Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9612 del 25/05/2020

Cassazione civile sez. I, 25/05/2020, (ud. 04/11/2019, dep. 25/05/2020), n.9612

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 35198/18 proposto da:

-) S.I., elettivamente domiciliato a Roma, V.le

dell’Università n. 11, rappresentato e difeso dall’avvocato

Alessandra Ballerini in virtù di procura speciale apposta in calce

al ricorso;

– ricorrente –

contro

-) Ministero dell’Interno;

– intimato –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Genova 26.4.2018 n. 704;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 4

novembre 2019 dal Consigliere relatore Dott. Marco Rossetti.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. S.I., cittadino (OMISSIS), chiese alla competente commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 4:

(a) in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato politico, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex art. 7 e ss.;

(b) in via subordinata, il riconoscimento della “protezione sussidiaria” di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14;

(c) in via ulteriormente subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 6, (nel testo applicabile ratione temporis).

2. A fondamento dell’istanza dedusse di essere stato costretto a lasciare la (OMISSIS) per sfuggire alle persecuzioni degli avversari politici di suo padre, esponente di un partito di opposizione, da parte degli aderenti al partito di maggioranza.

3. La Commissione Territoriale rigettò l’istanza.

Avverso tale provvedimento S.I. propose ricorso dinanzi al Tribunale di Catania ai sensi del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35 che lo rigettò con ordinanza 13.5.2017.

Il soccombente propose appello.

La Corte d’appello di Genova con sentenza 26.4.2018 lo rigettò, ritenendo che il ricorrente non fosse credibile; che il partito indicato come quello “di maggioranza” non era più al potere in (OMISSIS) dal 2015; che nella zona di provenienza del ricorrente non vi erano conflitti armati; che non ricorreva alcuna situazione di vulnerabilità giustificativa della protezione umanitaria.

4. La sentenza è stata impugnata per cassazione da S.I. con ricorso fondato su un motivo.

Il Ministero dell’Interno non si è difeso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il motivo unico di ricorso.

1.1. Con l’unico motivo il ricorrente sostiene che la sentenza impugnata sarebbe affetta da un vizio di violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3. E’ denunciata, in particolare, la violazione dell’art. 2 Cost.; art. 11 del Patto Internazionale sui diritti civili; D.Lgs. n. 286 del 1998, artt. 5 e 19; D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8 e 32; D.P.R. n. 399 del 1999, art. 11.

Il motivo, se pur formalmente unitario, contiene varie censure frammiste, così dipanabili:

1) ha errato la Corte d’appello a ritenere che la protezione umanitaria non possa essere accordata “se non vi è violazione dei diritti umani nel Paese di provenienza” (p. 6 del ricorso); tale presupposto infatti non è richiesto dalla legge;

2) in ogni caso nel Paese di origine del ricorrente esisteva una grave violazione dei diritti umani e una grave instabilità (p. 7);

3) in (OMISSIS) vi è una povertà diffusa, e questa sarebbe di per sè una causa giustificativa della richiesta di protezione umanitaria (p. 8)

4) la Corte d’appello ha trascurato di considerare:

a) che il ricorrente aveva avviato da tre anni un “pregevole percorso di integrazione” in Italia (p. 7);

b) che il ricorrente aveva subito “un trauma” in Libia (p. 8);

c) che il ricorrente non aveva più “legami famigliari” (sic) nel Paese di origine (p. 12);

5) in ogni caso la Corte d’appello avrebbe dovuto accertare la sussistenza dei requisiti per la protezione umanitaria “anche a prescindere dalle allegazioni del ricorrente” (p. 12).

2. Tutte le censure appena elencate sono manifestamente inammissibili od infondate.

2.1. La censura sub (1) è inammissibile per estraneità alla ratio decidendi sottesa dalla sentenza impugnata.

La Corte d’appello, infatti, non ha affatto affermato quel che il ricorrente pretende di farle dire, e cioè che la protezione umanitaria non possa essere accordata se nel Paese di origine non vi è violazione dei diritti umani.

Ha affermato invece un principio ben diverso, e cioè che la protezione umanitaria era stata chiesta dal ricorrente soltanto “in relazione al trauma subito durante il transito in Libia”, ed in relazione a tale circostanza non poteva essere concessa perchè la situazione di vulnerabilità va apprezzata con riferimento al Paese di origine, e non con riferimento al Paese di transito.

2.2. La censura sub (2) è inammissibile perchè investe un accertamento di fatto, riservato al giudice di merito. Inoltre la sentenza impugnata, con ampia motivazione e citando molteplici fonti internazionali, ha ritenuto che la regione di provenienza dell’odierno ricorrente (Delta State) non fosse affatto funestata da una situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto armato (p. 7 della sentenza impugnata).

