Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9613 del 13/04/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 13/04/2017, (ud. 23/03/2017, dep.13/04/2017),  n. 9613

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3372-2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

RHEAVENDORS SERVICES S.P.A. – C.F. (OMISSIS), in persona del

Presidente del Consiglio di Amministrazione, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA GERMANICO 197, presso lo studio

dell’avvocato MAURO MEZZETTI che lo rappresenta e difende unitamente

e disgiuntamente all’avvocato ALESSANDRA BENEDINI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2918/7/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 30/06/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 23/03/2017 dal Consigliere Dott. MOCCI MAURO.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che la Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., delibera di procedere con motivazione sintetica;

che l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia che aveva respinto il suo appello contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Como. Quest’ultima aveva accolto l’impugnazione della Rheavendors Services s.p.a. contro un avviso di accertamento IRES, per l’anno 2007;

che, nella decisione impugnata, la CTR ha affermato che i contraenti avevano riconosciuto l’ammontare dei bonus in base allo scaglione di aliquota corrispondente all’ammontare delle vendite di tutte le società del gruppo: pertanto i costi avrebbero dovuto essere dedotti nella misura indicata;

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il ricorso è affidato ad un unico rilievo, col quale l’Agenzia deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 109, comma 5, TUIR, ex art. 360 c.p.c., n. 3;

che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la deducibilità fiscale di una voce di costo dal reddito imponibile sarebbe stata condizionata alla correlazione del costo con lo svolgimento di un’attività potenzialmente idonea a produrre utili: dal contratto rinvenuto in sede di verifica fiscale e stipulato tra la società oggetto di controllo e le altre società del gruppo, sarebbe emerso che l’accordo – che fissava le percentuali dei bonus – era stato redatto, firmato e confermato solo dalla Rheavendors Services s.p.a., e dunque il fatturato da prendere in considerazione per il calcolo del bonus sarebbe stato solo quello della firmataria dell’accordo;

che l’intimata ha resistito con controricorso;

che il motivo deve essere accolto;

che in tema d’imposte sui redditi e con riguardo alla determinazione del reddito d’impresa, l’inerenza all’attività d’impresa delle singole spese e dei costi affrontati, indispensabile per ottenerne la deduzione ex art. 75 (ora 109) del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, va definita come una relazione tra due concetti – la spesa (o il costo) e l’impresa sicchè il costo (o la spesa) assume rilevanza ai fini della qualificazione della base imponibile, in virtù della sua correlazione con un’attività potenzialmente idonea a produrre utili (Sez. 5, n. 4041 del 27/02/2015);

che, pertanto, la volontà contrattuale non è sufficiente ad integrare quanto richiesto dalla norma, la quale, riferendosi ad elementi oggettivi (“attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito o che non vi concorrono in quanto esclusi”), impone che gli stessi siano almeno desumibili dalle scritture contabili (Sez. 5, n. 8322 del 27/04/2016) che la CTR non ha proceduto in tal senso;

che deve in definitiva procedersi alla cassazione della sentenza con rinvio alla CTR della Lombardia, in diversa composizione, affinchè si adegui ai principi di cui sopra, e statuisca anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Motivazione Semplificata.

Così deciso in Roma, il 23 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 13 aprile 2017

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