Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9612 del 12/05/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. L Num. 9612 Anno 2015
Presidente: LAMORGESE ANTONIO
Relatore: GHINOY PAOLA

SENTENZA

sul ricorso 12225-2011 proposto da:
A MENARINI INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE S.R.L. C.F.
00395270481, in persona del legale rappresentante pro
tempo e, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
GIOVANNI NICOTERA 29, presso lo studio dell’avvocato
NICOLA MARIA ALIFANO, rappresentata e difesa
2015

dall’avvocato LUCA TARTAGLIONE, giusta delega in atti;
– ricorrente –

159

contro

COCCHI GRAZIANO C.F. CCCGZN54H04G337A, elettivamente
domiciliato in ROMA, CORSO TRIESTE 87, presso lo

Data pubblicazione: 12/05/2015

studio dell’avvocato BRUNO BELLI, che lo rappresenta e
difende unitamente all’avvocato ANTONIO GIOVATI,
giusta delega in atti;
– controricorrente contro

MANAGEMENT S.R.L.;
– intimata –

avverso la sentenza n. 1515/2010 della CORTE D’APPELLO
di FIRENZE, depositata il 27/12/2010 R.G.N. 1522/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 14/01/2015 dal Consigliere Dott. PAOLA
GHINOY;
udito l’Avvocato TARTAGLIONE LUCA;
udito l’Avvocato BELLI BRUNO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. PAOLA MASTROBERARDINO, che ha concluso
per l’inammissibilità in subordine rigetto.

ASEA – AGENZIA SERVIZI PER LE AZIENDE EUROPEAN

R. Gen. N.12225/2011
Udienza 14.1.2015

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte d’appello di Firenze confermava la sentenza del Tribunale della
stessa sede che aveva respinto il ricorso proposto da A. Menarini industrie
farmaceutiche riunite s.r.1., per ottenere la condanna di Graziano Cocchi – che ne
era stato direttore delle risorse umane dal 21 settembre 1998 al 30 novembre
1999 – e di A.Se.A., Agenzia servizi per le aziende European Management

dell’accertamento della non debenza delle somme portate in numerose fatture
emesse nel 1999 da A.Se.A. s.r.l. per attività di consulenza affidata a tale società
dal Cocchi e da quest’ultimo poste in pagamento, e la condanna dei convenuti a
risarcire i danni per un ammontare pari alla somma richiesta in restituzione.
Per la cassazione della sentenza la s.r.l. A. Menarini industrie
farmaceutiche riunite ha proposto ricorso, affidato a sei motivi, illustrati anche
con memoria ex art. 378 c.p.c., cui ha resistito con controricorso Graziano
Cocchi.
All’esito dei tentativi infruttuosi di notificare il ricorso alla s.r.l. A.Se.A.,
contumace nel giudizio di merito, presso la sede indicata nella visura camerale e
risultando deceduta la legale rappresentante in data 24 luglio 2009, veniva
nominato ex art. 80 c.p.c. dal Presidente aggiunto di questa Corte il curatore
speciale della società, al quale il ricorso veniva notificato. La parte tuttavia, è
rimasta intimata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I motivi di ricorso censurano la sentenza della Corte d’appello in
relazione alla ricostruzione della vicenda e prospettano le circostanze che la
Corte avrebbe erroneamente valutato o travisato al fine di ritenere, disattendendo
le argomentazioni proposte con il ricorso in appello, che gli importi delle fatture
emesse da s.r.l. A.Se.A., poste in pagamento dal Cocchi, fossero dovuti,
derivando dall’obbligazione conferita a tale società dal direttore delle risorse
umane, nell’espletamento dei poteri affidatigli da A. Menarini industrie
farmaceutiche riunite s.r.1., e da quella effettivamente adempiuta.
1.1.11 primo motivo attiene alla sussistenza di un limite di spesa del
Cocchi. La società ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione di
plurime norme di diritto, nonché il vizio di motivazione circa un fatto
controverso decisivo per il giudizio, in merito alla sussistenza della prova che il
3