2.3. La censura sub (3) è inammissibile perchè il ricorrente non indica, in violazione dell’onere imposto a pena di inammissibilità dall’art. 366 c.p.c., nn. 3 e 6, in quale atto ed in quali termini abbia prospettato, nel giudizio di primo grado, di avere diritto alla protezione umanitaria a causa della povertà del Paese di origine.

Dalla sentenza impugnata, infatti, come già detto risulta ben altro: e cioè che la protezione umanitaria venne domandata unicamente “in relazione al trauma subito durante il transito in Libia”, nè tale affermazione viene censurata validamente.

2.4. La censura sub (4a) è in primo luogo inammissibile ex art. 366 c.p.c., n. 6, dal momento che il ricorrente non indica da quale fonte di prova risulti il “pregevole percorso di integrazione” da lui intrapreso, quando tale prova sia stata prodotta, e dov9 si trovi allegata.

Non sarà superfluo aggiungere che la sentenza 4455/18, invocata al ricorrente a sostegno della propria censura, non ha affatto affermato il principio invocato dal ricorrente, e cioè l’esistenza d’una sorta di alcuna corrispondenza biunivoca tra avvenuta integrazione in Italia e diritto alla protezione, ma ha solo affermato che l’avvenuta ed effettiva integrazione è uno degli elementi da prendere in esame al fine del giudizio di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5; e che comunque anche l’avvenuta ed effettiva integrazione potrebbe giustificare la protezione umanitaria solo se il rientro in patria possa incidere sul “nucleo ineliminabile” dei diritti fondamentali della persona, e non certo per il solo fatto che in patria il richiedente asilo godrebbe di un meno agiato tenore di vita.

La medesima sentenza, inoltre, ha stabilito che il permesso di soggiorno per motivi umanitari è una misura residuale ed atipica, che può essere accordata solo a coloro che, se facessero ritorno nel Paese di origine, si troverebbero in una situazione di vulnerabilità strettamente connessa al proprio vissuto personale. Se così non fosse, il permesso di soggiorno per motivi umanitari, misura “personalizzata” e concreta, finirebbe per essere accordato non già sulla base delle specificità del caso concreto, ma sulla base delle condizioni generali del Paese d’origine del richiedente, in termini del tutto generali ed astratti, ed in violazione della ratio e della lettera della legge (Sez. 1 -, Sentenza n. 4455 del 23/02/2018, Rv. 647298 – 01; così pure, più di recente, Sez. 1, Ordinanza n. 21280 del 9.8.2019).

2.5. La censura sub (4b) è inammissibile per totale mancanza di illustrazione. Il ricorrente non spiega quale tipo di trauma abbia subito e da quale fonte di prova sia emerso.

2.6. La censura sub (4c) è inammissibile perchè investe con un accertamento di fatto riservato al giudice di merito, il quale a pagina 8 della sentenza impugnata afferma che “il richiedente, secondo il suo stesso racconto, ha ancora legami familiari su cui poter contare” nel suo Paese di origine.

2.7 La censura sub (5), infine, è infondata, giacchè il dovere da parte del giudice di cooperazione istruttoria cessa di fronte alla non credibilità soggettiva del richiedente asilo (ex plurimis, Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 19716 del 25/07/2018, Rv. 650193 – 01; Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 26921 del 14/11/2017, Rv. 647023 – 01; Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 25534 del 13/12/2016, Rv. 642305 – 01; Sez. 6 – 1, Sentenza n. 16221 del 24/09/2012, Rv. 624099 – 01; Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 16202 del 24/09/2012, Rv. 623728 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 26056 del 23/12/2010, Rv. 615675 – 01), e nel caso di specie il richiedente asilo è stato ritenuto sia dal Tribunale, sia dalla Corte d’appello, inattendibile, con valutazione che non è stata censurata in questa sede (Sez. 1 -, Ordinanza n. 3340 del 05/02/2019, Rv. 652549 – 01; Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 27503 del 30/10/2018, Rv. 651361 – 01).

3. Le spese.

Non è luogo a provvedere sulle spese, attesa la indefensio della parte intimata.

La circostanza che il ricorrente sia stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato esclude l’obbligo del pagamento, da parte sua, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17), in virtù della prenotazione a debito prevista dal combinato disposto di cui agli artt. 11 e 131 decreto sopra ricordato (Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 9538 del 12/04/2017, Rv. 643826 – 01), salvo che la suddetta ammissione non sia stata ancora, o venisse in seguito, revocata dal giudice a ciò competente.

P.Q.M.

(-) dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Prima civile della Corte di cassazione, il 4 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2020

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