Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9610 del 25/05/2020

Cassazione civile sez. I, 25/05/2020, (ud. 04/11/2019, dep. 25/05/2020), n.9610

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 32868/2018 proposto da:

S.A., elettivamente domiciliato in Roma, Piazza Cavour

presso la cancelleria della prima sezione civile della Corte di

cassazione e rappresentato e difeso dall’avvocato X.Y.,

per procura speciale in calce del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro p.t., domiciliato ex

lege in Roma, Via dei Portoghesi, 12 presso l’Avvocatura Generale

dello Stato;

– intimato –

avverso la sentenza n. 742/2018 della Corte di appello dell’Aquila

pubblicata il 24/04/2018;

udita la relazione della causa svolta dal Cons. Dott. Laura Scalia

nella Camera di consiglio del 04/11/2019.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. S.A. ricorre in cassazione con due motivi avverso la sentenza in epigrafe indicata con cui la Corte di appello dell’Aquila ha rigettato l’impugnazione dal primo proposta avverso l’ordinanza emessa ex art. 702-bis c.p.c., del locale Tribunale che aveva, a sua volta, respinto il ricorso contro il provvedimento con cui la competente Commissione territoriale rigettava le richieste del richiedente di riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e di quella umanitaria, nella ritenuta insussistenza dei presupposti di legge.

2. Il Ministero dell’Interno, intimato, non ha svolto difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorrente, nel racconto reso alla Commissione territoriale di Bari, aveva riferito di essere fuggito dal villaggio di provenienza, in Costa d’Avorio, nel 2010 per contrasti insorti con i suoi familiari, che volevano che lui aderisse al partito politico (OMISSIS) là dove le sue simpatie andavano al partito (OMISSIS), dirigendosi dapprima nel Mali, successivamente in Libia e quindi in Italia.

2. Tanto esposto, con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3 e D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19, art. 10 Cost., comma 3, D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

La situazione critica per i diritti umani che si registrerebbe in Costa d’Avorio e la mancata garanzia al richiedente, al suo rientro, di un livello di vita adeguato per sè e la propria famiglia, che includa l’alimentazione, il vestiario ed un alloggio adeguati ed il miglioramento delle condizioni personali, in conformità al diritto di asilo riconosciuto dall’art. 10 Cost., avrebbe dovuto determinare la Corte territoriale al riconoscimento della protezione umanitaria.

Il motivo è inammissibile perchè meramente assertivo e generico.

La Corte di merito ha denegato la richiesta di protezione umanitaria, ritenendo l’omessa allegazione da parte del richiedente di circostanze individualizzanti, ratio decidendi con cui non si confronta il ricorrente che, genericamente richiamando il quadro normativo di riferimento dell’invocata misura, omette di contraddire all’indicata motivazione (vd. Cass. 10/08/2017 n. 19989).

2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce l’omesso esame del verbale delle dichiarazioni rese e dello scritto in lingua francese a sua firma e quindi l’omessa valutazione dei fatti, contenuti negli indicati documenti, relativi alle prigionie sofferte nei territori del (OMISSIS), che avrebbero consentito l’accoglimento della domanda di protezione umanitaria.

Il motivo si presta ad una valutazione di inammissibilità per plurime ragioni.

Il ricorrente manca di dedurre di avere tempestivamente allegato in appello la circostanza incorrendo pertanto in un giudizio di inammissibilità del motivo nel giudizio di cassazione per novità.

Come ricordato da costante giurisprudenza di questa Corte, là dove una determinata questione giuridica – che implichi un accertamento di fatto – non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga detta questione in sede di legittimità ha l’onere, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegarne l’avvenuta deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale atto del giudizio precedente vi abbia provveduto, onde dare modo alla Corte di cassazione di controllare “ex actis” la veridicità di tale asserzione prima di esaminare nel merito la questione stessa (da ultimo: Cass. n. 2038 del 24/01/2019).

Il motivo è altresì inammissibile perchè ove si verta in ipotesi di cd. doppia conforme, e tanto è avvenuto nella fattispecie in esame in cui si registra una identità di decisione in primo e secondo grado, quanto all’accertamento dei fatti, resta precluso il ricorso per cassazione ai sensi del novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, giusta l’art. 348-ter c.p.c., u.c. (in termini: Cass. 05/11/2018 n. 28174).

3. Il ricorso pertanto è, in via conclusiva, inammissibile.

Nulla sulla spese nella mancata costituzione dell’Amministrazione intimata.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, va dichiarata la non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, salvo revoca.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, va dichiarata la non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, salvo revoca.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 4 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2020

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