s.r.1., a restituire la somma di € 236.741,89, oltre accessori, come conseguenza

R. Gen. N.12225/2011
Udienza 14.1.2015

Cocchi potesse conferire a terzi incarichi di consulenza solo nel rispetto del
limite di spesa assegnatogli, altrimenti restandone responsabile. Ribadisce che,
come risulterebbe dalla documentazione prodotta e dalle prove testimoniali
escusse, la capacità di spesa del Cocchi risultante dal mandato del 29 settembre
1998 era di 210 milioni di lire, come precisato per l’anno 1999 nel budget
riguardante la Direzione risorse umane, e che la seconda procura del 13 gennaio

altro che specificare un particolare potere che già rientrava nell’ambito delle
funzioni già assegnate con il primo mandato generale.
1.2. Il secondo motivo attiene all’essersi il Cocchi attribuito,
illegittimamente esautorando il precedente titolare, il potere di rendicontazione
dell’attività di formazione, cui attenevano le fatture oggetto di causa. La società
ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione di plurime norme di diritto
nonché l’omessa, insufficiente od incongrua motivazione circa un fatto
controverso e decisivo per il giudizio, e cioè la sussistenza della prova che il
Cocchi non avesse il potere di rendicontazione dell’attività di formazione del
personale e non potesse perciò esautorare i soggetti titolari di tale potere ed
avocarlo a sé, come invece aveva fatto.
Sostiene che i poteri conferiti al Cocchi con la seconda procura del 13
gennaio 1999 erano ben diversi e distinti rispetto a quello di rendicontazione,
svolto in precedenza dal dottor Fanello che proprio su disposizione del Cocchi
era stato esautorato, con attività preordinata alla successiva commissione di
illeciti.
1.3. Il terzo motivo attiene alla condotta del Cocchi nei confronti dei
vertici aziendali. La società ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione
di plurime norme di diritto nonché 1′ omessa, insufficiente, contraddittoria ed
incongrua motivazione circa un fatto controverso decisivo per il giudizio, e cioè
la sussistenza della prova che il Cocchi abbia illegittimamente celato ai suoi
superiori il conferimento di incarichi e i relativi pagamenti a favore di A.Se.A.
s.r.1.. Sostiene che dalle deposizioni testimoniali escusse sarebbe emerso che né
l’amministratore unico, né il direttore generale, né i colleghi di lavoro erano stati
messi al corrente degli incarichi conferiti dal Cocchi ad A.Se.A.
1. 4. Il quarto motivo attiene alle modalità con le quali le fatture contestate
sono state messe in pagamento. La società ricorrente lamenta la violazione e
4

1999 valorizzata dalla Corte d’appello, che non prevedeva tale limite, non faceva

R. Gen. N.12225/2011
Udienza 14.1.2015

falsa applicazione di plurime norme di diritto nonché l’ omessa, insufficiente,
contraddittoria ed incongrua motivazione circa un fatto controverso decisivo per
il giudizio, in punto di sussistenza della prova che il “visto” del Cocchi sulle
fatture fosse di sua competenza esclusiva, il che ne ha comportato il conseguente
indebito pagamento.
Ribadisce che risulterebbe dalla documentazione in atti e dalle prove

eseguire pagamenti in forza della sua sola singola firma, ufficialmente depositata
in azienda.
1. 5. Il quinto motivo attiene all’effettivo adempimento dell’obbligazione
da parte di A.Se.A. La società ricorrente lamenta la violazione e falsa
applicazione di plurime norme di diritto nonché l’ omessa, insufficiente,
contraddittoria ed incongrua motivazione circa un fatto controverso decisivo per
il giudizio, in merito alla sussistenza della prova che le fatture fossero carenti di
titolo e non dovessero essere pagate da Menarini, ed in particolare non dovessero
essere fatte pagare da parte del Cocchi, in quanto le attività indicate non erano
state effettuate, né provate in giudizio.
Prospetta l’assoluta inconsistenza della struttura aziendale di A.Se.A. s.r.1.,
che aveva sede presso l’abitazione dei genitori dell’amministratore De Angelis, al
quale succedette nella carica sociale la madre Giuseppina Santolamazza, ed
illustra alcune vicende personali del Cocchi relative alla creazione con la moglie
di un fondo patrimoniale, nonché all’acquisto di un’auto di grossa cilindrata
successivamente rivenduta. Ribadisce le incongruenze risultanti dalle
fatturazioni operate da A.Se.A. e da Res Consulenze, altra società che operò in
parallelo con la prima su incarico del Cocchi, e rileva che le attività
asseritamente compiute da A.Se.A., come quelle relative alla concessione e
proroga della cassa integrazione guadagni straordinaria in favore della Menarini
e di altre società del gruppo, erano state in realtà svolte all’interno della stessa
Menarini da propri dipendenti.
1. 6. Con il sesto motivo la società ricorrente lamenta la violazione e falsa
applicazione di plurime norme di diritto nonché l’ omessa, insufficiente,
contraddittoria ed incongrua motivazione circa un fatto controverso decisivo per
il giudizio, e cioè l’ esistenza delle condizioni in fatto previste dalla legge per la
sussistenza del diritto della Menarini alla restituzione da parte di A.Se.A. e del
5

