Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9614 del 13/04/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 13/04/2017, (ud. 23/03/2017, dep.13/04/2017),  n. 9614

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3379/2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE E DEL TERRITORIO, C.F. (OMISSIS), in persona

del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

CO.E.SI. COSTRUZIONI EDILI SICILIANE S.R.L. – C.F. (OMISSIS), in

persona del legale rappresentante elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA CASETTA MATTEI 239, presso lo studio dell’avvocato SERGIO

TROPEA, rappresentata e difesa dagli avvocati ANTONINO RECCA e

GIOVANNA FONDACARO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2908/17/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della SICILIA – SEZIONE DISTACCATA DI CATANIA, depositata

il 03/07/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

depositata del 23/03/2017 dal Consigliere Dott. MAURO MOCCI.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che la Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., delibera di procedere con motivazione sintetica;

che l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia che aveva respinto il suo appello contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Catania. Quest’ultima aveva accolto l’impugnazione della COESI Costruzioni Edili Siciliane s.r.l. contro un avviso di accertamento IVA ed altro, per l’anno 2004;

che, nella decisione impugnata, la CTR ha ribadito che l’atto impositivo avrebbe dovuto essere annullato per inesistenza giuridica della notifica, in violazione degli artt. 148 e 149 c.p.c., stante la mancata sottoscrizione della relata da parte del notificatore.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il ricorso è affidato a due motivi;

che, col primo rilievo, l’Agenzia deduce la violazione degli artt. 148, 149, 156 e 160 c.p.c., nonchè della L. n. 890 del 1982, art. 3, ex art. 360 c.p.c. , n. 3;

che la notificazione dell’atto di accertamento tributario affetta da nullità resterebbe sanata, con effetto retroattivo, dalla tempestiva proposizione del ricorso del contribuente avverso l’atto medesimo: la relazione di notifica non costituirebbe un requisito essenziale ai fini dell’esistenza giuridica della fase di documentazione dell’avvenuta notificazione;

che, con la seconda censura, la ricorrente invoca violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4: la CTR avrebbe omesso di pronunziarsi sulle eccezioni sollevate dall’Ufficio, riguardanti la fondatezza dell’avviso di accertamento;

che l’intimata ha resistito con controricorso;

che il primo motivo deve essere accolto;

che, in tema di notificazioni a mezzo posta, la disciplina relativa alla raccomandata con avviso di ricevimento, mediante la quale può essere notificato, ai sensi della L. n. 890 del 1982, art. 14, l’avviso di accertamento o liquidazione senza intermediazione dell’ufficiale giudiziario, è quella dettata dalle disposizioni concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, in quanto le disposizioni di cui alla legge citata attengono esclusivamente alla notifica eseguita dall’ufficiale giudiziario ex art. 140 c.p.c.. Ne consegue che, difettando apposite previsioni della disciplina postale, non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull’avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l’atto pervenuto all’indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest’ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 c.c., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato nella impossibilità senza sua colpa di prenderne cognizione (Sez. 5, n. 14501 del 15/07/2016; Sez. 5, n. 9111 del 06/06/2012);

che, in altri termini, la CTR non ha considerato che poichè l’omissione della relata di notifica non aveva precluso i diritti difensivi della società contribuente, la quale anzi aveva impugnato ritualmente l’atto di accertamento, non avrebbe potuto confermare la sentenza di primo grado, ma avrebbe dovuto entrare nel merito;

che il secondo motivo resta assorbito;

che deve in definitiva procedersi alla cassazione della sentenza con rinvio alla CTR della Sicilia, in diversa composizione, affinchè proceda all’esame di cui sopra, anche per le spese del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 23 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 13 aprile 2017

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