Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9611 del 22/04/2010

Cassazione civile sez. I, 22/04/2010, (ud. 20/01/2010, dep. 22/04/2010), n.9611

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario – Presidente –

Dott. SALME’ Giuseppe – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – rel. Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

L.P.V., G.E., P.C., con

domicilio eletto in Roma, viale Pinturicchio, n. 21, presso l’Avv.

Abbate Ferdinando Emilio che le rappresenta e difende come da procura

a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI;

– intimata –

per la cassazione del decreto della Corte d’appello di Roma

depositato il giorno 5 maggio 2006.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

giorno 20 gennaio 2010 dal Consigliere relatore Dott. Vittorio

Zanichelli.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L.P.V., G.E., P.C. ricorrono per cassazione nei confronti del decreto in epigrafe della Corte d’appello che, liquidando Euro 8.000,00 per ciascuno, ha accolto parzialmente il loro ricorso con il quale è stata proposta domanda di riconoscimento dell’equa riparazione per violazione dei termini di ragionevole durata del processo svoltosi avanti al TAR del Lazio a far tempo dall’aprile del 1993 e trattenuto in decisione nel dicembre 2003.

L’intimata Amministrazione non ha proposto difese.

La causa è stata assegnata alla camera di consiglio in esito al deposito della relazione redatta dal Consigliere Dott. Alberto Giusti con la quale sono stati ravvisati i presupposti di cui all’art. 375 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

La relazione redatta ex art. 380 bis c.p.c. è del seguente letterale tenore:

“Il decreto impugnato ha accolto la domanda di equo indennizzo per danno non patrimoniale nella misura dianzi specificata avendo accertato (per un giudizio iniziato nell’aprile del 1993 e trattenuto in decisione nel dicembre 2003) una durata irragionevole del processo di primo grado di otto anni, sulla base di una ritenuta durata ragionevole di anni tre.

Il primo motivo – relativo alla decorrenza degli interessi legali – appare manifestamente fondato, giacchè, per costante giurisprudenza di questa Corte (Sez. 1^, 17 febbraio 2003, n. 2382; Sez. 1^, 27 gennaio 2004, n. 1405), gli interessi sulla somma liquidata a titolo di equa riparazione per superamento della ragionevole durata del processo ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, vanno riconosciuti dal momento della domanda azionata dinanzi alla corte d’appello, non già a decorrere dal decreto della corte d’appello.

Il secondo motivo, concernente l’entità delle spese liquidate dalla Corte territoriale, resta assorbito, dovendosi procedere ad una nuova liquidazione per effetto dell’accoglimento del ricorso.” Ritiene il Collegio di poter condividere le argomentazioni esposte nella relazione e le soluzioni prospettate.

Il decreto impugnato deve di conseguenza essere cassato. Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito e pertanto condannata l’Amministrazione alla corresponsione degli interessi in misura legale sulla somma liquidata a far tempo dalla domanda e fino al saldo.

Le spese del giudizio di primo grado e quelle di questa fase seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna la Presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento in favore dei ricorrenti degli interessi in misura legale dalla data della domanda al saldo nonchè delle spese del giudizio di merito e di questa fase che liquida, quanto alle prime, in complessivi Euro 1.384,00 di cui Euro 794,00 per diritti e Euro 490,00 per onorari, e, quanto alle seconde, in complessivi Euro 600,00 di cui Euro 500,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge; spese distratte in favore dei procuratori antistatari.

Così deciso in Roma, il 20 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 22 aprile 2010

 

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