testimoniali escusse che il direttore delle risorse umane poteva da solo fare

R. Gen. N.12225/2011
Udienza 14.1.2015

Cocchi della somma da essa pagata all’A.Se.A. ed a questa ultima fatta pagare
indebitamente dal Cocchi stesso per le fatture oggetto di causa, pari ad €
236.741,89, nonché per la sussistenza del diritto della Menarini a nulla dover
pagare ad A.Se.A. per le ulteriori fatture numero 42, 43, 51,52 del 1999, nonché
del diritto della Menarini al risarcimento da parte o del Cocchi e dell’A.Se.A. dei
danni subiti a causa della loro illegittima condotta, per un importo pari a quello

rappresenterebbero infatti una violazione degli obblighi contrattuali che
gravavano sul Cocchi, realizzata in collusione con A.Se.A. a danno della
Menarini per incamerare somme ingenti e non dovute.
2. I motivi proposti deducono, come illustrato, sia il vizio di violazione di
legge di cui all’art. 360 n. 3 c.p.c., che il vizio di motivazione ex art. 360 n. 5
c.p.c. . Quanto al primo, occorre premettere che esso postula la deduzione di un’
errata ricognizione giuridica in seno ad un problema interpretativo della norma
(c.d. sindacato in iure) e non anche una critica complessivamente calibrata sul
valore (contestato o affermato come insufficiente) di elementi posti a base della
decisione. Questa Corte ha chiarito che tale vizio, giusta il disposto di cui all’art.
366, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., deve essere, a pena d’inammissibilità,
dedotto non solo con l’indicazione delle norme di diritto asseritamente violate
ma anche mediante la specifica indicazione delle affermazioni in diritto
contenute nella sentenza impugnata che motivatamente si assumano in contrasto
con le norme regolatrici della fattispecie e con l’interpretazione delle stesse
fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina, così da
prospettare criticamente una valutazione comparativa fra opposte soluzioni, non
risultando altrimenti consentito alla S.C. di adempiere al proprio compito
istituzionale di verificare il fondamento della denunziata violazione (Cass.
ordinanza n. 16038 del 26/06/2013, Cass. n. 3010 del 28/02/2012).
3. A quanto premesso consegue l’inammissibilità dei motivi in relazione al
vizio di violazione di legge. Ciò in considerazione del fatto che non si
comprende quale sarebbe l’opzione interpretativa delle norme richiamate
adottata dalla Corte d’appello e quale quella (diversa) suggerita dalla parte
ricorrente. I motivi, pur prospettando il vizio di violazione di legge, non
propongono in effetti una lettura delle norme richiamate diversa da quella
adottata dalla Corte di merito, ma attengono alla valutazione da questa compiuta
6

richiesto in restituzione. Le circostanze di fatto già sopra evidenziate

R. Gen. N.12225/2011
Udienza 14.1.2015

degli elementi allo scopo ritenuti significativi, sicché viene confuso il profilo del
vizio logico della motivazione e dell’errore di diritto (v. in tal senso Cass. n.
8315 del 04/04/2013).
4. Sotto il profilo del vizio di motivazione, occorre ribadire che il controllo
di logicità del giudizio di fatto, consentito dall’art. 360, comma primo, n. 5 c.p.c.
(pur nella formulazione vigente ratione temporis, anteriore alla modifica

