Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9611 del 25/05/2020

Cassazione civile sez. I, 25/05/2020, (ud. 04/11/2019, dep. 25/05/2020), n.9611

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 33756/18 proposto da:

F.E., elettivamente domiciliato a Genova, v. Assarotti n.

13, rappresentato e difeso dall’avvocato Andrea Guido, in virtù di

procura speciale apposta in margine al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, elettivamente domiciliato in Roma, via dei

Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo

rappresenta e difende ex lege;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Genova 18.5.2018 n. 830;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 4

novembre 2019 dal Consigliere relatore Dott. Marco Rossetti.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. F.E., cittadino (OMISSIS), chiese alla competente commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 4:

(a) in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato politico, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex art. 7 e segg.;

(b) in via subordinata, il riconoscimento della “protezione sussidiaria” di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14;

(c) in via ulteriormente subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 6 (nel testo applicabile ratione temporis).

2. A fondamento dell’istanza dedusse di avere lasciato la Nigeria per timore di vendette da parte della setta “(OMISSIS)”, per essersi rifiutato di aderirvi in sostituzione del proprio defunto padre, che ne era un leader.

3. La Commissione Territoriale rigettò l’istanza.

Avverso tale provvedimento F.E. propose ricorso dinanzi al Tribunale di Genova ai sensi del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35, che lo rigettò con ordinanza 24.12.2016.

La decisione venne impugnata dal soccombente.

5. La Corte d’appello di Genova con sentenza 18.5.2018 n. 830 rigettò il gravame, ritenendo che:

-) il racconto del ricorrente non fosse attendibile;

-) in ogni caso, secondo il suo stesso racconto non era vittima di alcuna persecuzione per i motivi richiesti dal D.Lgs. n. 251 del 2007;

-) nella zona di provenienza del richiedente asilo non erano in atto

conflitti armati, nè vi era il rischio di violenza indiscriminata;

-) la protezione umanitaria non spettava perchè l’interessato non aveva “neppure indicato” a quale situazione di vulnerabilità sarebbe stato esposto se fosse rientrato nel suo Paese.

5. La sentenza è stata impugnata per cassazione da F.E. con ricorso fondato su due motivi.

Ha resistito con controricorso il Ministero dell’Interno.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Inammissibilità del ricorso.

1.1. Il ricorso è inammissibile, poichè con tutti e due i motivi il ricorrente prospetta il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5.

Tuttavia, essendovi stata nei due gradi di merito una doppia decisione conforme, la suddetta censura non può essere proposta in questa sede, ai sensi dell’art. 348 ter c.p.c., comma 5.

Tale norma è applicabile ratione temporis al presente ricorso, essendo stato proposto l’atto d’appello dopo l’11.9.2012 (Sez. 5, Ordinanza n. 11439 del 11/05/2018, Rv. 648075-01).

2. Le spese.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nel dispositivo.

La circostanza che il ricorrente sia stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato esclude l’obbligo del pagamento, da parte sua, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17), in virtù della prenotazione a debito prevista dal combinato disposto di cui agli artt. 11 e 131 del decreto sopra ricordato (Sez. 6-3, Ordinanza n. 9538 del 12/04/2017, Rv. 643826-01), salvo che la suddetta ammissione non sia stata ancora, o venisse in seguito, revocata dal giudice a ciò competente.

P.Q.M.

(-) dichiara inammissibile il ricorso;

(-) condanna F.E. alla rifusione in favore di Ministero dell’interno delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di Euro 2.100, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie del D.M. 10 marzo 2014, n. 55, ex art. 2, comma 2.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile della Corte di Cassazione, il 4 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2020

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