Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9613 del 22/04/2010

Cassazione civile sez. I, 22/04/2010, (ud. 03/11/2009, dep. 22/04/2010), n.9613

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARNEVALE Corrado – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – rel. Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

Dott. FITTIPALDI Onofrio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

OFFICINE MECCANICHE & FONDERIE G. CAMPLONE & FIGLI

S.R.L. (c.f.

(OMISSIS)), in persona dell’Amministratore Unico pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LE PARIOLI 74, presso

l’avvocato ANGLANI FRANCESCO, rappresentata e difesa dall’avvocato

ANGLANI DONATO DINO, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

REGIONE ABRUZZO, in persona del Presidente della Giunta Regionale pro

tempore, domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 435/2005 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 23/05/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

03/11/2009 dal Consigliere Dott. SALVATORE DI PALMA;

udito, per la ricorrente, l’Avvocato DONATO ANGLANI che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito, per la controricorrente, l’Avvocato dello Stato GIOVANNI

PALATIELLO che ha chiesto l’inammissibilità o, in subordine, il

rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PATRONE Ignazio, che ha concluso, in via principale, per

l’inammissibilità del ricorso, in subordine per il rigetto.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. – Con citazione del 31 dicembre 1997, la s.r.l. Officine Meccaniche e Fonderie G. Campione & Figli convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di L’Aquila la Regione Abruzzo, esponendo che:

a) con Decreto del Presidente della Giunta della Regione Abruzzo 27 maggio 1995, n. 431, era stato approvato un accordo di programma, sottoscritto in data 13 aprile 1995 dai rappresentanti della Regione Abruzzo, del Comune di Pescara e della Provincia di Pescara, con il quale si prevedeva la realizzazione della sede degli uffici della Giunta regionale su un’area di proprietà della Società attrice, si dichiarava tale opera di pubblica utilità, urgente e indifferibile, e si disponeva l’acquisizione delle aree necessarie e l’attivazione delle procedure espropriative; b) la dichiarazione di pubblica utilità era inefficace, perchè era omessa l’indicazione: dei termini di inizio e di fine dei lavori e delle espropriazioni, degli interventi e delle opere da realizzare, dei tempi relativi, della quantificazione dei costi, del piano finanziario con la ripartizione dei costi, delle modalità di attuazione, delle sanzioni e delle modalità di controllo; c) tali omissioni ledevano il suo diritto di proprietà, perchè avevano impedito alla Società di utilizzare liberamente i propri beni; d) la pubblicazione del decreto presidenziale nel Bollettino Ufficiale della Regione integrava anche la diffusione di notizie inesatte sulla libera disponibilità di detti beni.

Tanto esposto, la Società attrice chiese che la Regione convenuta fosse condannata, in via principale, al risarcimento dei danni ai sensi dell’art. 2043 cod. civ., indicati in L. 70.000.000.000, ovvero, in via subordinata, al pagamento della somma di L. 20.000.000.000, a titolo di indennità di espropriazione dei fabbricati e delle aree.

Con successiva citazione del 28 dicembre 1998, la stessa Società, premesso che la dichiarazione di pubblica utilità di cui al decreto presidenziale n. 431 del 1995 era divenuta inefficace, perchè era scaduto il termine triennale – di cui alla L. 8 giugno 1990, n. 142, art. 27, comma 5 bis, (Ordinamento delle autonomie locali), inserito dalla L. 15 maggio 1997, n. 127, art. 17, comma 8, (Misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo) – per l’inizio delle opere da realizzare, e che tale comportamento della Regione era ulteriormente lesivo dei propri diritti, convenne nuovamente la Regione Abruzzo dinanzi al Tribunale di L’Aquila, chiedendo che la convenuta fosse condannata a risarcirle i danni ulteriori, quantificati in L. 60.000.000.000.