revisione del ragionamento decisorio, ossia dell’opzione del giudice del merito
per una determinata soluzione della questione esaminata, posto che essa
equivarrebbe ad un giudizio di fatto, risolvendosi in una sua nuova
formulazione, contrariamente alla funzione assegnata dall’ordinamento al
giudice di legittimità: con la conseguente estraneità all’ambito del vizio di
motivazione della possibilità per questa Corte di procedere a nuovo giudizio di
merito attraverso un’autonoma e propria valutazione delle risultanze degli atti di
causa (Cass. 28 marzo 2012, n. 5024; Cass. 19 marzo 2009, n. 6694). Sicché, per
la configurazione di un vizio di motivazione su un asserito fatto decisivo della
controversia, è necessario che il mancato esame di elementi probatori
contrastanti con quelli posti a fondamento della pronuncia sia tale da invalidare,
con giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia probatoria delle
risultanze fondanti il convincimento del giudice, onde la ratio decidendi appaia
priva di base, ovvero che si tratti di elemento idoneo a fornire la prova di un
fatto costitutivo, modificativo o estintivo del rapporto giuridico in contestazione
e perciò tale che, se tenuto presente dal giudice, avrebbe potuto determinare una
decisione diversa da quella adottata (Cass. n. 22065 del 2014, Cass. n. 18368 del
2013, Cass. n. 16655 del 2011, n. 16655; Cass. (ord.) n. 2805 del 2011).
4.1. Nel caso in esame, con tutti i motivi proposti la parte ricorrente si
limita a fornire la propria lettura degli atti e dei documenti che sono già stati
esaminati dalla Corte d’appello: in tal modo, si chiede a questa Corte di
riesaminare tutte le risultanze richiamate, cercando in esse i contenuti che
potrebbero essere rilevanti nel senso voluto patrocinato. Quello che si sollecita
in sostanza è una nuova completa valutazione delle risultanze di causa,
inammissibile in questa sede, considerato che il ricorso per cassazione conferisce
al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito dell’intera vicenda
processuale, ma solo la facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza
7

introdotta con il D.L. n. 83 del 2012, conv. nella L. n. 134/2012), non equivale a

R. Gen. N.12225/2011
Udienza 14.1.2015

giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal
giudice di merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le
fonti del proprio convincimento, di controllarne l’attendibilità e la concludenza e
di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute
maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi dando
così prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi

del 2014, Cass. n. 27197 del 2011).
5. La motivazione della Corte d’appello in effetti ha già affrontato tutti gli
argomenti proposti in questa sede con i motivi di doglianza, che erano stati
sottoposti alla sua attenzione già con il ricorso in appello, giungendo tuttavia,
sulla base dell’attento esame delle stesse risultanze esaminate dal ricorrente, a
conclusioni differenti rispetto a quelle da questo patrocinate.
5.1. In particolare, la Corte d’appello ha argomentato, quanto all’aspetto
esaminato con il primo motivo di ricorso, che il limite di spesa del Cocchi di 210
milioni di lire era stato previsto nella procura conferitagli il 20 settembre 1998,
ma che non era esteso a tutta la sua attività e non riguardava quella relativa ai
progetti di formazione e qualificazione del personale, conferitagli con la
successiva procura notarile del gennaio 1999 ed a cui attenevano le contestate
fatture. Allo scopo ha anche valutato le deposizioni di testi Mancini e Spulcioni
valorizzate dal ricorrente, riportandone alle pagine 3 e 4 i passaggi da questo
riproposti a diverso fine.
5.2. Le stesse considerazioni determinano l’infondatezza anche del quarto
motivo, che attiene al limite di spesa (dalla Corte per i motivi detti ritenuto
inesistente) del Cocchi.
5.3. Sulle questioni di fatto proposte con il secondo motivo, la Corte ha
ritenuto che, se è vero che il Cocchi aveva avocato a sé ogni competenza relativa
alla rendicontazione dell’attività di formazione, cioè di quella parte
amministrativa indispensabile per ottenere dalle regioni i rimborsi dei costi e le
sovvenzioni per i corsi di qualificazione professionale, ciò egli aveva fatto
legittimamente, sulla base dell’ autorizzazione conferita nella detta procura del
gennaio 1999, che gli aveva attribuito anche “ogni potere necessario a dare
esecuzione all’attività affidatagli”. Risulta poi frutto della plausibile
interpretazione del contenuto di tale procura il ritenere l’attività di
8

