Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9614 del 13/04/2021

Cassazione civile sez. trib., 13/04/2021, (ud. 28/10/2020, dep. 13/04/2021), n.9614

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. PUTATURO Donati Viscido di Nocera M.G. – rel. Consigliere –

Dott. PEPE Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al numero 24927 del ruolo generale dell’anno

2014, proposto da:

GES.COM. s.n.c. di S.P. & C. in persona del legale

rappresentante pro tempore, P.S. e Tedeschi Giorgio

rappresentati e difesi, giusta procura speciale a margine del

ricorso, dall’Avv.to Davide Amadei e dall’Avv.to Sergio Blasi,

elettivamente domiciliati presso lo studio dell’ultimo difensore, in

Roma, Viale delle Milizie n. 38;

– ricorrenti –

contro

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore,

domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale del Veneto, sezione staccata di Verona, n. 445/15/2014,

depositata in data 10 marzo 2014, non notificata.

Lette le conclusioni scritte del P.G., in persona del sostituto

procuratore generale Dott.ssa Luisa De Renzis, il quale ha chiesto

il rigetto del ricorso.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

28 ottobre 2020 dal Relatore Cons. Maria Giulia Putaturo Donati

Viscido di Nocera.

 

Fatto

RILEVATO

che:

-con sentenza n. 445/15/2014, depositata in data 10 marzo 2014, non notificata, la Commissione tributaria regionale del Veneto, sezione staccata di Verona, accoglieva parzialmente l’appello proposto da GES.COM. s.n.c. di S.P. & C., in persona del legale rappresentante pro tempore, nonchè da P.S. e da T.G., nella qualità di soci, avverso la sentenza n. 62/03/2012, della Commissione tributaria provinciale di Verona che, previa riunione, aveva rigettato i ricorsi proposti dai suddetti contribuenti avverso gli avvisi di accertamento n. (OMISSIS), n. (OMISSIS) e n. (OMISSIS) con i quali l’Ufficio, D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 32, comma 1, nn. 2 e 7, art. 39, comma 1, lett. d), del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51, comma 2, nn. 2 e 7 e art. 54, commi 2 e 5 aveva contestato rispettivamente: 1) nei confronti della società, titolare di esercizi pubblici commerciali, un maggiore reddito di impresa imponibile, ai fini Irap e Iva, per l’anno 2005; 2) nei confronti dei singoli soci, il corrispondente maggiore reddito di partecipazione, ai fini Irpef;

– la CTR – nel ridurre i maggiori ricavi accertati da Euro 634.300,44 a Euro 510.532,09 – in punto di diritto, per quanto di interesse, ha osservato che: 1) anche in assenza di irregolarità formali nelle scritture contabili e di congruità dei redditi dichiarati rispetto al calcolo con gli studi di settore, la palese gestione antieconomica della società contribuente – che aveva dichiarato ingenti perdite dal 2001 al 2009 unitamente ad un rilevato incoerente indice di rotazione del magazzino, avevano legittimato le indagini bancarie ai sensi degli artt. 32 e 51 cit.; 2) dalle indagini bancarie sui conti correnti della società e di uno dei soci, erano risultate ingiustificate – come rilevato dalle condivise risultanze della CTU – operazioni attive e passive per complessivi Euro 510.532,09 (dovendosi al recupero di Euro 460.532,09, aggiungersi anche l’importo di Euro 50.000,00 relativo ad un versamento del 22.9.05 operato sul conto corrente n. 7188 del Banco di Brescia); 3)dall’importo così determinato non potevano essere detratte le somme dichiarate percepite a titolo di corrispettivo in quanto la società non aveva dimostrato l’effettiva confluenza di tali corrispettivi sui conti correnti bancari oggetto di indagine, essendo i versamenti non coincidenti e sistematicamente superiori ai corrispettivi maturati nei periodi di riferimento;

– avverso la sentenza della CTR, i contribuenti hanno proposto ricorso per cassazione affidato a sei motivi cui resiste, con controricorso, l’Agenzia delle entrate;

