare la concreta applicazione di tale ultimo regime sin dall’inizio dell’anno o dell’attività, essendo unicamente alla ricorrenza di tale condizione subordinata la validità della revoca;

– l’accoglimento del primo motivo, rende inutile la trattazione del secondo, con assorbimento di quest’ultimo;

– in conclusione, va accolto il primo motivo, assorbito il secondo, con cassazione della sentenza- quanto al recupero iva – e rinvio, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna, in diversa composizione, per un riesame della vicenda alla luce dei principi sopra enunciati.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; cassa l’impugnata sentenza e rinvia alla Commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna, in diversa composizione, anche per il governo delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 29 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 13 aprile 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA