Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9609 del 12/05/2015


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Civile Sent. Sez. L Num. 9609 Anno 2015
Presidente: MACIOCE LUIGI
Relatore: D’ANTONIO ENRICA

SENTENZA
sul ricorso 23865-2010 proposto da:
COMUNE DI PATERNO’ C.F. 00243770872, in persona del
Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA ORTI DELLA FARNESINA 155, Presso lo studio
dell’avvocato CLAUDIA ZHARA BUDA, rappresentato e
difeso dall’avvocato CARMELO ROMEO, giusta delega in
2015

atti;
– ricorrente –

66
contro

– REGIONE SICILIA – ASSESSORATO REGIONALE AI BENI
CULTURALI E AMBIENTALI E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Data pubblicazione: 12/05/2015

DELLA REGIONE SICILIANA, L’ASSESSORATO BILANCIO E
FINANZE E L’ASSESSORATO REGIONALE AL LAVORO C.F.
80012000826, tutti in persona dei legali
rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi
dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui

12;
LO

GRANDE

FRANCESCA

C.F.

LGRFNC56H48G371U,

FRISIENNA MARIA BARBARA C.F. FRSMBR59T51G371C, già
elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CAIO MARIO
14/A, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE MARIA
ANTONIO ALMA, rappresentati e difesi dall’avvocato
PLACIDO RETINO, giusta delega in atti e da ultimo
domiciliati presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA
DI CASSAZIONE;
– controricorrenti nonchè contro

CARUSO BARBARA, FARACI GIUSEPPE, FARACI GIOVANNA,
FARACI SALVATORE nella qualità di eredi di FARACI
ANTONINO;
– intimati nonchè contro

CAVALLARO

CARMELA MARIA

C.F.

CVLCML60S63C351L,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CASSIODORO 6,
presso lo studio dell’avvocato GAETANO LEPORE,
rappresentata e difesa dall’avvocato MASSIMO DE LUCA,

Uffici domiciliano in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI,

giusta procura speciale notarile in atti;
– resistente con procura –

avverso la sentenza n. 456/2010 della CORTE D’APPELLO
di

CATANIA,

depositata

il

15/07/2010

R.G.N.

1350/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 08/01/2015 dal Consigliere Dott. ENRICA
D’ANTONIO;
udito l’Avvocato ROMEO CARMELO;
uditi gli avvvocati DE LUCA MASSIMO, SALDIGLORIA
MARIANNA per delega verbale PETINO PLACIDO;
udito l’Avvocato DE MONTIS PAOLA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ALBERTO CELESTE che ha concluso per
cessazione della materia del contendere per tutti,
tranne per CAVALLARO ed eredi FARACI, rigetto per
quest’ultimo.

.

RG n 23865/2010

Comune di Paternò / Cavallaro ed altri

Svolgimento del processo
Con sentenza del 15/7/2010 la Corte d’appello di Catania ha confermato la sentenza del Tribunale
di accoglimento delle domande di Cavallaro Carmela Maria, Frisenna Maria Barbara , Lo Grande
Francesca e Faraci Antonino volta ad ottenere nei confronti del Comune di Paternò, in base alla
L.R. siciliana 5 agosto 1982, n. 93, art. 3, il riconoscimento del loro diritto all’assunzione nei ruoli