– i ricorrenti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 380bis.1 c.p.c.;

– il ricorso è stato fissato in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 2, e dell’art. 380-bis.1 c.p.c., introdotti dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1-bis convertito, con modificazioni, dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– preliminarmente, con riguardo alla rinuncia al mandato depositata dall’Avv.to Giorgio Orrico, va osservato che “Per effetto del principio della cosiddetta “perpetuatio” dell’ufficio di difensore (di cui è espressione l’art. 85 c.p.c.), nessuna efficacia può dispiegare, nell’ambito del giudizio di cassazione (oltretutto caratterizzato da uno svolgimento per impulso d’ufficio), la sopravvenuta rinuncia che il difensore del ricorrente abbia comunicato alla Corte prima dell’udienza di discussione già fissata” (Cass. Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 26429 del 08/11/2017);

– con il primo motivo, i ricorrenti denunciano, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 1, nn. 2 e 7, art. 39, comma 1, lett. d), art. 41bis, del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51, comma 2, nn. 2 e 7, art. 54, commi 2 e 5, per avere la CTR – pure in assenza di irregolarità contabili e di rilevata congruità dei ricavi dichiarati con l’esito dell’applicazione degli studi di settore – ritenuto erroneamente legittimi gli atti impositivi in questione-sebbene riducendo l’imponibile – ancorchè l’Ufficio si fosse avvalso del metodo analitico-induttivo D.P.R. n. 660 del 1973, ex art. 39, comma 1, lett. d) e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, comma 2, che lungi dal trovare fondamento, conformemente all’impianto normativo menzionato, in una verifica delle modalità di esercizio dell’attività di impresa della società e delle scritture contabili, si era basato esclusivamente sulle indagini bancarie del D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 32, comma 1, n. 2 e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51, comma 2, n. 2 sui conti correnti intestati alla società e a un socio di essa; con ciò trasfondendo l’esito di una particolare indagine (operazioni bancarie) quale esclusivo contenuto dell’accertamento in questione;

– il motivo è inammissibile per i profili di seguito indicati;

– in primo luogo, trattasi di censura inammissibile per novità della questione dedotta e per violazione del principio di autosufficienza, evidenziandosi, sotto il primo profilo, che dal contenuto della sentenza impugnata non emerge la proposizione della specifica eccezione di invalidità dell’accertamento di tipo analitico-induttivo condotto dall’Ufficio in quanto basato esclusivamente sulla presunzione legale relativa ex artt. 32 e 51 cit. e, sotto il secondo profilo, che è onere della parte ricorrente, al fine di evitarne una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l’avvenuta deduzione di quella questione innanzi al giudice di merito, ma anche di indicare – riproducendone il contenuto nelle parti rilevanti – in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di cassazione di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione prima di esaminare nel merito la questione stessa (Cass. n. 17831 del 2016, n. 23766 e n. 1435 del 2013, n. 17253 dei 2009);

– peraltro, la censura non coglie il decisum;

– va premesso che, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d) “Per i redditi d’impresa delle persone fisiche l’ufficio procede alla rettifica: (…) d) se l’incompletezza, la falsità o l’inesattezza degli elementi indicati nella dichiarazione e nei relativi allegati risulta dall’ispezione delle scritture contabili e dalle altre verifiche di cui all’art. 33 ovvero dal controllo della completezza, esattezza e veridicità delle registrazioni contabili sulla scorta delle fatture e degli altri atti e documenti relativi all’impresa nonchè dei dati e delle notizie raccolti dall’ufficio nei modi previsti dall’art. 32. L’esistenza di attività non dichiarate o la inesistenza di passività dichiarate è desumibile anche sulla base di presunzioni semplici, purchè queste siano gravi, precise e concordanti;

