Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9615 del 12/05/2015


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Civile Sent. Sez. L Num. 9615 Anno 2015
Presidente: VIDIRI GUIDO
Relatore: NAPOLETANO GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso 18431-2012 proposto da:
MILANO ASSICURAZIONI S.P.A, P.I. 00957670151, in
persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, LUNGOTEVERE DEI
MELLINI 24, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO
NICOLETTI, che la rappresenta e difende unitamente
2015

all’avvocato ROBERTO GABBA, giusta delega in atti;
– ricorrente –

499
contro

GISONDI LUIGI C.F. GSNLGU53B15D784K, domiciliato in
ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA

Data pubblicazione: 12/05/2015

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso
dall’avvocato GIUSEPPE MARZIALE, giusta delega in
atti;

avverso la sentenza n.

controricorrente

4303/2011 della CORTE

6717/2008:
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 29/01/2015 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE
NAPOLETANO;
udito l’Avvocato NICOLETTI ALESSANDRO;
udito l’Avvocato TOTARO PATRIZIA per delega MARZIALE
GIUSEPPE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARCELLO MATERA, che ha concluso per
il rigetto del ricorso.

D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 21/07/2011 r.g.n.

RG 18431-12 N.12 UD 291.15

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
è

La Corte di Appello di Napoli, confermando la sentenza del
Tribunale di Napoli,accoglieva

la domanda di Gisondi Luigi,

proposta nei confronti della

Milano Assicurazioni

S.p . A. ,


d’impugnativa del licenziamento intimatogli,in data 16 marzo 1998,
dalla predetta società per essersi impossessato illegittimamente,
negli anni 1994-1995, di assegni quando svolgeva le mansioni
d’impiegato amministrativo presso i centri di liquidazione danni
di Napoli.

A fondamento del

decisum la Corte del merito poneva il rilievo

fondante secondo il quale la contestazione, che faceva riferimento
all’impossessamento, avvenuto negli anni 1994-1995, di un centinaio
di assegni, erék,..9′ in quanto priva della specificazione delle
circostanze concrete, dei tempi precisi degli eventi e delle
persone che avrebbero permesso e concorso al realizzarsi delle
condotte” generica e non permetteva un adeguato esercizio del
diritto di difesa. Conseguentemente, secondo la predetta Corte il
licenziamento doveva ritenersi illegittimo con tutte le conseguenze
giuridiche ed economiche di cui all’art. 18 della legge n. 300 del
1970.

Avverso questa sentenza la nominata società ricorre in cassazione
sulla base di un unico articolato motivo, cui segue la
riproposizione delle ragioni di legittimità del licenziamento.

1

>

Resiste con controricorso la parte intimata.

La società deposita memoria illustrativa.
MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il ricorso la società in epigrafe, deducendo violazione e/o

n.

300 del 1970 nonché vizio di motivazione “su punto” decisivo

della controversia, sostiene che la lettera di contestazione non
era affatto generica ed il suo contenuto ha consentito al
lavoratore di difendersi adeguatamente.

Assume,poi, la società, in punto di vizio motivazionale, che la
sentenza è irragionevole perché non considera che la contestazione
non poteva essere, per il tipo di condotta, più specifica, e non
valuta il contenuto delle giustificazioni del lavoratore.
Il ricorso è infondato.

Costituisce, invero, giurisprudenza consolidata di questa Corte il
principio secondo il quale la previa contestazione dell’addebito,
necessaria in funzione dei licenziamenti qualificabili
come disciplinari, ha lo scopo di consentire al lavoratore
l’immediata difesa e deve conseguentemente rivestire il carattere
della specificità, che risulta integrato quando sono fornite le
indicazioni necessarie ed essenziali per individuare, nella sua
materialità, il fatto o i fatti nei quali il datore di lavoro abbia
14.

ravvisato infrazioni disciplinari o comunque comportamenti in

2

falsa applicazione dell’art. 7, comma 2, e dell’art. 18 della legge

violazione dei doveri di cui agli artt. 2104 e 2105 cc e il
relativo accertamento costituisce oggetto di un’indagine di fatto,
incensurabile in sede di legittimità, salva la verifica di logicità
e congruità delle ragioni esposte dal giudice di merito (V. per
tutte Cass. 3 febbraio 2003 n. 1562 e Cass. 23 agosto 2004 n. 16584

Nel caso in esame la Corte del merito si è strettamente attenuta a
siffatto principio e con accertamento di fatto, supportato da
corretta e logica motivazione, come tale sottratta al sindacato di
questo giudice di legittimità, ha ritenuto che la contestazione non
conteneva i riferimenti necessari per individuare i fatti
contestati nelle loro singole materialità, sì da consentire al
lavoratore una adeguata difesa.

Né la circostanza che il lavoratore abbia negato la commissione dei
fatti addebitati può di per sé indurre, diversamente da quanto
prospettato dalla società ricorrente, a diverse conclusioni
potendo, in tesi, una addebito specifico, facente riferimento a
tutte le circostanze del caso, consentire al lavoratore una difesa
più adeguata permettendogli di controdedurre efficacemente sulle
singole circostanze relative ai vari episodi contestati ed indurre,
in tal modo, il datore di lavoro ad un più ponderata valutazione
dell’opportunità di risolvere il rapporto di lavoro.
Il ricorso sulla base delle esposte considerazioni, in conclusione,
va rigettato.

3

e, da ultimo, Cass. 15 maggio 2014 n. 10662).

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al
pagamento delle spese giudiziali liquidate in E. 100,00 per esborsi

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 29 gennaio 2015
Il Presidente

ed E. 3.500,00 per compensi oltre accessori di legge.

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