livello C previsto dal contratto CCNL regioni ed autonomie locali,personale non dirigente con
pronuncia costituiva del rapporto di impiego . In parziale riforma della sentenza di primo grado la
Corte ha disposto la detrazione dall’importo riconosciuto a titolo risarcitorio alle ricorrenti
Cavallaro e Frisenna delle somme percepite in relazione ad altri rapporti di lavoro dipendente.
La Corte di merito, dopo aver ricordato la soppressione dei patronati scolastici disposta con Legge
della Regione Sicilia n 1 del 1979 , disposizione ulteriormente precisata dall’art. 3 della legge
regionale n . 93 del 1982, ha affermato l’indubbia volontà legislativa,desumibile dal citato quadro
normativo , di attribuire ai comuni le funzioni di assistenza scolastica in precedenza attribuite ai
soppressi patronati scolastici con il trasferimento alle dipendenze dei comuni stessi del personale in
servizio stabile e a tempo indeterminato presso i Patronati scolastici alla data del 1 gennaio 1978
nonché del personale incaricato dai comuni per lo svolgimento del servizio di refezione scolastica o
di doposcuola . Ha quindi ritenuto sussistere il diritto dei ricorrenti alla costituzione di un rapporto
di lavoro con il Comune di Paternò in quanto erano in possesso di entrambi i requisiti previsti dalla
legge per l’inquadramento nei ruoli avendo prestato servizio di doposcuola su incarico dei
Patronati scolastici nel periodo indicato e conseguito l’idoneità professionale a seguito della
partecipazione all’apposito corso indetto dall’assessorato competente con superamento del
prescritto esame finale.
La Corte territoriale ha invece escluso la valenza derogatoria delle norme di carattere generale
successivamente intervenute,atteso il carattere di specificità delle disposizioni citate.
Disattesa poi l’eccezione di incostituzionalità in relazione all’art 97 Cost. ha detratto dal
risarcimento riconosciuto dal Tribunale le somme percepite dalle lavoratrici Cavallaro e Frisenna
per attività lavorativa a favore di altri soggetti .
Avverso la sentenza ha proposto ricorso in Cassazione il Comune di Paternò formulando quattro
motivi. Hanno resistito con controricorso Frisenna e Lo Grande nonché la Regione Sicilia Assessorato Regionale della pubblica istruzione e delle finanze . Il ricorrente e i lavoratori hanno
depositato memoria ex art 378 cpc..

1
))

organici del Comune, con la qualifica di insegnanti di doposcuola e relativo inquadramento nel

All’udienza di discussione dell’8/1/2015 si è costituita anche Cavallaro Carmela mentre gli eredi
Faraci sono rimasti intimati . In detta udienza sono stati depositati i verbali di conciliazione
sottoscritti dai resistenti Lo Grande e Frisenna e le parti hanno chiesto darsene atto con
compensazione delle spese di causa.

Motivi della decisione

Comune di Patemò e le resistenti Frisenna Maria Barbara e Lo ,qrande Francesca . Sono , infatti,
stati depositati i verbali di conciliazione con cui le parti hanno definito ogni questione tra esse
pendente prevedendo, tra l’altro, l’abbandonando del giudizio pendente in Cassazione . Le spese
del presente giudizio restano compensate come previsto dalle stesse parti ai fini transattivi.
Il ricorso, pertanto, deve essere esaminato con riferimento al rapporto tra il Comune di
Patemò e Cavallaro Maria Carmela nonché con riferimento a quello tra il ricorrente e gli eredi di
Faraci Antonino . Con riferimento a questi ultimi deve precisarsi che il rapporto processuale si è
instaurato regolarmente solo con riferimento agli eredi Giuseppe Faraci , Giovanna Faraci ,
Salvatore Faraci e per esso alla madre Barbara Caruso. Con riferimento a quest’ultima, sebbene il
ricorrente la indica quale erede , non è stata acquisita la cartolina di ricevimento relativa alla
notifica del ricorso in cassazione.
Con il primo motivo del ricorso

il Comune di Paternò

denuncia :

– violazione e falsa applicazione della L.R. Sicilia 93 del 1982, artt. 1 e 3, e contrasto con
successive

norme

di

legge;

– violazione del divieto di assunzioni soprannumerarie ex L. n. 724 del 1994, ed D.Lgs. n. 165 del
2001,

art.

6;

omessa valutazione della L.R. n. 93 del 1982, art. 4 e ss.. – erronea valutazione della L.R. n. 17 del
art.

2004,

17;

– erronea esclusione della natura di interpretazione autentica della L.R. 14 maggio 2009, n. 6, art.
47.
Le censure sono infondate.
Il ricorrente addebita in estrema sintesi alla sentenza impugnata di aver erroneamente desunto dalla
L.R. n. 93 del 1982, art. 1, come rettificato dalla L.R. n. 15 del 1990, art. 16, comma 4, il diritto
soggettivo all’assunzione dell’insegnante di doposcuola che abbia conseguito il giudizio di idoneità
professionale a seguito del superamento dell’apposito corso, senza considerare il carattere
preclusivo della mancanza di copertura finanziaria per la realizzazione di quanto previsto dalla
legge. La sentenza non avrebbe considerato inoltre che la possibilità di assunzione in soprannumero
2

Deve, in primo luogo, dichiararsi cessata la materia del contendere con riferimento al rapporto tra il

prevista per il personale in questione dalla cit. L.R. n. 93 del 1982, era superata dalla regola sul c.d.
blocco delle assunzioni introdotta dalla L.R. n. 724 de 1994, art. 12 comma 6, e dal D.Lgs. n. 165
del 2001, art. 6, come modificato dalla L. 9 marzo 2006, n. 80 che vieta alle p.a. di determinare
situazioni di soprannumerarietà. La sentenza avrebbe poi erroneamente interpretato la L.R. n. 17 del
2004 nell’escludere che in base ad essa gli insegnanti di doposcuola dovessero essere assegnati alle
province anziché ai Comuni. Parimenti erronea sarebbe l’esclusione del carattere interpretativo della

La questione è stata già esaminata da questa Corte che con sentenza a sezioni unite n 16855 del
2/08/2011 , richiamata la normativa disciplinante la fattispecie , ha affermato che “Dalle
disposizioni soprarichiamate emerge quindi con chiarezza che il personale dei patronati scolastici è
stato trasferito alle amministrazioni comunali – secondo una scelta operata anche dal legislatore
nazionale con il D.P.R. n. 616 del 1977, ossia con un testo normativo di grande rilievo sistematicomentre il trasferimento alle amministrazioni provinciali ha riguardato personale appartenente ad
altra categoria. Inoltre, in occasione di tale complessa operazione di trasferimento di funzioni, il
legislatore regionale ha fatto ricorso con ampiezza alla tecnica dell’inquadramento in soprannumero.
Non vi è alcun elemento che possa per contro far ritenere che il trasferimento del personale sia stato
subordinato al soddisfacimento delle esigenze di copertura finanziaria.
Le disposizioni in esame, come esattamente sottolineato dalla Corte d’appello hanno carattere di
assoluta specialità e non cedono quindi dinanzi a successive disposizioni di carattere generale.
Inoltre, per ciò che attiene alle modifiche apportate al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 6, dalla L. 8
marzo 2006 n. 80, con il relativo divieto di determinare situazioni di “soprannumerarietà” deve
anche considerarsi la data di entrata in vigore del divieto rispetto alla fattispecie in esame. Infine, la
tesi del carattere interpretativo della L.R. 14 maggio 2009, n. 6 non è condivisibile perché la
disposizione in esame attribuisce per il personale in questione una possibilità alternativa di
assunzione da parte di enti pubblici diversi dai comuni, senza contenere elementi dai quali sia
desumibile una volontà legislativa di chiarire il significato della L. 93 del 1982 nel senso di
escludere l’assunzione da parte delle amministrazioni comunali”
Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente ripropone l’eccezione di legittimità
costituzionale della L.R. n. 93 del 1982, art. 3, per contrasto con gli artt 3 e 97 Cost..
Questa Corte ha già escluso ogni profilo di illegittimità costituzionale, atteso che ” la vicenda in
esame riguarda un trasferimento di personale a seguito di soppressione di un ente ed attribuzione ad
altro ente delle funzioni esercitate dal primo, sicché sembra improprio il riferimento al principio
dell’accesso agli impieghi per pubblico concorso, ancora di recente ribadito dalla Corte cost.
(sentenze 3 marzo 2011, n. 68; 1 aprile 2011, n. 108; 13 aprile 2011, n. 127).Quanto al principio di
3

L.R. n. 6 del 2009, art. 47.

eguaglianza, la peculiarità della situazione quale emergente dalle richiamate disposizioni di legge
giustifica

il

trattamento

differenziato”