Il Tribunale adito – in contraddittorio con la Regione convenuta la quale, costituitasi in ambedue le cause, chiese, tra l’altro, la reiezione delle domande -, riunite le cause, con la sentenza n. 831 del 14 novembre 2000, respinse tutte le domande.

2. – A seguito di appello della Società, cui resistette la Regione Abruzzo, la Corte d’Appello di L’Aquila, con la sentenza n. 435/05 del 23 maggio 2005, rigettò l’appello, confermando la sentenza impugnata.

In particolare, la Corte – richiamati i principi affermati dalle sezioni unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 500 del 1999 – ha motivato la decisione come segue.

A) Accertata innanzitutto l’inefficacia della dichiarazione di pubblica utilità contenuta nel decreto presidenziale n. 431 del 1995, per l’evidente mancanza di ogni termine di inizio e completamento della procedura espropriativa, i Giudici a quibus hanno affermato che “l’appellante non ha fornito alcuna prova di un danno legato da nesso causale con il predetto vizio del provvedimento amministrativo”.

B) A fronte poi del motivo di appello – con il quale la Società aveva dedotto che i beni oggetto del programmato esproprio, pur essendo rimasti nella sua disponibilità, erano tuttavia virtualmente indisponibili a causa dell’esistenza del predetto decreto presidenziale, sì che essa non ne aveva potuto concretamente disporre per stipulare nè contratti di alienazione, nè contratti di locazione – i Giudici a quibus hanno affermato che: B.1.) “quanto a programmate alienazioni manca del tutto la prova dell’assunto dell’appellante, nel mentre la prova testimoniale tardivamente formulata soltanto in grado di appello è inammissibile ex art. 345 c.p.c.”; B.1.) quanto alla dedotta impossibilità di utilizzare i beni mediante contratti di locazione, rilevano soltanto i documenti prodotti dall’appellante concernenti, da un lato, il contratto preliminare di locazione concluso con la Società “Piceno”, dall’altro, il contratto di locazione stipulato con la Cooperativa “Alternativa 83”, relativamente ai quali, “nè in un caso nè nell’altro sussiste il dedotto nesso di causalità tra provvedimento amministrativo viziato e danno lamentato”: B.2.1.) “Infatti, quanto al primo, va rilevato che sia il preliminare stipulato nel 1993 che quello stipulato il 3.1.1995 (con il quale è stato prorogato al 1999 il termine per il verificarsi delle condizioni sospensive) contenevano due condizioni sospensive collegate all’ottenimento da parte della società appellante delle necessarie concessioni edilizie e, relativamente alla conduttrice, per il rilascio dell’autorizzazione. Nondimeno, non vi è alcuna prova in atti che prima dell’approvazione dell’accordo di programma sia stata avanzata domanda di concessione nel mentre, poi, la stipula della proroga del termine per l’ottenimento delle concessioni e dell’autorizzazione è anch’essa antecedente all’approvazione dell’accordo di programma. Il termine prorogato – come innanzi rilevato – è scaduto il 30.6.1999 e non vi è prova in atti che la concessione e l’autorizzazione, pur dopo la scadenza del termine triennale per l’inizio dell’opera, siano state richieste e negate. Insomma, in relazione al preliminare di locazione in questione manca qualsiasi nesso causale diretto tra il decreto dichiarativo della pubblica utilità dell’opera – giuridicamente inefficace per omessa indicazione dei prescritti termini – e il mancato perfezionamento del contratto”; B.2.2.) “Quanto al contratto di locazione stipulato con la cooperativa “Alternativa 83” e al diniego di autorizzazione da parte del Comune di Pescara, motivato con la persistenza del vincolo determinato dalla dichiarazione di pubblica utilità fino alla scadenza dei tre anni di efficacia …, correttamente il primo giudice ha rilevato che la circostanza che il Comune di Pescara non abbia consentito all’utilizzazione a parcheggio non è imputabile ad una condotta colposa della Regione convenuta. Invero, proprio per la originaria inefficacia della dichiarazione di pubblica utilità il Comune avrebbe potuto rilasciare la richiesta autorizzazione, tanto più ove si consideri che il contratto di locazione prevedeva quale condizione risolutiva l’immissione “nel possesso da parte dell’Ente Regione, per la realizzazione degli uffici, come in premessa” (art. 12). Talchè risultava salvaguardato l’interesse pubblico e l’autorizzazione non poteva essere negata sol per l’esistenza del predetto decreto, peraltro palesemente inefficace”; B.2.3.). E’ vero che la Corte di cassazione, con la sentenza n. 14333 del 2003, ha enunciato il principio – secondo cui, a fronte dell’obbligo del Comune di ripianificare le aree cosiddetto “bianche”) già interessate da un vincolo decaduto per decorso del quinquennio, si pone l’interesse procedimentale del proprietario, cui è riconosciuto un potere di reazione all’inerzia dell’amministrazione attraverso la procedura di messa in mora e tipizzazione giurisdizionale del silenzio, di modo che solo in caso di persistente inerzia potrà configurarsi la lesione al bene della vita, identificabile non già nello ius aedificandi, attesa l’impossibilità di affidamento del proprietario in merito a specifiche qualificazioni dei suoli nell’esercizio del potere discrezionale inerente alla pianificazione del territorio, bensì nell’interesse alla certezza circa le possibilità di adeguata e razionale utilizzazione della proprietà, di cui va ravvisata lesione risarcibile, alla stregua dei canoni di correttezza e buona fede, nello svolgimento del rapporto qualificato e differenziato tra soggetto pubblico e privato che nasce per effetto della sentenza conclusiva del giudizio di tipizzazione del silenzio -, “Sennonchè, la pretesa risarcitoria così configurata – del tutto diversa da quella formulata dall’appellante – avrebbe dovuto essere rivolta nei confronti del Comune di Pescara e non nei confronti della Regione Abruzzo. Ciò anche alla luce del chiaro disposto dell’accordo di programma secondo cui incombeva sul Comune stesso l’obbligo di provvedere alla predisposizione del piano particolareggiato”.

