Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9611 del 19/04/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 9611 Anno 2013
Presidente: SALME’ GIUSEPPE
Relatore: CAMPANILE PIETRO

ORDINANZA
sul ricorso 30131-2011 proposto da:
FREGNAN CLAUDIO FRGCLD43S23C967D, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE CARSO 63, presso lo studio dell’avvocato
BURIGANA FRANCESCO, rappresentato e difeso dall’avvocato
CAPELLO MARCO, giusta procura in calce al ricorso per regolamento di competenza;

– ricorrente contro
IMMOBILIARE ROBASSOMERO SRL IN LIQUIDAZIONE;

intimata

avverso il provvedimento R.G. 222/2011 del TRIBUNALE di TORINO del 31.10.2011, depositato il 02/11/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
14/12/2012 dal Consigliere Relatore Dott. PIETRO CAMPANILE.

Data pubblicazione: 19/04/2013

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. ROSARIO
GIOVANNI RUSSO.
Ritenuto in fatto e in diritto
Nel giudizio pendente davanti al Tribunale di Torino fra Fregnan
Claudio e la S.r.l. Immobiliare Robassomero in liquidazione , avente ad

soci in data 15 ottobre 2010, il giudice, con ordinanza depositata in
data 2 novembre 2011, disponeva la sospensione del procedimento,
in considerazione della pendenza fra le stesse parti, in grado di appello,
di un giudizio avente ad oggetto l’annullamento di una precedente delibera della medesima assemblea dei soci.
Nel provvedimento in questione, premesso che il giudizio riguarda
l’annullamento di delibera societaria del 15 ottobre 2010, con la quale
si autorizzava la proposizione di appello a sentenza n. 4770/10, si afferma che la sospensione viene disposta poiché “il giudice ritiene che
la futura decisione della CdA di Torino sia pregiudiziale al merito di
questa causa”.
Con ricorso notificato in data 2 dicembre 2011 il Fregnan ha impugnato per regolamento di competenza detto provvedimento, deducendo, con due motivi, illustrati da memoria, l’insussistenza dei presupposti per la sospensione del procedimento, nonché vizio motivazionale.
Debbono condividersi le osservazioni del Procuratore Generale presso questa Corte, che ha concluso per raccoglimento del ricorso.
Invero, il primo motivo, con il quale si deduce l’insussistenza dei presupposti per la sospensione necessaria, è fondato, in quanto, non venendo per altro in discussione l’autorità della sentenza, ancorché non
definitiva, oggetto di impugnazione, è stato ravvisato, in maniera apodittica, un rapporto di pregiudizialità del tutto insussistente, anzi, a ben
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oggetto la domanda di annullamento della delibera dell’Assemblea dei

vedere, deponente nel senso che il procedimento pregiudicato (vertendo il giudizio sospeso l’annullamento della delibera con cui veniva autorizzata la proposizione dell’appello) doveva, se mai, ravvisarsi in
quello la cui proposizione poteva intendersi condizionata dalla validità
dell’atto di impugnazione.

to da questa Corte e condiviso dal Collegio, secondo cui la sospensione necessaria del processo prevista dall’art. 295 c.p.c. postula la dipendenza della decisione dall’esito di altro procedimento e, pertanto,
esige che la pronuncia da adottarsi in una distinta sede sia idonea ad
assumere effetto vincolante nella causa pregiudicata, sì da risolvere in
tutto o in parte il dibattito, con la conseguenza che l’indicata situazione
non è ravvisabile quando non vi sia coincidenza delle parti delle sue
contese, perché i limiti soggettivi del giudicato sostanziale ostano a che
la decisione dell’una causa possa determinare la decisione dell’altra
(Cass., 27 gennaio 2011, n. 1948; Cass., 18 marzo 2009, n. 6554; Cass.,
18 febbraio 2008, n. 3936; Cass., 11 aprile 2007, n. 8701; Cass. 21
gennaio 2000 n. 661).
L’ordinanza di sospensione deve, pertanto, essere cassata, e va ordinata
la prosecuzione del giudizio davanti al Tribunale di Torino.
Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza, e
si liquidano come da dispositivo.

P. Q.M.
Accoglie il ricorso per regolamento di competenza. Cassa l’ordinanza
impugnata e ordina la prosecuzione del giudizio davanti al Tribunale di
Roma. Condanna la parte intimata alla rifusione in favore della ricorrente delle spese del presente giudizio, liquidate in € 3.200,00, di cui €
200,00 per esborsi, oltre accessori di legge.

Ric. 2011 n. 30131 sez. M1 – ud. 14-12-2012
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Deve quindi trovare applicazione il principio, costantemente afferma-

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Ci-

vile – 1, della Corte suprema di Cassazione, il 14 dicembre 2012.

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