Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9610 del 12/05/2015


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Civile Sent. Sez. L Num. 9610 Anno 2015
Presidente: MACIOCE LUIGI
Relatore: D’ANTONIO ENRICA

SENTENZA

sul ricorso 23867-2010 proposto da:
COMUNE DI PATERNO’ C.F. 00243770872, in persona del
Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA ORTI DELLA FARNESINA 155, presso lo studio
dell’avvocato CLAUDIA ZHARA BUDA, rappresentato e
difeso dall’avvocato CARMELO ROMEO, giusta delega in
2015

atti;
– ricorrente –

68

contro

– REGIONE SICILIA – ASSESSORATO REGIONALE AI BENI
CULTURALI E AMBIENTALI E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Data pubblicazione: 12/05/2015

DELLA REGIONE SICILIANA, L’ASSESSORATO BILANCIO E
FINANZE E L’ASSESSORATO REGIONALE AL LAVORO C.F.
80012000826, tutti in persona dei legali
rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi
dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui

12;
– GALVAGNO ROSALBA C.F. GLVRLB55A71A841D, MICALI
ROSARIA

C.F.

MCLRRF57H41G371L,

MELI

GIUSEPPA

MLEGPP56D44B2021, NICOLOSI MARIA CARMELA C.F.
NCLMCR59E66351W, FERRIERO BENITA FRRBNT58B66G371K,
GAMMERI CATERINA C.F. GMMCRN60A44G371N, già
elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CAIO MARIO
14/A, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE MARIA
ANTONIO ALMA, rappresentati e difesi dall’avvocato
PLACIDO PETINO, giusta delega in atti e da ultimo
domiciliati presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA
DI CASSAZIONE;
– controricorrenti nonchè contro

MOTTA FRANCESCA C.F. MTTFNC56T49G371A, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA CASSIODORO 6, presso lo
studio dell’avvocato GAETANO LEPORE, rappresentata e
difesa dall’avvocato MASSIMO DE LUCA, giusta procura
speciale notarile in atti;
– resistente con procura –

Uffici domiciliano in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI,

non chè contro

RONSIVALLE GIUSEPPA;
– intimata –

avverso la sentenza n. 455/2010 della CORTE D’APPELLO
di CATANIA, depositata il 14/07/2010 R.G.N.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 08/01/2015 dal Consigliere Dott. ENRICA
D’ANTONIO;
udito l’Avvocato ROMEO CARMELO;
uditi gli avvvocati DE LUCA MASSIMO, SALDIGLORIA
MARIANNA per delega verbale PETINO PLACIDO;
udito l’Avvocato DE MONTIS PAOLA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ALBERTO CELESTE che ha concluso per
cessazione della materia del contendere per tutti,
tranne per MOTTA il rigetto.

1349/2007;

RG n 23867/2010
Comune di Paternò/ Galvagno R. ed altri
Svolgimento del processo
Con sentenza del 14/7/2010 la Corte d’appello di Catania ha confermato la sentenza del Tribunale
di accoglimento delle domande di Galvagno Rosalba, Micali Rosaria, Meli Giuseppa,Motta
Francesca, Nicolosi Maria Carmela, Ferriero Benita , Ronsivalle Giuseppa, Gammeri Caterina volta
ad ottenere nei confronti del Comune di Paternò, in base alla L.R. siciliana 5 agosto 1982, n. 93, art.
3, il riconoscimento del loro diritto all’assunzione nei ruoli organici del Comune, con la qualifica di

ed autonomie locali,personale non dirigente con pronuncia costituiva del rapporto di impiego. In
parziale riforma della sentenza di primo grado la Corte ha disposto la detrazione dall’importo
riconosciuto a titolo risarcitorio alle ricorrenti Meli e Motta delle somme percepite in relazione ad
altri rapporti di lavoro dipendente.
La Corte di merito, dopo aver ricordato la soppressione dei patronati scolastici disposta con Legge
della Regione Sicilia n 1 del 1979 , disposizione ulteriormente precisata dall’art. 3 della legge
regionale n. 93 del 1982, ha affermato l’indubbia volontà legislativa,desumibile dal citato quadro
normativo , di attribuire ai comuni le funzioni di assistenza scolastica in precedenza attribuite ai
soppressi patronati scolastici con il trasferimento alle dipendenze dei comuni stessi del personale in
servizio stabile e a tempo indeterminato presso i Patronati scolastici alla data del 1 gennaio 1978
nonché del personale incaricato dai comuni per lo svolgimento del servizio di refezione scolastica o
di doposcuola . Ha quindi ritenuto sussistere il diritto dei ricorrenti alla costituzione di un rapporto
di lavoro con il Comune di Paternò in quanto erano in possesso di entrambi i requisiti previsti dalla
legge per l’inquadramento nei ruoli avendo prestato servizio di doposcuola su incarico dei
Patronati scolastici nel periodo indicato e conseguito l’idoneità professionale a seguito della
partecipazione all’apposito corso indetto dall’assessorato competente con superamento del
prescritto esame finale.
La Corte territoriale ha invece escluso la valenza derogatoria delle norme di carattere generale
successivamente intervenute,atteso il carattere di specificità delle disposizioni citate.
Disattesa poi l’eccezione di incostituzionalità in relazione all’art 97 Cost. ha detratto dal
risarcimento riconosciuto dal Tribunale le somme percepite dalle lavoratrici Meli e Motta per
attività lavorativa a favore di altri soggetti.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso in Cassazione il Comune di Paternò formulando quattro
motivi. Hanno resistito con controricorso Galvagno Rosalba, Micali Rosaria, Nicolosi Maria
Carmela, Ferriero Benita , Ronsivalle Giuseppa, Gammeri Caterina nonché la Regione Sicilia Assessorato Regionale della pubblica istruzione e delle finanze . Il ricorrente e le contro ricorrenti
hanno depositato memoria ex art 378 cpc..