3. – Avverso tale sentenza la s.r.l. Officine Meccaniche e Fonderie G. Campione & Figli ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un unico complesso motivo di censura.

Resiste, con controricorso, la Regione Abruzzo.

4. – Ambedue le parti hanno depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Con l’unico complesso motivo (con cui deduce: “Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2043 c.c., in relazione agli artt. 42 e 97 Cost. ed agli artt. 832 e 834 c.c. – Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c., in relazione all’art. 24 Cost. ed all’art. 2697 c.c.”), la ricorrente critica la sentenza impugnata, sostenendo che i Giudici dell’appello: a) quanto alla ritenuta inammissibilità, ai sensi dell’art. 345 cod. proc. civ., della dedotta prova testimoniale (cfr., supra, Svolgimento del processo, n. 2, lettera B.1.), avrebbero erroneamente applicato il terzo comma di detta disposizione, perchè si verterebbe in tema di prova indispensabile ai fini del decidere, tenuto conto, da un lato, del contenuto del capitolo di prova dedotto nell’atto di appello (“Se vero che pendevano trattative per il trasferimento degli immobili di proprietà di parte attrice e che le trattative anzidette furono abbandonate per l’effetto dell’intervenuto Accordo di Programma”) e, dall’altro, del contenuto della missiva inviata alla ricorrente dalla s.r.l. Rinnovare, ed inoltre sarebbero caduti in contraddizione, perchè, da un lato, hanno respinto le domande per carenza di prova e, dall’altro, hanno negato ingresso alla suddetta prova per testi;

b) quanto alla predetta missiva della s.r.l. Rinnovare inviata alla ricorrente in data 7 febbraio 1999 – la quale, secondo la ricorrente, fornirebbe la prova documentale sia della pendenza di trattative per l’alienazione, sia del fallimento delle stesse per effetto del decreto presidenziale n. 431 del 1995 -, avrebbero omesso di tenere tale missiva in debito conto ai fini della proposta domanda risarcitoria e della effettiva sussistenza del nesso causale provvedimento-danno; e) quanto al contratto preliminare di locazione di immobili concluso con la s.r.l. Piceno ed al contratto di locazione di immobili concluso con la Società cooperativa “Alternativa 83” (cfr., supra, Svolgimento del processo, n. 2, lettera B.2.2. e B.2.3.), avrebbero erroneamente affermato la legittimazione passiva del Comune di Pescara rispetto alle domande risarcitorie formulate dalla ricorrente, perchè – come risulterebbe dalle missive di tale Comune alla seconda Società (21 ottobre 1997) ed alla stessa ricorrente (23 dicembre 1997) – il diniego di autorizzazione all’esercizio della attività di rimessaggio/parcheggio di auto nell’area di proprietà della ricorrente medesima costituirebbe pur sempre un effetto diretto ed esclusivo del più volte menzionato decreto presidenziale n. 431 del 1995, tenuto conto che il Comune di Pescara non aveva alcun obbligo di rilevare i vizi originari di tale decreto, dovendo piuttosto darvi ottemperanza.

2. – Il ricorso non merita accoglimento.

2.1. – Deve premettersi che la domanda di risarcimento dei danni proposta dalla Società ricorrente nei confronti della Regione Abruzzo si fonda sul duplice vizio – originario e sopravvenuto – della dichiarazione di pubblica utilità contenuta nel decreto del Presidente della Giunta della Regione Abruzzo 27 maggio 1995, n. 431, pubblicato nel B.U.R.A. n. 15 del 30 giugno 1995, con il quale era stato approvato un accordo di programma, sottoscritto in data 13 aprile 1995 dai rappresentanti della Regione Abruzzo, del Comune di Pescara e della Provincia di Pescara, che prevedeva la realizzazione della sede degli uffici della Giunta regionale su un’area di proprietà della stessa Società. E’ infatti pacifico in causa che la dichiarazione di pubblica utilità contenuta in tale accordo di programma – disciplinato dalla L. 8 giugno 1990, n. 142, art. 27, comma 5 bis (Ordinamento delle autonomie locali), comma inserito dalla L. 15 maggio 1997, n. 127, art. 17, comma 8, (Misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo), secondo il quale “Per l’approvazione di progetti di opere pubbliche comprese nei programmi dell’amministrazione e per le quali siano immediatamente utilizzabili i relativi finanziamenti si procede a norma dei precedenti commi.

L’approvazione dell’accordo di programma comporta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle medesime opere;

tale dichiarazione cessa di avere efficacia se le opere non hanno avuto inizio entro tre anni” (si veda, ora, il vigente D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 34, comma 6, recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”) – era originariamente invalida, perchè mancante dei termini per l’inizio ed il compimento delle espropriazioni, e, comunque, era divenuta inefficace in ragione dell’inutile decorso del predetto termine triennale, di cui al citato art. 27, comma 5 bis, per l’inizio dei lavori previsti nell’accordo (cfr., ex plurimis, l’ordinanza delle sezioni unite di questa Corte n. 600 del 2005).

La pretesa risarcitoria della ricorrente – che fa valere la lesione all’esercizio di facoltà comprese nel diritto di proprietà dell’area indicata nell’accordo di programmar originariamente non inciso dall’inefficace dichiarazione di pubblica utilità in esso contenuta – si fonda appunto su detti vizi di tale dichiarazione, l’esistenza della quale, tuttavia, avrebbe cagionato alla stessa danni consistiti: nel fallimento delle trattative precontrattuali per la vendita dell’area, intercorse con la Società Rinnovare;

nell’impossibilità di concludere il contratto definitivo di locazione con la Società Piceno, a causa della mancanza di autorizzazione a destinare l’area a rimessaggio/parcheggio, negata dal Comune di Pescara per essere la stessa area inclusa nell’accordo di programma;

nell’impossibilità di tale destinazione anche relativamente al contratto definitivo di locazione concluso con la Società Alternativa 83.