Con il terzo motivo è denunciato vizio di motivazione sull’applicazione del principio
dell’ aliunde perceptum ed in ordine all’aliunde percipiendum .
Il Comune lamenta, circa l’aliunde percipiendum, che i lavoratori avevano rinunciato ad una
proposta di assunzione presso la Provincia di Catania di cui alla nota del 22/10/2007 ; che

provincia era peggiorativa del lavoro presso il comune ; che non vi era alcuna incompatibilità tra
tale assunzione ed il processo in corso non incidendo sullo stesso , né essendo subordinata
l’assunzione all’abbandono del giudizio ;che l’offerta di lavoro era stata provata; che il rifiuto
costituiva un volontario aggravamento del danno
La censura è infondata atteso che risulta dalla sentenza impugnata che le lavoratrici avevano
espressamente limitato la domanda di risarcimento al periodo dal 6/3/2002 al 13/9/2007 con la
conseguenza che l’ offerta,del 22/10/2007 j non avrebbe potuto incidere sul risarcimento relativo al
periodo antecedente l’offerta stessa : il ricorrente non esamina la questione anche sotto tale profilo.
Circa l’ aliunde perceptum relativo al periodo 6/3/2002 al 13/9/2007, unico rilevante in
quanto a tale periodo era stata limitata la domanda di condanna, la Corte d’appello ha disposto la
sottrazione delle somme percepite per attività lavorativa solo con riferimento alla Cavallaro e alla
Frisenna . Per gli altri ricorrenti ha rilevato l’assenza di prova di percezione di altri redditi
Il ricorrente lamenta che la Corte territoriale non aveva tenuto conto della documentazione da esso
depositata relativa all’attività lavorativa svolta da tutti i ricorrenti .
La censura risulta fondata con riferimento al Faraci . La Corte d’appello ha ritenuto non provato dal
Comune la percezione di altri redditi da parte di detto lavoratore nonostante la documentazione
depositata che , secondo il Comune , attestava attività lavorativa di Faraci Antonino ,
documentazione che il ricorrente richiama nel presente giudizio ai fini dell’ autosufficienza del
ricorso e che provvede a depositare nel rispetto dell’art 369 cpc .
La Corte d’appello ha omesso di esaminare detta documentazione con la conseguenza che il ricorso
deve essere accolto con riferimento al rapporto tra il Comune e gli eredi Faraci .
Per quanto attiene , invece, al rapporto con la Cavallaro la Corte territoriale ha già provveduto a
detrarre le somme dalla stessa percepite in relazione ad altri rapporti di lavoro . 11 ricorso nei
confronti della stessa deve pertanto essere rigettato.
Con il quarto motivo( erroneamente numerato nel ricorso come quinto ) il ricorrente
denuncia erronea condanna alle spese . La censura è inammissibile per la sua genericità ed è

4

l’adesione a detta proposta avrebbe determinato una riduzione del danno pur se l’offerta della

infondata atteso che la Corte ha condannato la parte soccombente al pagamento delle spese nel
pieno rispetto dell’art 92 cpc .
In conclusione la sentenza impugnata, in accoglimento del terzo motivo deve essere cassata in
relazione al rapporto tra il Comune e gli eredi Faraci e rinviata alla Corte d’appello di Catania, in
diversa composizione anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio.
Il ricorso nei confronti della Cavallaro deve, invece, essere rigettato con condanna del ricorrente a

Cavallaro costituitasi solo all’udienza di discussione.
Il Comune deve , altresì rifondere alla Regione Sicilia -Assessorato Regionale della
pubblica istruzione e delle finanze le spese del presente giudizio stante l’accertata estraneità dello

stesso alle domande proposte dai ricorrenti.
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Dichiara cessata la materia del contendere in relazione al rapporto tra il Comune di Paternò e
FrisLa Maria Barbara e Lo Grande Francesca compensando per intero le spese processuali ;
rigetta il ricorso nei confronti di Cavallaro Carmela Maria e condanna il Comune di Paternò alle
spese processuali liquidate in € 2000,00 per compensi professionali , oltre accessori di legge e 15%
per spese generali ;
rigetta i primi due motivi del ricorso nei confronti degli eredi di Faraci Antonino ed accoglie il terzo
motivo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia anche per le spese del
presente giudizio alla Corte d’appello di Catania in diversa composizione ;
condanna il Comune a pagare alla Regione Sicilia -Assessorato Regionale della pubblica istruzione
e delle finanze le spese processuali liquidate in € 2000,00 , oltre spese prenotate a debito
Roma 8/1/2015

rimborsare le spese del presente giudizio , nei limiti dell’attività difensiva svolta dalla stessa

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