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insegnanti di doposcuola e relativo inquadramento nel livello C previsto dal contratto CCNL regioni

All’udienza di discussione dell’8/1/2015 si sé costituita anche Motta Francesca . In detta
udienza sono stati depositati i verbali di conciliazione sottoscritti dalle contro ricorrenti Galvagno
Rosalba, Micali Rosaria, Meli Giuseppa , Nicolosi Maria Carmela, Ferriero Benita , eredi
Ronsivalle Giuseppa, Gammeri Caterina e le parti hanno chiesto darsene atto con compensazione
delle spese di causa.

Deve, in primo luogo, dichiararsi cessata la materia del contendere con riferimento al rapporto tra il
Comune di Paternò e le resistenti Galvagno Rosalba, Micali Rosaria, Meli Giuseppa Nicolosi Maria
Carmela, Ferriero Benita , eredi Ronsivalle Giuseppa, Gammeri Caterina . Sono, infatti, stati
depositati i verbali di conciliazione con cui le parti hanno definito ogni questione tra esse pendente
prevedendo, tra l’altro, l’abbandonando del giudizio pendente in Cassazione . Le spese del
presente giudizio restano compensate come previsto dalle stesse parti ai fini transattivi.
Il ricorso, pertanto, deve essere esaminato con riferimento al rapporto tra il Comune di
Paternò e Motta Francesca.
Con il primo motivo del ricorso sono denunziate:
– violazione e falsa applicazione della L.R. Sicilia 93 del 1982, artt. 1 e 3, e contrasto con
successive nonne di legge;
– violazione del divieto di assunzioni soprannumerarie ex L. n. 724 del 1994, ed D.Lgs. n. 165 del
2001, art. 6;
omessa valutazione della L.R. n. 93 del 1982, art. 4 e ss.. – erronea valutazione della L.R. n. 17 del
2004, art. 17;
– erronea esclusione della natura di interpretazione autentica della L.R. 14 maggio 2009, n. 6, art.
47.
Le censure sono infondate.
Il ricorrente addebita in estrema sintesi alla sentenza impugnata di aver erroneamente desunto dalla
L.R. n. 93 del 1982, art. 1, come rettificato dalla L.R. n. 15 del 1990, art. 16, comma 4, il diritto
soggettivo all’assunzione dell’insegnante di doposcuola che abbia conseguito il giudizio di idoneità
professionale a seguito del superamento dell’apposito corso, senza considerare il carattere
preclusivo della mancanza di copertura finanziaria per la realizzazione di quanto previsto dalla
legge. La sentenza non avrebbe considerato inoltre che la possibilità di assunzione in soprannumero
prevista per il personale in questione dalla cit. L.R. n. 93 del 1982, era superata dalla regola sul c.d.
blocco delle assunzioni introdotta dalla L.R. n. 724 de 1994, art. 12 comma 6, e dal D.Lgs. n. 165
del 2001, art. 6, come modificato dalla L. 9 marzo 2006, n. 80 che vieta alle p.a. di determinare

Motivi della decisione

situazioni di soprannumerarietà. La sentenza avrebbe poi erroneamente interpretato la L.R. n. 17 del
2004 nell’escludere che in base ad essa gli insegnanti di doposcuola dovessero essere assegnati alle
province anziché ai Comuni. Parimenti erronea sarebbe l’esclusione del carattere interpretativo della
L.R. n. 6 del 2009, art. 47.
La questione è stata già esaminata da questa Corte che con sentenza a sezioni unite n 16855 del
2/08/2011 , richiamata la normativa disciplinante la fattispecie , ha affermato che “Dalle