2.2. – Tanto premesso, va sottolineato che la complessiva ratio decidendi della sentenza impugnata sta nell’affermazione che “l’appellante non ha fornito alcuna prova di un danno legato da nesso causale con il predetto vizio del provvedimento amministrativo”.

La Corte di L’Aquila ha correttamente richiamato, in via preliminare, l’orientamento costante di questa Corte che, a partire dalla sentenza delle sezioni unite n. 500 del 1999, ha sempre affermato che, nel caso in cui sia stata introdotta, davanti al giudice ordinario, in un giudizio pendente alla data del 30 giugno 1998, una domanda risarcitoria ai sensi dell’art. 2043 cod. civ. nei confronti della P.A. per l’illegittimo esercizio di una funzione pubblica, questi dovrà gradatamente: a) accertare la sussistenza di un evento dannoso, b) stabilire se l’accertato danno sia qualificabile come ingiusto, in relazione alla sua incidenza su di un interesse rilevante per l’ordinamento (a prescindere dalla qualificazione formale di esso come diritto soggettivo), c) accertare, sotto il profilo causale, facendo applicazione dei criteri generali, se l’evento dannoso sia riferibile ad una condotta della P.A., d) infine, accertare se detto evento dannoso sia imputabile a responsabilità della P.A.; che tale imputazione non potrà avvenire sulla base del mero dato obiettivo della illegittimità del provvedimento amministrativo – in relazione al cui accertamento, peraltro, non è ravvisabile la necessaria pregiudizialità del giudizio di annullamento davanti al giudice amministrativo, potendo, al contrario, detto accertamento essere svolto dal giudice ordinario nell’ambito dell’esame della riconducibilità della fattispecie sottoposta al suo esame alla nozione di fatto illecito delineata dall’art. 2043 cod. civ. -, richiedendo invece una più penetrante indagine in ordine alla valutazione della colpa che, unitamente al dolo, costituisce requisito essenziale della responsabilità aquiliana; che la sussistenza di tale elemento sarà riferita non al funzionario agente, ma alla P.A. come apparato, e sarà configurabile qualora l’atto amministrativo sia stato adottato ed eseguito in violazione delle regole di imparzialità, correttezza e buona amministrazione alle quali deve ispirarsi l’esercizio della funzione amministrativa e che il giudice ordinario ha il potere di valutare, in quanto limiti esterni alla discrezionalità amministrativa (cfr.

anche, ex plurimis, le sentenze nn. 6005 e 21850 del 2007).

In particolare, questa Corte è ferma nel ritenere che, in tema di responsabilità civile aquiliana, il nesso causale è regolato dal principio di cui agli artt. 40 e 41 cod. civ., per il quale un evento è da considerare causato da un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo, nonchè dal criterio della cosiddetta “causalità adeguata”, sulla base del quale, all’interno della serie causale, occorre dar rilievo solo a quegli eventi che non appaiano – ad una valutazione ex ante – del tutto inverosimili, ferma restando, peraltro, la diversità del regime probatorio applicabile, in ragione dei differenti valori sottesi al processo penale ed al processo civile: nell’accertamento del nesso causale in materia civile, vige la regola della preponderanza dell’evidenza o del “più probabile che non”, mentre nel processo penale vige la regola della prova “oltre il ragionevole dubbio” (cfr. la sentenza delle sezioni unite n. 576 del 2008). Al riguardo, inoltre, è stato precisato che il rigore del principio dell’equivalenza delle cause, di cui all’art. 41 cod. pen. – in base al quale, se la produzione di un evento dannoso è riferibile a più azioni od omissioni, deve riconoscersi ad ognuna di esse efficienza causale – trova il suo temperamento nella causalità efficiente, desumibile dal secondo comma dello stesso art. 41 cod. pen., ai sensi del quale l’evento dannoso deve essere attribuito esclusivamente all’autore della condotta sopravvenuta, solo se questa condotta risulti tale da rendere irrilevanti le altre cause preesistenti, ponendosi al di fuori delle normali linee di sviluppo della serie causale già in atto (cfr., ex plurimis, la sentenza n. 25028 del 2008).

