Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9609 del 13/04/2021

Cassazione civile sez. trib., 13/04/2021, (ud. 14/10/2020, dep. 13/04/2021), n.9609

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

Dott. FICHERA Giuseppe – Consigliere –

Dott. MELE F. – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22118-2014 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) SRL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 25/2013 della COMM.TRIB.REG. del Molise,

depositata il 21/06/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14/10/2020 dal Consigliere Dott. FRANCESCO MELE;

Per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria

Regionale del Molise n. 25/3/13, depositata il 21.6.2013, non

notificata.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14 ottobre 2020 dal relatore, cons. Francesco Mele.

 

Fatto

RILEVATO

che:

– (OMISSIS) srl proponeva distinti ricorsi avverso avvisi di accertamento relativi a maggior reddito d’impresa per gli anni 1997 e 1998 per ricavi non contabilizzati e costi non deducibili chiedendone l’annullamento per carenza di motivazione.

– Si costituiva l’Agenzia delle Entrate per resistere ai ricorsi di cui chiedeva il rigetto.

La Commissione Tributaria Provinciale di Campobasso, riuniva i ricorsi, dichiarava la interruzione del giudizio per intervenuto fallimento della contribuente ed all’esito del giudizio poi ritualmente riassunto rigettava i ricorsi.

– La società proponeva appello deducendo la carenza della motivazione e la infondatezza nel merito; l’Ufficio si costituiva eccependo preliminarmente la mancanza della procura alle liti (citata nell’atto di appello ma non allegata a nessun atto) e la fondatezza della pretesa fiscale nel merito.

– La Commissione Tributaria Regionale del Molise pronunciava la menzionata sentenza con la quale faceva proprie le ragioni di parte appellante riformando la sentenza di prime cure.

– Per la cassazione di tale sentenza l’Ufficio propone ricorso affidato a tre motivi.

La società, intimata, non si è costituita.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– Il ricorso consta di tre motivi: 1) “Violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 18 e 53 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 – nullità della sentenza e del procedimento”; 2) “Violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 18, comma 3 e art. 53, comma 1 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4”; 3) “Violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42 e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 56 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”.

Preliminarmente va rilevato che la ricorrente ha effettuato tre notifiche alla controparte, di cui una – al difensore – non andata a buon fine (destinatario trasferito); un’altra ai sensi dell’art. 140 c.p.c. non perfezionata a ragione della mancata restituzione dell’avviso di ricevimento; la terza andata a buon fine in quanto effettuata a mani di persona addetta allo studio del curatore.

Premesso essere dunque regolare la notifica del ricorso, si può esaminare il primo motivo con il quale la ricorrente deduce il mancato esame della eccezione di inammissibilità dell’appello per mancanza della procura alle liti formulata in quel giudizio.

La doglianza è fondata in quanto la CTR non si è affatto pronunciata al riguardo.

L’accoglimento del primo motivo comporta l’assorbimento della restante parte del ricorso.

Da qui la cassazione della sentenza impugnata con rinvio, anche per le spese, alla Commissione Tributaria Regionale del Molise, in diversa composizione.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo – assorbito il resto – cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Commissione Tributaria Regionale del Molise, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 14 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 13 aprile 2021

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