Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9611 del 13/04/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 13/04/2017, (ud. 23/03/2017, dep.13/04/2017),  n. 9611

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3265-2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

M.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA C. MONTEVERDI

16, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE CONSOLO che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1155/25/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della TOSCANA, depositata il 23/06/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 23/03/2017 dal Consigliere Dott. MOCCI MAURO.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che la Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., delibera di procedere con motivazione sintetica;

che l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana, che aveva parzialmente accolto l’appello di M.G. contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Pistoia. Quest’ultima aveva respinto l’impugnazione del contribuente avverso l’avviso di accertamento IRPEF, IVA IRAP, per l’anno 2007; che nella decisione impugnata, la CTR ha osservato che – pur non potendosi prendere in considerazione i documenti non prodotti nella fase non contenziosa – la ricostruzione induttiva del reddito d’impresa da parte dell’Ufficio avrebbe dovuto tener conto delle rimanenze iniziali e del valore delle rimanenze finali, nè avrebbe potuto giustificarsi il mancato riconoscimento dell’IVA sugli acquisti, nel momento in cui i costi correlati erano stati considerati realmente sostenuti;

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il ricorso è affidato a tre motivi;

che, col primo, l’Agenzia assume la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19 comma 1, artt. 25 e 39, alla luce dell’art. 2697 c.c., nonchè degli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3; che la decisione impugnata, dopo aver condiviso l’eccezione preliminare dell’Ufficio circa la preclusione di inutilizzabilità a fini probatori della documentazione non prodotta in sede istruttoria, aveva poi superato la predetta preclusione, richiamando il riconoscimento – da parte dell’Ufficio dell’esistenza dei costi correlativi, benchè la facoltà di detrazione fosse espressamente esclusa dalla mancanza di fatture, opportunamente e debitamente conservate;

che, col secondo, attraverso le medesime considerazioni del rilievo precedente, la ricorrente invoca la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 55, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3;

che, col terzo, assume infine la violazione e falsa applicazione del combinato disposto del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51 comma 4 e D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, commi 4 e 5, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3;

che l’intimato si è costituito con controricorso;

che i tre motivi, che s’imperniano sull’impossibilità di provare il diritto alla detrazione solo mediante l’esibizione delle fatture, possono esser trattati congiuntamente e sono fondati;

che, in tema di IVA, la giurisprudenza ammette la detrazione dell’imposta pagata per l’acquisizione di beni o servizi inerenti all’esercizio dell’impresa, in caso di contestazione da parte dell’Ufficio, solo in termini molto ristretti: la relativa prova, dev’essere fornita dal contribuente mediante la produzione delle fatture e del registro in cui vanno annotate. Soltanto nel caso in cui lo stesso (o il curatore nominato a seguito di suo fallimento) dimostri di trovarsi nell’incolpevole impossibilità di produrre tali documenti e di non essere neppure in grado di acquisire copia delle fatture presso i fornitori dei beni o dei servizi, trova applicazione la regola generale prevista dall’art. 2724 c.c., n. 3, secondo cui la perdita incolpevole del documento occorrente alla parte per attestare una circostanza a lei favorevole non costituisce motivo di esenzione dall’onere della prova, nè trasferisce lo stesso a carico dell’Ufficio, ma autorizza soltanto il ricorso alla prova per testimoni o per presunzioni, in deroga ai limiti per essa stabiliti (Sez. 5, n. 5182 del 04/03/2011);

che, pertanto, una volta sancita l’inutilizzabilità dei documenti prodotti tardivamente dal contribuente, escludendo correlativamente l’incolpevole perdita degli stessi, la CTR non avrebbe potuto riconoscere, per altra via, l’esistenza dei costi, prescindendo così dall’unico meccanismo ammesso dalla legge, ossia l’allegazione documentale;

che deve in definitiva procedersi alla cassazione della sentenza con rinvio alla CTR della Toscana, in diversa composizione, affinchè si adegui ai principi di cui sopra, e statuisca anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Toscana, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Motivazione Semplificata.

Così deciso in Roma, il 23 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 13 aprile 2017

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