I Giudici a quibus hanno correttamente applicato tali principi alla fattispecie.

2.3. – Quanto al primo profilo di censura (cfr., supra, n. 1, lettera a), esso è infondato.

I Giudici dell’appello hanno affermato che “quanto a programmate alienazioni manca del tutto la prova dell’assunto dell’appellante, nel mentre la prova testimoniale tardivamente formulata soltanto in grado di appello è inammissibile ex art. 345 c.p.c.”, riferendosi evidentemente al comma 3 di tale articolo, nel testo anteriore alla recentissima riforma introdotta dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, laddove viene posta la regola generale della inammissibilità di nuovi mezzi di prova in grado d’appello, ed altresì ritenendo implicitamente irrilevante – non indispensabile ai fini della decisione della causa – il capitolo di prova testimoniale tardivamente dedotto e, comunque, non dimostrata l’impossibilità di dedurlo nel giudizio di primo grado (cfr., ex plurimis, le sentenze nn. 8203 del 2035 e 17439 del 2006).

Orbene, la critica della ricorrente a tale punto della decisione impugnata è assolutamente generica, sia perchè non argomenta specificamente in ordine alla “decisività” della prova testimoniale dedotta, sia perchè, in ogni caso, tale prova appare effettivamente formulata in modo del tutto generico, riferendosi alla pendenza di non meglio precisate “trattative per il trasferimento degli immobili di proprietà di parte attrice”.

2.4. – Quanto al secondo profilo di censura (cfr., supra, n. 1, lettera b), esso è parimenti infondato.

Il denunciato omesso esame, da parte dei Giudici a quibus, della lettera in data 7 aprile 1999 della Società Rinnovare alla Società ricorrente, infatti, non è accompagnata da puntuali argomentazioni in ordine al suo carattere “decisivo” ai fini della risoluzione della controversia, in quanto dalla lettura della stessa emerge invece, un contenuto perplesso, dubitativo e condizionato: “se le notizie giornalistiche circa l’accelerazione delle procedure per la costruzione della sede regionale risultassero vere, sarebbe compromesso il buon esito delle trattative in corso per l’acquisto dell’area”. Al riguardo, comunque, per escludere il carattere “decisivo” della stessa lettera, vale l’assorbente considerazione che, alla data di tale lettera – 7 aprile 1999 -, la dichiarazione di pubblica utilità contenuta nell’accordo di programma approvato con il decreto del Presidente della Giunta regionale 27 maggio 1995, n. 431, pubblicato nel B.U.R.A. n. 15 del 30 giugno 1995 – oltre ad essere originariamente invalida per il motivo dianzi sottolineato -, era in ogni caso divenuta inefficace, ai sensi del su menzionato L. n. 142 del 1990, art. 27, comma 5 bis, per il mancato inizio dei lavori entro il termine triennale dalla pubblicazione di detto decreto nel B.U.R.A., scaduto il 30 giugno 1998, con la conseguenza che l’eventuale rottura delle trattative non sarebbe correlabile, sul piano della prova del nesso di causalità, con il decreto medesimo.

2.5. – Infine, quanto al terzo profilo di censura (cfr., supra, n. 1, lettera e), anch’esso è complessivamente privo di fondamento.