– peraltro il D.P.R. n. 600 del 1973, stesso art. 32, comma 1, n. 2 dispone che “I dati ed elementi attinenti ai rapporti ed alle operazioni acquisiti e rilevati rispettivamente a norma del n. 7) e dell’art. 33, commi 2 e 3, o acquisiti ai sensi del D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, art. 18, comma 3, lett. b), sono posti a base delle rettifiche e degli accertamenti previsti dagli artt. 38, 39, 40 e 41 se il contribuente non dimostra che ne ha tenuto conto per la determinazione del reddito soggetto ad imposta o che non hanno rilevanza allo stesso fine; ugualmente, il D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51, comma 2, n. 2 stabilisce che “i dati ed elementi attinenti ai rapporti ed alle operazioni acquisiti e rilevati rispettivamente a norma del n. 7) e dell’art. 52, u.c., o dell’art. 63, comma 1, o acquisiti ai sensi del D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, art. 18, comma 3, lett. b), sono posti a base delle rettifiche e degli accertamenti previsti dagli artt. 54 e 55 se il contribuente non dimostra che ne ha tenuto conto nelle dichiarazioni o che non si riferiscono ad operazioni imponibili”;

– chiara è dunque la lettera della norma che richiama gli esiti delle indagini finanziarie quali possibili basi dell’accertamento analitico-induttivo ex art. 39, comma 1, lett. d);

– nella specie, nella sentenza impugnata, la CTR ha posto in evidenza come l’Ufficio dopo avere rilevato una gestione palesemente antieconomica della società (per avere dichiarato ingenti perdite dal 2001 al 2009) e un incoerente indice di rotazione di magazzino, avesse svolto ulteriori verifiche, di tipo bancario, fondando l’accertamento analitico-induttivo sugli esiti di tali indagini; si è trattato pertanto – come evidenziato dal giudice di appello – di un accertamento complesso che – in disparte l’assenza di irregolarità formali nelle scritture contabili e la congruità dei ricavi dichiarati con quelli derivanti dagli studi di settore – stante la emersa palese antieconomicità della gestione societaria, si è fondato anche sugli esiti delle indagini finanziarie;

– con il secondo motivo, i ricorrenti denunciano, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 1, nn. 2 e 7, art. 39, comma 1, lett. d), art. 41bis, del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51, comma 2, nn. 2 e 7, art. 54, commi 2 e 5, per avere la CTR, pure in mancanza di prova della riferibilità alla società dei conti correnti intestati al socio ( P.S.), ritenuto che gli stessi fossero riferibili ed utilizzabili per la ricostruzione di assunti maggiori ricavi della società;

– il motivo è infondato;

– questa Corte ha ritenuto di dover distinguere le situazioni, tra di loro costituenti casi diversi, nelle quali è necessario per l’Ufficio dar prova dell’intestazione fittizia del conto bancario rispetto alle situazioni nelle quali le circostanze sono indice della riferibilità delle operazioni finanziarie alla società; salva in entrambi i casi la prova contraria il cui onere incombe in capo al contribuente;

– infatti si ritiene (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 26173 del 06/12/2011) che in tema di accertamento dell’imposta sui redditi, il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 51, comma 2, n. 7, (nel testo vigente “ratione temporis”), secondo cui gli Uffici finanziari e la Guardia di Finanza, previa autorizzazione degli organi a ciò deputati, possono richiedere copia dei conti intrattenuti con il contribuente, non prevede alcuna limitazione all’attività di indagine volta al contrasto dell’evasione fiscale, circoscrivendo l’analisi ai soli conti correnti bancari e postali o ai libretti di deposito intestati esclusivamente al titolare dell’azienda, in quanto l’accesso ai conti intestati formalmente a terzi, le verifiche finalizzate a provare per presunzioni la condotta evasiva e la riferibilità alla società delle somme movimentate sui conti intestati al coniuge del contribuente, ben possono essere giustificati da alcuni elementi sintomatici come il rapporto di stretta contiguità familiare, l’ingiustificata capacità reddituale dei prossimi congiunti nel periodo di imposta, l’infedeltà della dichiarazione e l’attività di impresa compatibile con la produzione di utili, incombendo in ogni caso sulla società contribuente la prova che le ingenti somme rinvenute sui conti dei familiari dell’amministratore non siano ad essa riferibili;

