Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9613 del 13/04/2021

Cassazione civile sez. trib., 13/04/2021, (ud. 20/10/2020, dep. 13/04/2021), n.9613

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. MELE Maria Elena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 31880-2018 proposto da:

COMUNE DI GIAVENO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COSSERIA 5,

presso lo studio dell’avvocato GUIDO FRANCESCO ROMANELLI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato MAURIZIO FOGAGNOLO;

– ricorrente –

contro

AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA DEL PIEMONTE CENTRALE, elettivamente

domiciliata in ROMA, Piazza Cavour presso la cancelleria della Corte

di Cassazione rappresentata e difesa dagli avvocati GIUSEPPE

BONGIOANNI, LUCA CATTALANO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 605/2018 della COMM.TRIB.REG. di TORINO,

depositata il 30/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20/10/2020 dal Consigliere Dott. ANTONIO MONDINI.

 

Fatto

PREMESSO

che:

1.1a commissione tributaria regionale del Piemonte, con sentenza 605 del 30 marzo 2018, in riforma della decisione di primo grado reiettiva del ricorso dell’Agenzia Territoriale per la Cassa del Piemonte Centrale avverso il rifiuto opposto dal Comune di Giaveno alla richiesta di rimborso dell’Imu per l’anno 2012 versata con riguardo ad immobili locati a terzi, dichiarava il rifiuto illegittimo ritenendo applicabile l’esenzione prevista dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. i), sul motivo che l’Agenzia, con la locazione degli immobili, ne aveva fatto un uso “diretto” essendo il termine “diretto” da intendersi nel senso di “utilizzo tipico in relazione alle finalità istituzionali”;

2.il Comune di Giaveno ricorre, per cassazione della suddetta sentenza sulla base di due motivi con i quali denuncia, rispettivamente, violazione o falsa applicazione del D.L. n. 201 del 2013, art. 13, comma 10, convertito dalla L. n. 214 del 2011, D.L. n. 102 del 2013, art. 2, comma 2, lett. b), convertito dalla L. n. 124 del 2013 in rapporto agli artt. 11 e 12 preleggi, e violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. l, D.L. n. 1 del 2012, art. 91 bis convertito dalla L. n. 27 del 2012 e del D.M. n. 200 del 2012;

3. l’Agenzia resiste con controricorso;

4. il ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. i due motivi di ricorso, strettamente connessi, possono essere esaminati in modo congiunto. I motivi sono fondati. Si tratta di imposta municipale propria (IMU), sostitutiva (anche, e per quanto qui interessa) dell’imposta comunale sugli immobili (ICI) di cui al D.Lgs. n. 504 del 1992, “sperimentale”, ossia applicata, in forza del D.L. n. 201 del 2011, art. 13 convertito con L. n. 214 del 2011, in via anticipata rispetto all’anno 2014, a partire dal quale avrebbe dovuto essere applicata in base alla disposizione istitutiva di cui al D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, art. 8. Ai sensi del suddetto art. 13, comma 1 l’IMU “sperimentale” “è applicata in tutti i comuni del territorio nazionale… in base al D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, artt. 8 e 9 in quanto compatibili con le disposizioni” contenute nei commi successivi. Ai sensi del D.Lgs. n. 23 del 2011, art. 9, comma 8 (comma non incompatibile con altra disposizione contenuta nel D.L. n. 201 del 2011, art. 13, commi 2 e ss.) “Sono esenti dall’imposta municipale propria gli immobili posseduti dallo Stato, nonchè gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dal citato D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. b), c), d), e), f), h), ed i)”. Questa Corte, in più occasioni, ha statuito che l’esenzione di cui alla lett. i, opera a condizione che gli immobili siano utilizzati direttamente da parte dell’ente possessore e che siano destinati alle specifiche attività, non commerciali, svolte dall’ente, previste dalla legge (Cass. 27418 del 6/12/2013; Cass. Sez. U n. 28160 del 26/11/2008). Nel caso di specie, le due condizioni mancano: gli immobili di cui si tratta sono stati utilizzati non dall’Agenzia in via diretta ma da terzi ai quali sono stati da quest’ultima locati; il concedere in locazione unità abitative a terzi è un’attività che, pur se conforme al fine di carattere sociale proprio degli enti di edilizia residenziale pubblica (come l’Agenzia), e nonostante la parametrazione del canone locativo al di sotto dei prezzi locativi di mercato, resta un’attività di carattere economico. Il giudice di appello ha errato nel ritenere applicabile l’invocata esenzione. Si precisa che l’esenzione stabilita dal D.L. n. 93 del 2008, art. 1, comma 3, convertito con modificazioni nella L. n. 126 del 2008, mediante il richiamo al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 8, comma 4, riguardo all’ICI maturata a partire dal 1 gennaio 2008 per “gli alloggi regolarmente assegnati” degli enti citati, non vale per l’IMU “sperimentale” data la incompatibilità tra tali articolo con il disposto del D.Lgs. n. 201 del 2011, art. 1, comma 10 che, per le unità immobiliari di cui al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 8, comma 4, prevede (non più l’esenzione ma) l’applicazione di una detrazione;

2.in ragione di quanto precede, il ricorso deve essere accolto, la sentenza impugnata deve essere cassata e, non essendovi necessità di accertamenti in fatto, la causa va decisa nel merito con rigetto dell’originario ricorso della Agenzia;

3.le spese del merito sono compensate in ragione dell’evoluzione della vicenda processuale. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

PQM

la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decide nel merito con rigetto dell’originario ricorso della Agenzia Territoriale per la Cassa del Piemonte Centrale;

compensa le spese del merito;

condanna l’Agenzia Territoriale per la Cassa del Piemonte Centrale a rifondere al Comune di Giaveno le spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 1400,00, oltre spese forfetarie e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 20 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 13 aprile 2021

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