Al riguardo, occorre considerare distintamente tale profilo: nella parte in cui concerne la censura relativa alla denunciata impossibilità di concludere il contratto definitivo di locazione con la Società Piceno, a causa della mancanza di autorizzazione a destinare l’area a rimessaggio/parcheggio, negata dal Comune di Pescara per essere la stessa area inclusa nell’accordo di programma, e nella parte in cui concerne la censura relativa alla denunciata impossibilità di tale destinazione con riferimento al contratto definitivo di locazione concluso con la Società Alternativa 83.

Per ciò che attiene alla prima censura, la stessa è inammissibile perchè non investe specificamente la ratio decidendi sul punto.

Infatti, i Giudici a quibus hanno affermato che non v’è prova di nesso causale diretto tra il decreto dichiarativo della pubblica utilità ed il mancato perfezionamento del contratto, in quanto, essendo l’efficacia del contratto preliminare con la Società Piceno del 1993 e della sua proroga del 3 gennaio 1995 (date entrambe anteriori al più volte citato decreto presidenziale del 27 maggio 1995) subordinata all’avveramento di due condizioni – l’ottenimento delle concessioni edilizie da parte della Società ricorrente, e della autorizzazione comunale da parte della Società Piceno -, non v’è la prova nè che la concessione e l’autorizzazione siano state chieste prima dell’approvazione dell’accordo di programma, nè che tali provvedimenti siano stati richiesti, quantomeno, dopo la scadenza del termine di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità (30 giugno 1998). Orbene, a tale chiaro addebito di inerzia alle stesse parti contraenti – che esclude detto nesso di causalità -, la Società ricorrente non muove alcuna specifica censura, limitandosi a richiamare due note del Comune di Pescara del 21 ottobre e del 23 dicembre 1997, entrambe anteriori alla scadenza di efficacia dell’accordo di programma, con le quali, peraltro, lo stesso Comune, nel negare l’autorizzazione in costanza di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità, si riserva espressamente una nuova valutazione della richiesta alla scadenza del termine triennale di efficacia della stessa dichiarazione.

Per ciò che attiene alla seconda censura parzialmente connessa alla prima -, la stessa è infondata.

I Giudici dell’appello hanno affermato che il diniego dell’autorizzazione alla destinazione dell’area de qua a rimessaggio/parcheggio, da parte del Comune di Pescara – quale ente territoriale esclusivamente legittimato al riguardo -, non è imputabile alla Regione resistente, ma allo stesso Comune che, in ragione della originaria invalidità della dichiarazione di pubblica utilità contenuta nell’approvato accordo di programma e comunque alla scadenza della sua efficacia, avrebbe potuto e dovuto, ovviamente nel rispetto della locale normativa urbanistica, dare detta autorizzazione.

Orbene, è evidente che la Corte territoriale, così giudicando nella specie, ha fatto corretta applicazione del principio di diritto dianzi ricordato, per il quale, in applicazione dell’art. 41 cod. pen.,, comma 2, l’evento dannoso deve essere attribuito esclusivamente all’autore della condotta sopravvenuta – diniego di autorizzazione del Comune di Pescara, quale ente territoriale esclusivamente competente al riguardo -, se questa condotta risulti tale da rendere irrilevanti le altre cause preesistenti – approvazione dell’accordo di programma da parte della Regione Abruzzo, nel quale era contenuta la dichiarazione di pubblica utilità -.

In definitiva, prendendo a questo punto in complessiva considerazione entrambi i profili di censura, l’affermazione della Corte di L’Aquila – secondo la quale il denunciato danno conseguente alla mancata destinazione dell’area a rimessaggio/parcheggio è imputabile esclusivamente al Comune di Pescara, con conseguente esclusiva legitimatio ad causam dello stesso – resiste alle censure argomentate dalla Società ricorrente, perchè è giuridicamente corretta ed adeguatamente motivata.

3. – Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate nel dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese, che liquida in complessivi Euro 20.000,00, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 3 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 22 aprile 2010

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA