Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9610 del 19/04/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 9610 Anno 2013
Presidente: SALME’ GIUSEPPE
Relatore: CAMPANILE PIETRO

ORDINANZA
sul ricorso 9932-2011 proposto da:
D’AMICO BARTOLOMEO DMCBTL41B13D508Z, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA COSSERIA 2, presso lo studio dell’avvocato ALFREDO PLACIDI, rappresentato e difeso dall’avvocato ENRICO DE METRIO, giusta procura in calce al ricorso;

ricorrente

contro
MOLINO D’AMICO SRL 00060300746 in persona del Presidente del
Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA L. MANTEGAZZA 24, presso lo studio del dr. GARDIN MARCO, rappresentata e difesa dagli
avvocati ANGELO VALENTE, PERRONE ELIO, giusta mandato a
margine della memoria difensiva;

212-i

Data pubblicazione: 19/04/2013

- resistente avverso la sentenza n. 296/2011 del TRIBUNALE di BRINDISI del
15.2.2011, depositata il 21/02/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
14/12/2012 dal Consigliere Relatore Dott. PIETRO CAMPANILE.

GIOVANNI RUSSO.
Ritenuto in fatto e in diritto
Con la sentenza indicata in epigrafe il tribunale di Brindisi ha dichiarato la propria incompetenza — per essere la controversi devoluta alla cognizione di un collegio arbitrale — in merito all’impugnazione di delibera assembleare proposta da D’Amico Bartolomeo nei confronti della
S.r.l. Molino D’Amico.
E’ stato in proposito richiamato l’art. 57 dello Statuto, a mente del quale le controversi tra la società e i soci “saranno decise da un Collegio di
tre arbitri nominati uno da ciascuna delle parti e il terzo di accordo, o
in difetto, dal Presidente del Tribunale competente”, osservandosi che
la nullità prevista dall’art. 34 del d.lgs. n. 5 del 2003 non ricorrerebbe,
trattandosi di arbitrato irrituale.
Il D’Amico propone ricorso per regolamento di competenza, affidato
a due motivi, illustrati da memoria.
La S.r.l. Molino D’Amico ha presentato memoria.
Debbono condividersi le conclusione del Procuratore Generale presso
questa Corte, che ha posto in rilievo la fondatezza del ricorso.
Premesso che l’ammissibilità di tale impugnazione, pur contestata dalla
società, discende dalla norma contenuta nell’art. 819 te c.p.c.„ e rilevato che l’argomento, posto alla base del primo motivo, fondato sul tenore dell’eccezione (giurisdizione e non competenza), non appare con-

Ric. 2011 n. 09932 sez. M1 – ud. 14-12-2012
-2-

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. ROSARIO

divisibile, essendo l’eccezione inequivocabilmente rivolta a far valere la
clausola compromissoria, deve affermarsi la competenza del gidice ordinario.
Infatti – dovendosi ritenere, sulla base del disposto dell’art. 808 ter
c.p.c., che ci si trovi in presenza di arbitrato rituale – non può ometter-

statuti societari che, come quella di cui si discute, non adeguandosi alla
prescrizione del G.1gd. n. 5 del 2003, art. 34, prevedano che la nomina
degli arbitri non debba necessariamente essere effettuata da un soggetto estraneo alla società, in conformità con l’orientamento formatosi
nella giurisprudenza di questa corte in materia di responsabilità professionale dei notai (Cass., 10 ottobre 2012, n. 17287; Cass. 9 dicembre
2010, n. 24867, 20 luglio 2011, n. 15892, 13 ottobre 2011, n. 21202).
Il provvedimento impugnato deve essere cassato, e va disposta la prosecuzione del giudizio davanti al Tribunale di Brindisi.
Le spese seguono la soccombenza, e si liquidano come da dispositivo.

P. Q.M.
Accoglie il ricorso per regolamento di competenza. Cassa la sentenza
impugnata e ordina la prosecuzione del giudizio davanti al Tribunale di
Brindisi. Condanna la parte intimata alla rifusione in favore della ricorrente delle spese del presente giudizio, liquidate in € 3.200,00, di cui €
200,00 per esborsi, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 1, della Corte suprema di Cassazione, il 14 dicembre 2012.

si di rilevare la nullità delle clausole compromissorie contenute negli

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