-ove quindi il titolare “terzo” del conto sia formalmente “terzo”, effettivamente sarà necessario, per l’Amministrazione, provare (anche in forza delle circostanze di cui sopra si è detto), che tal “terzietà” è solo apparente, fungendo il soggetto da mera testa di legno del contribuente;

-diverso è invece il caso (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 6595 del 15/03/2013; 7758 del 2019) in cui, in tema di accertamento IVA relativo a società di persone a ristretta base familiare, l’Ufficio finanziario utilizzi, nell’esercizio dei poteri attribuitigli dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 51, comma 2, nn. 2 e 7, le risultanze di conti correnti bancari intestati ai soci, riferendo alla medesima società le operazioni ivi riscontrate tenuto conto della relazione di parentela tra quelli esistente idonea a far presumere, salvo facoltà di provare la diversa origine delle entrate, la sostanziale sovrapposizione degli interessi personali e societari, nonchè ad identificare in concreto gli interessi economici perseguiti dalla società con quelli stessi dei soci;

– in questo secondo caso (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 20668 del 01/10/2014; 7758 del 2019) la qualità di socio in capo al soggetto sottoposto a indagini finanziarie ne riduce la lontananza dalla società alla quale partecipa, e pertanto consente all’Amministrazione di riferire al contribuente le movimentazioni, salva la prova contraria a suo carico, al fine di determinarne i maggiori ricavi non dichiarati, in quanto tali rapporti di contiguità rappresentano elementi indiziari che assumono consistenza di prova presuntiva legale, ove il soggetto formalmente titolare del conto non sia in grado di fornire indicazioni sulle somme prelevate o versate e non disponga di proventi diversi o ulteriori rispetto a quelli derivanti dalla gestione dell’attività imprenditoriale;

– nella specie, la CTR si è conformata ai suddetti principi, avendo correttamente ritenuto legittima l’applicazione della presunzione legale relativa ex artt. 32 e 51 cit. anche con riguardo alle movimentazioni – risultate ingiustificate – sui conti intestati al socio ( P.S.), stante la natura della società verificata di società di persone a ristretta base sociale, e il rapporto incontestato tra i due soci di coniugio;

– con il terzo motivo, i ricorrenti denunciano, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 1, nn. 2 e 7, art. 39, comma 1, lett. d), art. 41bis, del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51, comma 2, nn. 2 e 7, art. 54, commi 2 e 5, del D.L. n. 331 del 1993, art. 62 sexies, della L. n. 146 del 1998, art. 10 per avere la CTR ritenuto legittimo l’accertamento analitico-induttivo in questione – pur riducendo l’imponibile – sulla base delle risultanze delle indagini bancarie ancorchè fosse risultata l’assenza di irregolarità formali delle scritture contabili e la congruità dei ricavi dichiarati rispetto al calcolo con gli studi di settore, quale strumento presuntivo più completo ed attendibile rispetto a quello utilizzato;

– il motivo è infondato;

– a tal proposito, in base al consolidato orientamento di questa Corte, l’accertamento di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d) è consentito, anche in presenza di scritture contabili formalmente corrette, qualora la contabilità possa essere considerata complessivamente inattendibile, in quanto confliggente con regole fondamentali di ragionevolezza, facendo leva sulle incongruenze tra i ricavi, i compensi ed i corrispettivi dichiarati e quelli desumibili dalle condizioni di esercizio della specifica attività svolta (tra varie, Cass. 13 maggio 2015, n. 9716 e ord. 30 dicembre 2015, n. 26036; Cass. 6951 del 2017);

– peraltro, il metodo di accertamento contemplato dal D.L. n. 331 del 1993, art. 62-sexies convertito con L. n. 427 del 1993, è soltanto uno degli strumenti utilizzabili dall’amministrazione finanziaria per accertare in via presuntiva, al cospetto di una contabilità formalmente regolare, ma intrinsecamente inattendibile, il reddito reale del contribuente. Quest’accertamento, infatti, ben può essere condotto anche sulla base del riscontro – nella specie operato in base agli elementi presuntivi indicati in narrativa – di gravi incongruenze tra i ricavi, i compensi ed i corrispettivi dichiarati e quelli fondatamente desumibili dalle caratteristiche e dalle condizioni di esercizio della specifica attività svolta. Sicchè, anche a prescindere dagli studi di settore, è ben possibile all’amministrazione far leva su tali incongruenze a fini accertativi, essendo le stesse di per sè idonee ad evidenziare che le condizioni economiche della società presentano caratteristiche di stranezza, o comunque di singolarità, tali da renderle immediatamente percepibili come inattendibili secondo la comune esperienza (tra varie, Cass. 24 settembre 2014, n. 20060; n. 6951 del 2017);

– nella specie, la CTR si è conformata a tali principi, nell’escludere la rilevanza – a fronte di un accertamento analitico-induttivo dell’Ufficio basato anche sui dati delle indagini bancarie – del dato della congruità dei ricavi con quelli dello studio di settore così come quello della assenza di irregolarità formali nelle scritture contabili;

– con il quarto motivo, i ricorrenti denunciano in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullità della sentenza per violazione degli artt. 24 e 111 Cost. sotto il profilo del principio del c.d. giusto processo, per non avere la CTR ritenuto causa giustificativa dei contestati versamenti sui conti correnti riconducibili alla società l’incasso dei corrispettivi regolarmente dichiarati, come risultanti dalla contabilità regolare della società, in quanto i versamenti, da un lato, risultavano superiori alle risultanze dei corrispettivi e, dall’altro, non avvenivano nello stesso giorno dell’incasso dei corrispettivi, ancorchè fosse “irragionevole” la pretesa di una assoluta coincidenza, sotto il profilo della data e dell’importo, tra i versamenti e i corrispettivi incassati;

– il motivo è inammissibile;

– questa Corte ha già ribadito che in tema di accertamento delle imposte sui redditi, il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32 prevede una presunzione legale in base alla quale sia i prelevamenti che i versamenti operati su conti correnti bancari vanno imputati a ricavi ed a fronte della quale il contribuente, in mancanza di espresso divieto normativo e per il principio di libertà dei mezzi di prova, può fornire la prova contraria anche attraverso presunzioni semplici, da sottoporre comunque ad attenta verifica da parte del giudice, il quale è tenuto ad individuare analiticamente i fatti noti dai quali dedurre quelli ignoti, correlando ogni indizio (purchè grave, preciso e concordante) ai movimenti bancari contestati, il cui significato deve essere apprezzato nei tempi, nell’ammontare e nel contesto complessivo, senza ricorrere ad affermazioni apodittiche, generiche, sommarie o cumulative (Cfr. Cass. V, n. 25502/2011, n. 2781/2015, n. 11102/2017). In particolare, in tema di accertamento delle imposte sui redditi e dell’I.V.A., tutti i movimenti sui conti bancari del contribuente, siano essi accrediti che addebiti, si presumono, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 1, n. 2, e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51, comma 2, n. 2, riferiti all’attività economica del contribuente, i primi quali ricavi e i secondi quali corrispettivi versati per l’acquisto di beni e servizi reimpiegati nella produzione, spettando all’interessato fornire la prova contraria che i singoli movimenti non si riferiscono ad operazioni imponibili (Cass., V, n. 16896/2014, n. 26111/2015, n. 623/2018; 2149/2020);

