Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9609 del 25/05/2020

Cassazione civile sez. VI, 25/05/2020, (ud. 30/01/2020, dep. 25/05/2020), n.9609

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA PER CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE

sul ricorso 19658-2019 proposto da:

O.M.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

CRESCENZIO 91, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO LUCISANO, che

la rappresenta e difende unitamente agli avvocati MARIO GARAVOGLIA,

MARIA SONIA VULCANO;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE;

– intimata –

avverso l’ordinanza n. 15234/2019 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

di ROMA, depositata il 04/06/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 30/01/2020 dal Consigliere Relatore Dott. LA TORRE

MARIA ENZA.

Fatto

RILEVATO

che:

Con istanza di correzione di errore materiale, O.M.G. ha sollecitato alla Corte il potere di emendare d’ufficio gli errori materiali, come previsto dalla novellata previsione di cui all’art. 391 bis c.p.c., dell’ordinanza n. 15234/19 dep. il 4 giugno 2019, in quanto, a fronte di corretta intestazione dell’ordinanza e indicazione delle parti e della sentenza impugnata, la motivazione era interamente dedicata alla trattazione di altro ricorso per cassazione (proposto da Gistar s.r.l. contro Agenzia delle entrate).

Preso atto che nella medesima udienza, del 27 marzo 2019, è stato trattato il ricorso fra ADER, Agenzia delle entrate riscossione e O.M.G., r.g.n. 22250/2017, ed era stata altresì trattata la causa Gistar s.r.l. c/ Agenzia delle entrate (per la cassazione di sentenza della CTR della Campania in materia di Ires e Iva 2008);

preso atto altresì che nella medesima udienza sono stati decisi altre due cause vertenti fra le stesse parti per anni d’imposta diversi (rgn 22251/2017 e 22252/2017), con ordinanza che ha accolto i ricorsi con rinvio alla CTR del Piemonte;

che per mero errore materiale la motivazione relativa a quest’ultima causa è stata inserita nella intestazione della ordinanza n. 15234/19;

che il rinvio che l’art. 391 bis c.p.c. fa alle disposizioni di cui all’art. 380 bis c.p.c., commi 1 e 2, come anche ricavabile dalla generale disciplina della correzione dell’errore materiale di cui all’art. 288 c.p.c., determina la fissazione dell’udienza camerale con notifica alle parti, le quali hanno la possibilità di depositare memorie (e non anche di proporre controricorso).

Per l’effetto va disposta la correzione della denunziata omissione, disponendosi, la sostituzione della motivazione della indicata ordinanza con la seguente:

letto l’art. 391 bis c.p.c.;

ritenuto di dover correggere l’ordinanza n. 15234/19.

P.Q.M.

la Corte dispone la correzione della ordinanza in questione nel senso che nel Fatto e ragioni della decisione: laddove leggesi “La Gistar s.r.l.” fino a: “Le spese seguono la soccombenza, dando atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, commi 1 bis e 1 quater”;

debba leggersi ed intendersi: ” O.M.G. proponeva ricorso alla competente CTP avverso la cartella emessa nei sui confronti all’esito dell’attività di liquidazione compiuta ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 bis, sulle dichiarazioni presentate nell’anno d’imposta 2004 dalla società Piemme della quale la stessa era stata socia sino all’aprile 2005.

Il giudice di primo grado, nel contraddittorio con l’Agenzia delle entrate e con l’Agente della riscossione, accoglieva il ricorso senza pronunziarsi sull’eccepito difetto di legittimazione passiva dell’Agenzia delle entrate e riteneva la tardività della notifica della cartella alla società debitrice principale (avvenuta 27.2.2006) quando la socia aveva cessato tale carica all’interno del sodalizio(23 maggio 2005).

Decidendo sull’appello proposto dall’Agenzia delle entrate, la CTR Piemonte riteneva inammissibile l’impugnazione proposta dalla predetta, risultando la legittimazione in via esclusiva dell’agente della riscossione sulla tardività della notifica della cartella di pagamento, non avendo detto agente della riscossione in grado di appello proposto appello incidentale.

Propongono ricorso per cassazione avverso la ricordata pronunzia, affidato ad un motivo, l’Agenzia delle entrate nonchè l’Agenzia delle entrate Riscossione, quale successore di Equitalia Servizi di riscossione spa.

Resiste con controricorso O.M.G..

La causa è stata posta in decisione ricorrendo i presupposti di cui all’art. 380 bis c.p.c.

“Con l’unico motivo proposto i ricorrenti deducono la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 10 e 53. La CTR avrebbe omesso di considerare che l’Agenzia era stata parte del giudizio di primo grado ed era stata soccombente nella anzidetta fase con riferimento tanto alla dedotta carenza di legittimazione passiva – non esaminata dal giudice di primo grado o comunque esaminata implicitamente – quanto alla ritenuta tardività della notifica della cartella sostenuta dal giudice di primo grado sul presupposto che la notifica effettuata al debitore principale non potesse considerarsi idonea ad interrompere la prescrizione anche nei confronti della O., tanto di per sè giustificando la legittimazione all’impugnazione.

La censura, ritualmente dedotta, diversamente da quanto esposto dalla controricorrente in quanto espositiva delle ragioni poste a suo fondamento ed indicativa degli elementi posti a suo fondamento, è fondata.

L’Agenzia, invero, si duole giustamente del fatto che la CTR abbia ritenuto inammissibile l’appello in relazione alla questione relativa alla tempestività della notifica della cartella decisa, a suo dire, erroneamente dal giudice di primo grado.

Ora, il giudice di appello ha tralasciato di considerare che diversamente dalle eccezioni riguardanti le modalità di esecuzione del procedimento notificatorio della cartella da parte dell’agente della riscossione, l’eccezione con la questione – sollevata dal contribuente – circa la tardività o comunque la non opponibilità di una notifica della cartella effettuata ad un soggetto diverso da quello legittimato non attiene ad un vizio proprio della cartella tale da legittimare in via esclusiva il concessionario a contraddire nel relativo giudizio. In questa prospettiva, questa Corte ha già avuto modo di ritenere che nel caso in cui il contribuente deduca l’intervenuta decadenza dell’ente impositore dalla potestà di procedere alla riscossione coattiva della pretesa tributaria, il soggetto legittimato passivamente deve essere individuato nell’ente titolare del diritto di credito, contro il quale è diretta l’eccezione di tardiva attivazione del procedimento di riscossione -cfr. Cass. n. 7278/2017; Cass. n. 10477/2014 -.

Orbene, nel caso di specie, la CTP aveva esaminato la questione relativa alla opponibilità della cartella notificata alla società alla socia del sodalizio, sicchè non poteva in alcun modo escludersi nè l’interesse ad impugnare – dovendosi valutare gli effetti pregiudizievoli nascenti dalla sentenza impugnata (v. Cass. n. 29578/2017) – nè la legittimazione dell’Agenzia a contrastare la statuizione del giudice di primo grado che l’aveva vista soccombente su questione specificamente prospettata nel giudizio di primo grado – quella della tempestività della notifica della cartella alla società Piemme snc -, come riportato a pag. 3 2^ periodo del ricorso per cassazione.

La sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale del Piemonte, in diversa composizione, per nuovo giudizio nel quale verrà esaminata l’eccezione di tardività della notificazione della cartella di pagamento legittimamente sollevata dal contribuente nei confronti dell’ente impositore.

Le spese del giudizio di legittimità saranno regolate all’esito del giudizio di rinvio”.

nel P.Q.M. laddove leggesi: “Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in favore dell’Agenzia delle entrate in Euro 4.000.,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito. Dà atto ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, commi 1 bis e 1 quater”;

debba leggersi ed intendersi: “Accoglie il ricorso, cassa la sentenza e rinvia, anche sulle spese, alla Commissione tributaria regionale del Piemonte, al quale spetterà di liquidare anche le spese del giudizio di legittimità”.

Nulla a disporre quanto alle spese, trattandosi di procedimento di correzione di errore materiale (cfr. da ultimo Cass. n. 14/2016).

Così deciso in Roma, il 30 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2020

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