stato trasferito alle amministrazioni comunali – secondo una scelta operata anche dal legislatore
nazionale con il D.P.R. n. 616 del 1977, ossia con un testo normativo di grande rilievo sistematicomentre il trasferimento alle amministrazioni provinciali ha riguardato personale appartenente ad
altra categoria. Inoltre, in occasione di tale complessa operazione di trasferimento di funzioni, il
legislatore regionale ha fatto ricorso con ampiezza alla tecnica dell’inquadramento in soprannumero.
Non vi è alcun elemento che possa per contro far ritenere che il trasferimento del personale sia stato
subordinato al soddisfacimento delle esigenze di copertura finanziaria.
Le disposizioni in esame, come esattamente sottolineato dalla Corte d’appello hanno carattere di
assoluta specialità e non cedono quindi dinanzi a successive disposizioni di carattere generale.
Inoltre, per ciò che attiene alle modifiche apportate al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 6, dalla L. 8
marzo 2006 n. 80, con il relativo divieto di determinare situazioni di “soprannumerarietà” deve
anche considerarsi la data di entrata in vigore del divieto rispetto alla fattispecie in esame. Infine, la
tesi del carattere interpretativo della L.R. 14 maggio 2009, n. 6 non è condivisibile perché la
disposizione in esame attribuisce per il personale in questione una possibilità alternativa di
assunzione da parte di enti pubblici diversi dai comuni, senza contenere elementi dai quali sia
desumibile una volontà legislativa di chiarire il significato della L. 93 del 1982 nel senso di
escludere l’assunzione da parte delle amministrazioni comunali”
Con il secondo motivo di ricorso è riproposta l’eccezione di legittimità costituzionale
della L.R. n. 93 del 1982, art. 3, per contrasto con gli artt. 97 e 3 Cost..
Questa Corte ha già escluso ogni profilo di illegittimità costituzionale, atteso che” la vicenda in
esame riguarda un trasferimento di personale a seguito di soppressione di un ente ed attribuzione ad
altro ente delle funzioni esercitate dal primo, sicché sembra improprio il riferimento al principio
dell’accesso agli impieghi per pubblico concorso, ancora di recente ribadito dalla Corte cost.
(sentenze 3 marzo 2011, n. 68; 1 aprile 2011, n. 108; 13 aprile 2011, n. 127).Quanto al principio di
eguaglianza, la peculiarità della situazione quale emergente dalle richiamate disposizioni di legge
giustifica il trattamento differenziato”

disposizioni soprarichiamate emerge quindi con chiarezza che il personale dei patronati scolastici è

Con il terzo motivo è denunciato vizio di motivazione sull’applicazione del principio
dell’aliunde perceptum ed in ordine all’aliunde percipiendum
Il Comune lamenta, circa l’aliunde percipiendum, che la lavoratrice aveva rinunciato ad una
proposta di assunzione presso la Provincia di Catania di cui alla nota del 22/10/2007; che
l’adesione a detta proposta avrebbe determinato una riduzione del danno pur se l’offerta della
provincia era peggiorativa del lavoro presso il comune ; che non vi era alcuna incompatibilità tra

l’assunzione all’abbandono del giudizio ;che l’offerta di lavoro era stata provata; che il rifiuto
costituiva un volontario aggravamento del danno
La censura è infondata atteso che risulta dalla sentenza impugnata che la lavoratrice aveva
espressamente limitato la domanda di risarcimento al periodo dal 6/3/2002 al 13/9/2007 con la
conseguenza che l’offerta, del 22/10/2007, non avrebbe potuto incidere sul risarcimento relativo
al periodo antecedente l’offerta stessa : il ricorrente non esamina la questione anche sotto tale
profilo.
Circa l’aliunde perceptum relativo al periodo 6/3/2002 al 13/9/2007, unico rilevante in quanto
a tale periodo era stata limitata la domanda di condanna, la Corte d’appello ha già disposto la
sottrazione delle somme percepite per attività lavorativa con riferimento alle lavoratrici Meli e
Motta . Né il ricorrente ha esposto quali altre prove, attestanti la percezione di altri redditi, erano
state trascurate dalla Corte con riferimento alla Motta . Il ricorso nei confronti della Motta deve
pertanto essere rigettato con condanna del ricorrente a rimborsare le spese del presente giudizio , nei
limiti dell’attività difensiva svolta dalla contro ricorrente ,costituitasi solo all’udienza di
discussione.
Con il quarto motivo( erroneamente numerato nel ricorso come quinto ) denuncia erronea
condanna alle spese . La censura è inammissibile per la sua genericità ed è infondata atteso che la
Corte ha condannato la parte soccombente al pagamento delle spese nel rispetto dell’art 92 cpc .
Il ricorrente è , altresì tenuto a rimborsare le spese del presente giudizio alla Regione
Sicilia -Assessorato Regionale della pubblica istruzione e delle finanze e Assessorato Lavoro stante
l’accertata estraneità alla domanda dei ricorrenti.
PQM
Dichiara cessata la materia del contendere al rapporto tra il Comune di Paternò e le resistenti
Galvagno Rosalba, Micali Rosaria, Meli Giuseppa , Nicolosi Maria Carmela, Ferriero Benita , eredi
Ronsivalle Giuseppa, Gammeri Caterina compensando per intero le spese processuali ;

tale assunzione ed il processo in corso non incidendo sullo stesso , né essendo subordinata

rigetta il ricorso nei confronti di Motta Francesca e condanna il Comune di Paternò alle spese
processuali liquidate in € 2000,00 per compensi professionali , oltre accessori di legge e 15% per
spese generali ;
condanna il Comune a pagare alla Regione Sicilia —Assessorato regionale ai Beni Culturali e della
Pubblica Istruzione — assessorato Regionale al Lavoro € 2.000,00 , oltre spese prenotate a debito.

Roma 8/1/2015

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