-nella specie, il motivo di ricorso, pur denunciando la nullità della sentenza per violazione degli artt. 24 e 111 Cost., in realtà tende inammissibilmente ad una nuova interpretazione di questioni di merito, avendo la CTR – con un apprezzamento in fatto non sindacabile in sede di legittimità – ritenuto condivisibili le valutazioni della disposta CTU in ordine alla parziale giustificazione da parte dei contribuenti delle movimentazioni bancarie operate, nell’anno di imposta 2005, sui conti correnti intestati alla società e ad un socio, con il recupero complessivo di un reddito imponibile pari a Euro 510.532,09; in particolare escludendo – con uguale insindacabile valutazione di merito – che da tale importo potessero essere dedotte le somme dichiarate a titolo di corrispettivo, in quanto – come emerso dalle condivise risultanze della CTU – i contribuenti non avevano dimostrato che i corrispettivi percepiti fossero effettivamente confluiti sui conti correnti oggetto di indagine, risultando i versamenti sistematicamente superiori ai corrispettivi maturati nei periodi di riferimento e non coincidenti con gli importi incassati a tale titolo; va, al riguardo, ribadito l’orientamento di questa Corte secondo cui “E’ inammissibile il ricorso per cassazione con cui si deduca, apparentemente, una violazione di norme di legge mirando, in realtà, alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito” (Cass. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 8758 del 04/04/2017; Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 18721 del 13/07/2018);

– con il quinto motivo, i ricorrenti denunciano, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36 per avere la CTR omesso di pronunciarsi sulla censura – riproposta in sede di appello – concernente l’assunta illegittimità – per violazione del D.Lgs. n. 472 del 1997, artt. 2, 5, 6,7,16 e 17 e del D.L. n. 269 del 2003, art. 7 anche per carente motivazione, dell’atto irrogativo della sanzione nei confronti della società, per non essere stati verificati i presupposti di imputabilità e colpevolezza del trasgressore-persona fisica nonchè la contestuale assenza di errori scusabili o cause di non punibilità, con conseguente inconfigurabilità in capo alla società contribuente di una eventuale responsabilità solidale;

– con il sesto motivo, i ricorrenti denunciano, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36 per avere la CTR omesso di pronunciarsi sulla censura – riproposta in sede di appello – concernente l’assunta illegittimità – per violazione degli del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 2, n. 2 e art. 41bis – dell’accertamento parziale ex art. 41bis cit. in questione con riguardo al quale non era prevista la possibilità per l’Ufficio di avvalersi della particolare presunzione legale ex art. 32, comma 1, n. 2 cit.;

– i motivi quinto e sesto – da trattarsi congiuntamente per connessione – sono infondati;

– nella specie, la CTR, dopo avere richiamato nella parte in fatto della pronuncia, la proposizione da parte dei contribuenti delle censure di assunta violazione del D.Lgs. n. 472 del 1997, artt. 2, 5, 6,7,16 e 17 e del D.L. n. 269 del 2003, art. 7 anche per carente motivazione – dell’atto irrogativo della sanzione nonchè di violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 2, n. 2 e art. 41bis ha accolto parzialmente l’appello dei contribuenti riducendo l’importo del reddito imponibile; è evidente che tale decisione assorbente ha implicato il rigetto implicito delle altre domande; pertanto, va fatta applicazione del condivisibile principio di diritto di questa Corte secondo cui “La figura dell’assorbimento in senso proprio ricorre quando la decisione sulla domanda assorbita diviene superflua, per sopravvenuto difetto di interesse della parte, la quale con la pronuncia sulla domanda assorbente ha conseguito la tutela richiesta nel modo più pieno, mentre è in senso improprio quando la decisione assorbente esclude la necessità o la possibilità di provvedere sulle altre questioni, ovvero comporta un implicito rigetto di altre domande. Ne consegue che l’assorbimento non comporta un’omissione di pronuncia (se non in senso formale) in quanto, in realtà, la decisione assorbente permette di ravvisare la decisione implicita (di rigetto oppure di accoglimento) anche sulle questioni assorbite, la cui motivazione è proprio quella dell’assorbimento, per cui, ove si escluda, rispetto ad una certa questione proposta, la correttezza della valutazione di assorbimento, avendo questa costituito l’unica motivazione della decisione assunta, ne risulta il vizio di motivazione del tutto omessa” (ex plurimis, Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 28995 del 12/11/2018; Sez. 3, Ordinanza n. 33764 del 19/12/2019);

-in conclusione, il ricorso va complessivamente rigettato;

– le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

PQM

la Corte: rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti al pagamento in favore dell’Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in Euro 6.500,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito;

Dà inoltre atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 28 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 13 aprile 2021

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