‘eGi,

tassativamente previsti dalla legge” (così da ultimo tra le tante Cass. n. 22065

R. Gen. N.12225/2011
Udienza 14.1.2015

rendicontazione delle attività formative funzionale all’esecuzione dei poteri
(relativi anche ai progetti di formazione e qualificazione del personale aziendale)
con la stessa attribuiti al Cocchi.
5.4. Sulle circostanze oggetto del terzo motivo, la Corte ha rilevato che i
titolari delle due società che avevano svolto attività di consulenza su incarico del
Cocchi, la Res Consulenze e la A.Se.A., erano stati presentati ai vertici

dell’attività del Cocchi, pur in un assetto caratterizzato da rilevante
accentramento e pur a fronte del comportamento del legale rappresentante della
A.Se.A., che si era qualificato come Direttore generale del Ministero
dell’Industria che si prestava a far ottenere contributi statali. Ciò la Corte ha
ritenuto sulla base delle medesime deposizioni riportate in parte nel ricorso, che
attestano la circostanza – che avalla e non smentisce il ragionamento decisorio che non fossero stati formalmente comunicati ai vertici aziendali i singoli
incarichi conferiti alle due società, considerato che ciò secondo la Corte neppure
gli era stato richiesto.
Il giudice di merito ha escluso inoltre che tra il Cocchi e la A.Se.A. s.r.l. vi
fosse stata una collusione a danno della Menarini finalizzata a far saldare a
quest’ultima fatture emesse per attività mai posta in essere e, comunque, per
importi ingiustificati. Ciò in quanto da nessuno degli elementi di causa era
possibile ricostruire un’ interferenza del Cocchi nella vita e nelle attività di
A.Se.A. s.r.l. e dei suoi soci, interferenza che non risulta conclamata neppure
dalle risultanze valorizzate in ricorso.
5.5. Sulle circostanze oggetto del quinto motivo, la Corte ha argomentato
che l’ evanescenza strutturale di A.Se.A. s.r.l. , risultante anche dagli aspetti
riproposti in questo grado, non le impediva lo svolgimento delle attività
attribuitele, che per la loro natura personale non richiedevano l’esistenza di una
struttura di carattere imprenditoriale. La Corte d’appello ha rilevato poi come il
mandato conferito al Cocchi dalla Menarini integrasse un’obbligazione di
risultato e non di mezzo e fosse finalizzata ad ottenere finanziamenti,
sovvenzioni ed agevolazioni di qualsiasi natura, il che era stato di fatto ottenuto,
considerato che Menarini aveva ricevuto oltre 800 milioni di lire dal Fondo
sociale europeo (benché in parte tali finanziamenti fossero stati restituiti) né era

9

aziendali, ma che nessun controllo era stato da questi esercitato nel corso

R. Gen. N.12225/2011
Udienza 14.1.2015

sufficiente che le due società (Res Consulenze ed A.Se.A.) avessero emesso
fatture per la stessa prestazione, non essendo stati chiariti i rapporti tra le stesse.
5.6. Il sesto motivo, riassuntivo dei precedenti, è infine parimenti
infondato, limitandosi a ribadire la correttezza della soluzione prospettata, che è
stata confutata dalle complete argomentazioni della Corte d’appello.
6. In definitiva, il ricorso dev’essere rigettato.

della parte soccombente e liquidate come da dispositivo.
8. Non sussistono i presupposti per la richiesta condanna della parte
ricorrente per responsabilità aggravata ex art. 96 I comma e 385 IV c. c.p.c.
(operante ratione temporis), considerato che non risulta la prestuosità
dell’impugnazione, alla luce della complessità e peculiarità del quadro fattuale
esaminato, né risulta la prova, incombente sulla parte istante, dell’an e del
quantum debeatur (cfr su tale aspetto, ex plurimis, Cass., SU, n. 7583/2004,
Cass. Sez. L, n. 9080 del 2013).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle
spese del presente giudizio di legittimità in favore di Cocchi Graziano, che
liquida in complessivi € 7.000,00 per compensi professionali, oltre ad € 100,00
per esborsi, rimborso spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 14 gennaio 2015
Il onsigliere estensore

Il Presidente

7. Le spese processuali in favore del controricorrente sono poste a carico

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA